(Allegato XXII)
 
                                                        Allegato XXII 
                                                       (articolo 133) 
 
DETERMINAZIONE,  AI  SENSI  DELL'ARTICOLO  133,   DEI   CRITERI   PER
L'ADOZIONE DELLA SORVEGLIANZA FISICA 
 
1. Accertamenti dell'esperto di radioprotezione 
  1.1. L'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 133, commi
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 deve  essere  effettuato  da  un  esperto  di
radioprotezione di cui all'articolo 128 e  da  questi  comunicato  al
datore di lavoro ai sensi degli articoli 109, comma 2, e 131; 
  2.2. Nell'accertamento di cui al paragrafo 1.1 si deve tener  conto
del rischio di esposizione interna ed esterna, secondo  le  modalita'
stabilite  nell'Allegato  XXIV,  derivante  dalla  normale  attivita'
lavorativa  programmata  nonche'  dal  contributo  delle  esposizioni
potenziali conseguenti a eventi anomali e malfunzionamenti che  siano
suscettibili di aumentare le dosi  dei  singoli  derivanti  da  detta
normale attivita' lavorativa programmata. 
 
2. Sorveglianza fisica della radioprotezione 
  2.1  La  sorveglianza  fisica  della  radioprotezione  deve  essere
effettuata, ai sensi  dell'articolo  125,  ove  le  attivita'  svolte
comportino la classificazione delle aree di lavoro in una o piu' Zone
Controllate o in una o piu' Zone  Sorvegliate  oppure  comportino  la
classificazione degli addetti alle attivita' come lavoratori esposti,
anche  di  categoria  B,  o  come  apprendisti  e  studenti  ad  essi
equiparati ai sensi dell'articolo 146, comma 2; 
  2.2 La sorveglianza fisica deve comunque  essere  effettuata  nelle
seguenti installazioni: 
    a) impianti nucleari di cui ai capi IX e X; 
    b) miniere di cui al Capo V; 
    c) installazioni soggette all'autorizzazione di cui  all'articolo
59; 
    d) installazioni soggette al nulla osta di Categoria B  ai  sensi
dell'articolo 52; 
    e) installazioni soggette all'autorizzazione di cui  all'articolo
13 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860; 
    f) installazioni soggette al nulla osta di Categoria A  ai  sensi
dell'articolo 51; 
  2.3  Fermo  restando  quanto  stabilito  al   paragrafo   2.1,   la
sorveglianza fisica puo' non essere effettuata per  le  installazioni
di cui alla lettera d) del paragrafo 2.2, quando sia  data  esplicita
dimostrazione  di  non  necessita'  da  parte  di   un   esperto   di
radioprotezione   nella   relazione   di   radioprotezione   di   cui
all'articolo 109, comma 2, o di cui all'articolo 131. 
 
3. Valutazione della dose efficace e delle dosi equivalenti 
  3.1 La valutazione delle dosi efficaci  e  delle  dosi  equivalenti
ricevute o impegnate deve essere  effettuata,  in  modo  sistematico,
dall'esperto di radioprotezione mediante apparecchi  o  metodiche  di
misura di tipo individuale per i lavoratori classificati esposti; 
  3.2 Con motivata relazione, ai sensi dell'articolo  131,  l'esperto
di radioprotezione indica, per gli effetti di cui  all'articolo  130,
comma 7, se le valutazioni individuali di cui al paragrafo precedente
siano  impossibili  o  insufficienti,  in  quanto  tecnicamente   non
significative in relazione al  tipo  ed  alle  caratteristiche  delle
sorgenti di radiazioni, alle specifiche modalita'  delle  esposizioni
ed alla sensibilita' delle metodiche di misura; 
  3.3 Nei casi in cui sia  stata  ritenuta  la  non  significativita'
tecnica delle valutazioni individuali,  nella  relazione  di  cui  al
paragrafo 3.2 vengono indicati i criteri e  le  modalita'  specifiche
con cui sono utilizzati, sempre ai fini delle valutazioni individuali
di cui al paragrafo 3.1, i dati della sorveglianza  dell'ambiente  di
lavoro  o  quelli  relativi  a  misurazioni  individuali   su   altri
lavoratori esposti classificati in categoria A. 
 
4. Sorveglianza fisica ambientale nelle Zone Controllate e nelle Zone
Sorvegliate 
  4.1 L'esperto di radioprotezione,  nell'ambito  della  sorveglianza
fisica  della  protezione  nelle  Zone  Controllate  e   nelle   Zone
Sorvegliate, deve effettuare le seguenti valutazioni nell'ambiente di
lavoro: 
    a)  delle  grandezze  operative  di  radioprotezione  di  cui  al
paragrafo 7 dell'Allegato XXIV ai fini della valutazione  della  dose
equivalente e della dose efficace, delle esposizioni esterne e  delle
relative intensita'; 
    b)  della   concentrazione   volumetrica   o   superficiale   dei
radionuclidi  contaminanti  e  della  natura,  stato  fisico  e,  ove
possibile, forma chimica di essi; 
  4.2 Le Zone classificate sono segnalate utilizzando la  segnaletica
definita dalle norme di buona tecnica o comunque in maniera  visibile
e comprensibile. Le Zone sono delimitate e le modalita' di accesso ad
esse  sono   regolamentate   secondo   procedure   scritte   indicate
dall'esperto  di  radioprotezione  al  datore  di  lavoro  ai   sensi
dell'articolo 109, comma 2, e dell'articolo 131; 
  4.3 Nelle procedure di cui al  paragrafo  4.2  sono,  tra  l'altro,
previste istruzioni di radioprotezione, adeguate al rischio derivante
dalle sorgenti di radiazioni e  dalle  attivita'  svolte  nelle  zone
controllate e sorvegliate nonche' quelle ai  fini  del  controllo  di
persone e di attrezzature in uscita dalle zone  in  cui  sussista  un
rischio significativo di diffusione di contaminazione; 
 
5.  Altre  modalita'  di   esposizione.   Esposizioni   soggette   ad
autorizzazione speciale. 
  5.1 In situazioni eccezionali, esclusi gli interventi per emergenze
radiologiche e  nucleari,  lavoratori  classificati  in  categoria  A
possono essere sottoposti ad esposizioni superiori ai limiti di  dose
per i lavoratori esposti, quando  non  si  possano  utilizzare  altre
tecniche che permettano di evitarlo e previa autorizzazione  speciale
da parte delle autorita' di vigilanza territorialmente competenti  ai
sensi dell'articolo 106; 
  5.2 Le  esposizioni  di  cui  al  paragrafo  5.1  sono  inerenti  a
situazioni specifiche limitate nel tempo, circoscritte a  determinate
aree di lavoro e non possono superare i limiti fissati  per  il  caso
specifico dalle autorita' di vigilanza di cui al paragrafo 5.1 stesso
nonche', comunque, il doppio dei limiti di dose fissati nell'articolo
146; 
  5.3 I datori di lavoro, i  dirigenti  ed  i  preposti,  nell'ambito
delle rispettive attribuzioni  e  competenze,  possono  adibire  alle
operazioni che comportano le esposizioni  di  cui  al  paragrafo  5.1
soltanto lavoratori scelti tra quelli  preventivamente  indicati  dal
medico autorizzato sulla base dell'eta' e dello stato di salute; 
  5.4 Non possono essere in nessun caso sottoposti  alle  esposizioni
di cui al paragrafo 5.1: 
    a) le donne in eta' fertile, ad eccezione delle attivita' di volo
su veicoli spaziali; 
    b) gli apprendisti e studenti; 
    c) i lavoratori che abbiano subito, nei dodici  mesi  precedenti,
per qualsiasi  motivo,  esposizioni  comportanti  dosi  superiori  ai
valori dei limiti stabiliti commi 1 e 5 dell'articolo 133; 
  5.5 Le modalita' tecniche delle esposizioni di cui al paragrafo 5.1
debbono essere preventivamente valutate ed  approvate  per  iscritto,
con apposita relazione, dall'esperto  di  radioprotezione  incaricato
della sorveglianza fisica della protezione; 
  5.6 La  richiesta  alle  autorita'  di  vigilanza  territorialmente
competenti per l'autorizzazione alle esposizioni di cui al  paragrafo
5.1 deve essere corredata di: 
    a) adeguata descrizione delle operazioni da eseguire; 
    b) motivazione della  necessita'  delle  esposizioni  di  cui  al
paragrafo 5.1; 
    c) relazione dell'esperto di radioprotezione di cui al  paragrafo
5.5; 
    d) resoconti di riunione o riunioni in cui le  esposizioni  siano
state discusse con i lavoratori interessati, i  loro  rappresentanti,
il medico autorizzato e l'esperto di radioprotezione. 
  5.7. Alle esposizioni di cui  al  paragrafo  5.1  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 141.