(Allegato XXI)
 
                                                         ALLEGATO XXI 
                                                       (articolo 129) 
 
ISTITUZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI  ESPERTI  DI  RADIOPROTEZIONE  E  DEI
MEDICI AUTORIZZATI E DETERMINAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 129 e 138
DELLE MODALITA',  TITOLI  DI  STUDIO,  ACCERTAMENTO  DELLA  CAPACITA'
TECNICO-PROFESSIONALE    PER    L'ISCRIZIONE,     E     AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE. 
 
1. Elenchi nominativi 
  1.1 Sono  istituiti  presso  il  Ministero  del  Lavoro-  Direzione
Generale dei Rapporti di Lavoro e delle  relazioni  industriali-  gli
elenchi nominativi degli esperti  di  radioprotezione  e  dei  medici
autorizzati, incaricati rispettivamente della sorveglianza  fisica  e
della sorveglianza sanitaria della  radioprotezione,  secondo  quanto
stabilito dagli articoli 129 e 138. 
  1.2 Gli elenchi nominativi degli esperti di radioprotezione  e  dei
medici autorizzati, costituiti separatamente, devono  contenere,  per
ciascuno degli iscritti, il cognome, il nome, il luogo e la  data  di
nascita, il domicilio, il codice fiscale, la data  ed  il  numero  di
iscrizione. 
  1.3 Per l'iscrizione negli elenchi  di  cui  al  punto  1.1  devono
essere osservate le modalita' stabilite nel presente allegato. 
  1.4 Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 138,
comma  2,  l'obbligo  di  aggiornamento  professionale  e'  adempiuto
tramite il rispetto delle disposizioni di cui  all'art.38,  comma  3,
del d.lgs. 81/2008. 
 
2. Requisiti per l'iscrizione 
  2.1 Agli elenchi nominativi di cui al precedente punto 1.1  possono
essere iscritti su domanda diretta al Ministero del  Lavoro  e  delle
Politiche Sociali - Direzione Generale Rapporti  di  Lavoro  e  delle
relazioni industriali- coloro che: 
    a)  siano  cittadini  italiani  o  di  Stati  membri  dell'Unione
Europea, ovvero cittadini di altri Stati nei cui  confronti  vige  un
regime di reciprocita'; 
    b) godano dei diritti  politici  e  non  risultino  essere  stati
interdetti; 
    c) siano in possesso dei titoli previsti dal successivo punto  9,
se   aspiranti   all'iscrizione   nell'elenco   degli   esperti    di
radioprotezione, ovvero dei titoli previsti dal successivo  punto  14
se aspiranti all'elenco dei medici autorizzati; 
    d) siano dichiarati abilitati dalle competenti Commissioni di cui
ai punti 3 e 4 allo svolgimento dei compiti di sorveglianza fisica  e
sanitaria della radioprotezione; 
    e) non siano stati  cancellati  dagli  elenchi  nominativi  degli
esperti di radioprotezione e  dei  medici  autorizzati  negli  ultimi
cinque anni ai sensi del punto 17 lettere a) e b). 
 
3. Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli  esperti
di radioprotezione. 
  3.1 Presso il Ministero del lavoro- Direzione Generale dei Rapporti
di Lavoro e delle relazioni industriali- e' istituita la  Commissione
per   l'iscrizione   nell'elenco   nominativo   degli   esperti    di
radioprotezione. 
  3.2  La  Commissione   e'   composta   da   laureati   in   materie
tecnico-scientifiche, esperti in sorveglianza fisica della protezione
dalle radiazioni ionizzanti di cui: 
    - due designati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
    - uno designato dal Ministero della salute; 
    - uno designato dall'Istituto superiore di sanita'; 
    - uno designato dall'INAIL; 
    - uno designato dal Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
tra i professori universitari di ruolo; 
    - due designati dall'ISIN. 
  Le funzioni di segreteria della Commissione sono  espletate  da  un
funzionario del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
  3.3 I componenti della Commissione, il  presidente,  scelto  tra  i
funzionari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ed  il
segretario sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, durano in carica  cinque  anni  e  possono  essere
riconfermati. In corrispondenza di ogni membro effettivo e'  nominato
un supplente. 
 
4. Commissione per l'iscrizione  nell'elenco  nominativo  dei  medici
autorizzati. 
  4.1 Presso il Ministero del lavoro- Direzione Generale dei Rapporti
di Lavoro e delle relazioni industriali- e' istituita la  Commissione
per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati. 
  4.2 La Commissione e' composta da laureati, esperti in  materia  di
sorveglianza sanitaria della protezione dalle radiazioni  ionizzanti,
di cui: 
    - due designati  dal  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
    - uno designato dal Ministero della salute; 
    - uno designato dall'Istituto superiore di sanita'; 
    - uno designato dall'INAIL; 
    - uno designato dal Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
tra i professori universitari di ruolo; 
    - due designati dall'ISIN. 
  Le funzioni di segreteria della Commissione sono  espletate  da  un
funzionario del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. 
  4.3 I componenti della Commissione, il  presidente,  scelto  tra  i
funzionari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ed  il
segretario sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e  delle
politiche sociali, durano in carica  cinque  anni  e  possono  essere
riconfermati. In corrispondenza di ogni membro effettivo e'  nominato
un supplente. 
 
5. Compiti e deliberazioni delle Commissioni 
  5.1.  Alle  Commissioni  di  cui  ai  punti  3  e  4  spettano   le
deliberazioni  relative  all'iscrizione  nell'elenco  nominativo   di
rispettiva competenza. 
  5.2  Esse  decidono,  nel  merito  tecnico  e  scientifico,   sulla
validita' ed idoneita' della documentazione esibita dagli interessati
ai fini dell'iscrizione. Le Commissioni esprimono altresi' proposte o
pareri nel merito  della  sospensione  e  della  cancellazione  dagli
elenchi e sottopongono all'esame di abilitazione i richiedenti che vi
siano stati ammessi. 
  La Commissione di cui al punto 4 esprime inoltre pareri  in  merito
ai ricorsi di cui all'articolo 144. 
  5.3 Le deliberazioni delle  Commissioni  sono  valide  in  presenza
della meta' piu' uno dei componenti e sono adottate a maggioranza. In
caso di parita' dei voti prevale il voto del presidente. 
  5.4 Le deliberazioni delle Commissioni sono definitive. 
 
6. Accertamento della capacita tecnica e professionale 
  6.1. L'abilitazione, prevista al punto 2 lettera d), e'  conseguita
dal richiedente l'iscrizione con il superamento di  un  esame  i  cui
contenuti sono definiti nei successivi punti 10,  11,  12  e  13  per
l'iscrizione negli elenchi degli esperti  di  radioprotezione  e  nel
punto 14 per l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati. 
  6.2 In base all'esito  del  predetto  esame  il  richiedente  viene
considerato "abilitato" o "non abilitato". Limitatamente agli esperti
di radioprotezione, l'abilitazione puo' essere riconosciuta per gradi
inferiori a quello richiesto. 
 
7.  Modalita'  per  l'ammissione  e  lo  svolgimento  dell'esame   di
abilitazione. 
  7.1 Con la domanda di  ammissione  all'esame  di  abilitazione  per
l'iscrizione negli elenchi degli esperti  di  radioprotezione  e  dei
medici autorizzati il candidato deve dimostrare  il  possesso,  anche
nei modi e nelle forme stabilite dalla normativa vigente, di tutti  i
requisiti previsti dal punto 2 lettere a), b) ed e) e dei  titoli  di
studio indicati alla  lettera  c),  nonche'  di  aver  provveduto  al
pagamento della tassa d'esame, valido per  una  sola  sessione.  Alla
domanda di ammissione va anche allegato l'attestato di  tirocinio  di
cui al punto 9.3 
  7.2 La frequenza delle sessioni di esame e'  annuale:  ai  predetti
esami vengono ammessi i  richiedenti  che  abbiano  prodotto  domanda
entro il 31 dicembre del precedente anno solare. 
  7.3 Gli esami di abilitazione si svolgono a Roma; la relativa  data
e sede sono comunicate agli interessati almeno quindici giorni  prima
dello svolgimento delle prove stesse. 
  7.4 La mancata presentazione, per qualunque  motivo,  all'esame  di
abilitazione e' considerata come rinuncia. 
  7.5 L'esame di abilitazione  per  l'accertamento  del  possesso  da
parte del  richiedente  l'iscrizione  nell'elenco  degli  esperti  di
radioprotezione dei requisiti di  preparazione,  verte  sui  principi
teorici delle materie indicate nei punti  10,  11  e  12  nonche'  su
argomenti concernenti l'applicazione pratica  dei  principi  e  delle
tecniche di radioprotezione e dosimetria. 
  7.6 L'esame di cui al punto 7.5 puo' essere completato  a  giudizio
della Commissione con l'effettuazione di prove pratiche e scritte. 
  7.7 L'esame di abilitazione  per  l'accertamento  del  possesso  da
parte del richiedente l'iscrizione nell'elenco nominativo dei  medici
autorizzati dei requisiti di  preparazione  verte  sulle  materie  ed
argomenti relativi alle attribuzioni e compiti del medico autorizzato
ed indicate al successivo punto 14. 
 
8. Iscrizione negli elenchi 
  8.1 Coloro che sono stati dichiarati abilitati dalle Commissioni di
cui ai punti 3 e 4  possono  essere  iscritti  nei  relativi  elenchi
previa domanda redatta su carta legale e  diretta  al  Ministero  del
Lavoro e delle politiche sociali -Direzione Generale dei Rapporti  di
Lavoro e delle relazioni industriali-. 
  8.2 Alla domanda di cui al punto 8.1 devono essere allegati: 
    a) certificati in bollo dei titoli posseduti; 
    b)  attestazione  del  versamento   della   relativa   tassa   di
concessione governativa nella misura prevista dalle norme in corso; 
    c) codice fiscale 
    d) marca da bollo per il rilascio del certificato di iscrizione. 
 
9. Titoli per l'ammissione all'esame di abilitazione per l'iscrizione
nell'elenco degli esperti di radioprotezione. 
  9.1  Per  l'accesso  ai  vari  gradi   di   abilitazione   previsti
dall'articolo 129 sono richiesti: 
    a) per l'abilitazione di primo grado: 
      - laurea o diplomi universitari (laurea breve) in fisica, o  in
chimica, o in chimica industriale o in ingegneria  e  un  periodo  di
tirocinio di almeno  120,  giorni  lavorativi  presso  strutture  che
utilizzano sorgenti per le quali e'  richiesta  l'abilitazione  di  I
grado e sotto la guida del relativo esperto di radioprotezione. 
    b) per l'abilitazione di II grado: 
      - laurea o diplomi universitari (laurea breve) in fisica, o  in
chimica, o in chimica industriale o  in  ingegneria,  il  periodo  di
tirocinio di cui al punto a) ed un periodo di tirocinio di almeno 120
giorni lavorativi presso strutture che  utilizzano  sorgenti  per  le
quali e' richiesta l'abilitazione di II grado e sotto  la  guida  del
relativo esperto di radioprotezione. 
    c) per l'abilitazione di III grado sanitario: 
      - laurea magistrale (o vecchio ordinamento)  in  fisica,  o  in
chimica o in chimica  industriale  o  in  ingegneria,  i  periodi  di
tirocinio di cui ai punti a) e b)  ed  un  periodo  di  tirocinio  di
almeno 120 giorni lavorativi  presso  strutture  che  utilizzano  che
utilizzano sorgenti per le quali e' richiesta l'abilitazione  di  III
grado sanitario, che  operino  all'interno  di  strutture  sanitarie,
sotto la guida del relativo esperto di radioprotezione. 
    d) per l'abilitazione di III grado: 
      - laurea magistrale (o vecchio ordinamento)  in  fisica,  o  in
chimica o in chimica  industriale  o  in  ingegneria,  i  periodi  di
tirocinio di cui ai punti a) e b)  ed  un  periodo  di  tirocinio  di
almeno  120  giorni  lavorativi  presso  strutture   che   utilizzano
acceleratori  di  elettroni  di  energia  superiore  a   10   MeV   o
acceleratori di particelle diverse  dagli  elettroni,  o  presso  gli
impianti di cui all'articolo 7, n. 16, 63, 66,  67,  68,  69  e  116,
sotto la guida del relativo esperto di radioprotezione. 
  9.2 L'inizio  del  tirocinio  di  cui  al  punto  9.1  deve  essere
comunicato all'Ispettorato territoriale del  Lavoro  competente,  che
provvede ad effettuare i necessari controlli. 
  9.3   L'attestazione   di   tirocinio   deve   essere    rilasciata
dall'esercente delle sorgenti presso le  quali  viene  effettuato  il
tirocinio stesso. 
  9.4 Il tirocinio per l'abilitazione di I, II e III grado  sanitario
non e' richiesto per coloro  che  sono  in  possesso  di  diploma  di
specializzazione in fisica  medica  o  specializzazioni  equipollenti
nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 129, comma
4. 
 
10.  Contenuto  dell'esame  per  l'iscrizione  nel  primo  grado   di
abilitazione dell'elenco degli esperti di radioprotezione. 
  10.1 Il richiedente l'iscrizione al  primo  grado  di  abilitazione
deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza in materia di: 
    - Fisica nucleare e fisica atomica di base; 
    - Biologia di base; 
    -  natura  e   proprieta'   della   radiazione   elettromagnetica
ionizzante, modalita' di interazione con la materia; 
    -  caratteristiche   di   funzionamento   delle   apparecchiature
emittenti raggi X, parametri radioprotezionistici, carico di  lavoro,
barriere primarie e secondarie, loro progettazione e verifica; 
    - tipi e  usi  delle  sorgenti  RX:  attrezzature  sanitarie  per
diagnostica e terapia, industriali, per la ricerca  scientifica  (es.
cristallografia). 
    -  programmi  di  controllo  e  garanzia  della  qualita'   nelle
attivita' che comportano l'impiego di apparecchiature per  radiologia
endorale con tensione inferiore a 70 kV; 
    -  problemi  specifici  del  controllo  delle   esposizioni   del
personale e del pubblico in ambito sanitario; - grandezze e unita' di
misura; 
    - rilevazione e dosimetria dei raggi X: principi teorici,  teoria
della cavita', metodi e strumenti di misura (incluse le incertezze  e
i limiti di rivelazione), loro taratura e collaudo; 
    - dosimetria personale per esposizione a  raggi  X,  dosimetri  e
principi di funzionamento; 
    - effetti biologici delle radiazioni ionizzanti; 
    -  principi   fondamentali   delle   norme   di   radioprotezione
(epidemiologia, ipotesi lineare  degli  effetti  stocastici,  effetti
deterministici); 
    - principi  ICRP:  giustificazione,  ottimizzazione,  limitazione
delle dosi; 
    - raccomandazioni/convenzioni internazionali; 
    - disposizioni legislative nazionali e  comunitarie  e  normative
tecniche sulla tutela contro il rischio da radiazioni ionizzanti; 
    -   protezione   della   popolazione:   concetto   di   individuo
rappresentativo, calcolo di dose per tale individuo; 
    - valutazione e riduzione dei rischi; 
    - monitoraggio delle zone classificate; 
    - ergonomia; 
    - norme operative e pianificazione per le emergenze; 
    - procedure di emergenza; 
    - analisi degli infortuni passati; 
    - organizzazione della radioprotezione: ruolo  degli  esperti  di
radioprotezione, cultura in  materia  di  sicurezza  (importanza  del
comportamento umano), abilita' a comunicare (capacita' di  instillare
una cultura della sicurezza negli  altri),  registrazione  (sorgenti,
dosi, eventi anomali), permessi di lavoro  ed  altre  autorizzazioni,
definizione delle zone e classificazione dei lavoratori, controlli di
qualita' per sorgenti ad uso non medico (fatte salve le  attrezzature
endorali con tensione inferiore a 70 kV) che richiedono il I grado di
abilitazione, relazioni con gli esercenti. 
 
11. Contenuto  dell'esame  per  l'iscrizione  nel  secondo  grado  di
abilitazione dell'elenco degli esperti di radioprotezione 
  11.1 Il richiedente l'iscrizione al secondo grado  di  abilitazione
deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che  degli
argomenti indicati al precedente punto 10 anche in materia di: 
    -  argomenti  di  cui  al  punto  10   riferiti   alle   sostanze
radioattive; 
    - rilevazione e misura dei raggi X e gamma di energia fino  a  10
Mev; 
    - interazione delle particelle elementari cariche con la materia; 
    - rilevazione e misure  di  flusso  delle  particelle  elementari
cariche, dose assorbita; 
    - tipi di sorgenti: sigillate,  non  sigillate,  acceleratori  di
elettroni con energia fino a 10 MeV; 
    - principali impieghi delle sostanze radioattive  nell'industria,
nella ricerca scientifica e nella medicina; 
    - pratiche ed interventi  (inclusa  la  radiazione  naturale,  in
specie il radon); 
    - controllo delle emissioni e impatto ambientale delle stesse; 
    -  manipolazione  di  materie   radioattive,   progettazione   di
laboratori e reparti per impieghi medici, industriali e nella ricerca
scientifica, contaminazione superficiale ed interna, limiti derivati,
sistemi di rilevazione e misura per i singoli radioisotopi, inclusi i
radionuclidi di origine naturale (in particolare radon e toron); 
    - dosimetria interna  (inclusa  la  dosimetria  per  radionuclidi
specifici, molecole complesse ecc.) 
     -  calcolo  della  dose  efficace  per  contaminazione  interna,
inclusa la dose da radionuclidi naturali; 
    - problemi speciali di decontaminazione; 
    - contenimento e filtrazione; 
    - fisiologia specifica dell'inalazione e dell'ingestione; 
    - misure di protezione contro l'incorporazione; 
    - rischi legati alla produzione ed all'uso di isotopi; 
    -  uso  delle  sorgenti   sigillate   nell'industria:   controllo
dell'accesso  in  localita'   periferiche,   trasporto,   esposizione
accidentale  dei  lavoratori  non  addetti  all'uso  delle  sorgenti,
corretta manipolazione, rischi potenziali, esempi di incidenti che si
sono verificati; 
    - rischi specifici associati alla radioattivita' naturale; 
    - azioni di rimedio per ridurre le  esposizioni  nelle  attivita'
lavorative con le materie radioattive naturali di cui al Capo IV; 
    - gestione  dei  rifiuti  e  principi  per  l'eliminazione  degli
stessi; 
    - trasporto di materiali radioattivi; 
    - cenni sulla radiazione neutronica; 
    - controlli di qualita' per sorgenti non mediche  che  richiedono
il II grado di abilitazione. 
 
12. Contenuto dell'esame per l'iscrizione nel terzo  grado  sanitario
di abilitazione dell'elenco degli esperti di radioprotezione. 
  12.1 Il  richiedente  l'iscrizione  al  terzo  grado  sanitario  di
abilitazione deve dimostrare  di  possedere  un'adeguata  conoscenza,
oltre che degli argomenti indicati nei  precedenti  punti  10  e  11,
anche in materia di: 
    - rilevatori  di  neutroni,  dosimetria  neutronica  individuale,
caratteristiche e modalita'; 
    - fisica degli acceleratori; 
    -    problematiche    radioprotezionistiche     connesse     alla
progettazione, all'esercizio e al decomissioning di  acceleratori  di
elettroni con potenziale di accelerazione superiore a 10 MV  di  tipo
medicale 
    -    problematiche    radioprotezionistiche     connesse     alla
progettazione, all'esercizio e al decomissioning di  acceleratori  di
particelle pesanti a scopo medico; 
    -    problematiche    radioprotezionistiche     connesse     alla
progettazione,  all'esercizio  e  al  decomissioning  di   ciclotroni
impiegati per la produzione di radioisotopi  da  impiegarsi  a  scopo
medico 
    -    problematiche    radioprotezionistiche     connesse     alla
progettazione, all'esercizio e al decomissioning di  acceleratori  di
adroni o ioni utilizzati a scopo medico; 
    - problematiche connesse  alla  gestione  intraospedaliera  delle
emergenze radiologiche; 
 
13.  Contenuto  dell'esame  per  l'iscrizione  nel  terzo  grado   di
abilitazione dell'elenco degli esperti di radioprotezione. 
  13.1 Il richiedente l'iscrizione al  terzo  grado  di  abilitazione
deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che  degli
argomenti indicati nei precedenti punti  10  e  11  e  12,  anche  in
materia di: 
    - processo e prodotti di fissione e di fusione; 
    - ingegneria dei reattori; 
    -  fabbricazione  del  combustibile,  tossicita'  e  problemi  di
misurazione associati agli elementi di alto numero atomico; 
    -   trattamento   del   combustibile:   chimica   del   processo,
telemanipolazione,   problemi   specifici   dello   stoccaggio    del
combustibile e della gestione dei residui; 
    - criticita'; 
    - misura e rilevazione dei  flussi  di  neutroni,  spettrometria,
principi e strumenti di misura; 
    - misura e rilevazione di particelle ad energia elevata; 
    -  dosimetria  dei  raggi  cosmici;   -   dosimetria   neutronica
individuale, caratteristiche e modalita' 
    -  radioprotezione  nel   campo   dell'irradiazione   neutronica,
progettazione di barriere; 
    -  caratteristiche  di  installazione  e  di  funzionamento,  con
particolare riferimento al rischio da  radiazioni  ionizzanti,  delle
sorgenti emittenti neutroni; 
    - caratteristiche di installazione,  autorizzazione  e  gestione,
con riferimento al rischio da radiazioni ionizzanti,  degli  impianti
di cui all'articolo 7, n. 16, 63, 66, 67, 68, 69 e 116, e a quelli di
cui all'articolo 7 n.62 e 64 che  operino  presso  impianti  nucleari
ricadenti nel capo IX. 
    - situazioni di emergenza nucleare. 
    - controllo di qualita'  per  sorgenti  ad  uso  non  medico  che
richiedono il III grado di abilitazione. 
 
14. Titoli di studio per l'ammissione all'esame di  abilitazione  per
l'iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati. 
  14.1 Per l'ammissione all'esame di  abilitazione  per  l'iscrizione
nell'elenco  nominativo  dei  medici  autorizzati  e'  richiesto   il
possesso della laurea in medicina e chirurgia nonche' del  titolo  di
medico competente ai sensi del decreto legislativo del 9 aprile 2008,
n. 81. 
 
15. Contenuto dell'esame di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco
dei medici autorizzati. 
  15.1 Il  richiedente  l'iscrizione  deve  dimostrare  di  possedere
un'adeguata conoscenza  dei  problemi  generali  di  prevenzione,  di
diagnostica precoce e di terapia, relativi alle malattie  da  lavoro,
nonche'  dei  problemi  particolari  riguardanti  la  patologia,   la
clinica, l'igiene del lavoro, la radiobiologia e  la  radiopatologia,
la radiotossicologia e la  medicina  legale  connesse  con  l'impiego
delle radiazioni ionizzanti, sia di origine artificiale che naturale.
E' richiesta altresi' un'adeguata conoscenza dei problemi particolari
di igiene della popolazione nei confronti dei  rischi  da  radiazioni
ionizzanti,  sia  di  origine  artificiale  che  naturale,  e   delle
disposizioni legislative  e  regolamentari  concernenti  la  relativa
tutela. Il richiedente deve  altresi'  dimostrare  di  conoscere  gli
elementi essenziali della sorveglianza fisica della protezione. 
 
16. Aggiornamento professionale 
  16.1  Gli  esperti  radioprotezione  devono  documentare,  mediante
l'invio dei relativi attestati,  al  Ministero  del  Lavoro  e  delle
politiche sociali -Direzione generale dei rapporti di lavoro e  delle
relazioni  industriali-  di  avere  effettuato  corsi  specifici   di
aggiornamento professionale  presso  soggetti  o  enti  formatori  di
riconosciuta esperienza della durata di almeno 20 ore per anno solare
. 
  16.2  L'aggiornamento  professionale  dei  medici  autorizzati   e'
adempiuto tramite il rispetto delle  disposizioni  dell'articolo  38,
comma 3, del decreto legislativo n.81 del 2008. 
 
17. Cancellazioni 
  17.1 La cancellazione dagli elenchi  nominativi  degli  esperti  di
radioprotezione e dei medici autorizzati si effettua: 
    a) per disposizione del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali ai sensi dell'articolo 143; 
    b) in caso di  esercizio  dell'attivita'  durante  i  periodi  di
sospensione di cui all'articolo 143; 
    c) su domanda dell'iscritto. 
    d) in caso di iscrizione ad un grado superiore.