Allegato XXIII (articolo 112, comma 2) DETERMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 112, COMMA 2, DELL'ART. 132, COMMA 6 E DELL'ART. 140, COMMA 5, DELLE MODALITA' DI TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA FISICA E MEDICA DELLA PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E DEL LIBRETTO PERSONALE DI RADIOPROTEZIONE PER I LAVORATORI ESTERNI 1. Libretto personale di radioprotezione e suo rilascio 1.1. Il libretto personale di radioprotezione di cui all'art. 112, comma 2, lettera g), del presente decreto e' istituito conformemente al modello A allegato; 1.2. Il libretto personale di cui al punto 1.1 e' istituito dal datore di lavoro del lavoratore esterno, o dal lavoratore esterno se autonomo, che provvede a compilare le sezioni 1 e 2, apponendo timbro e sottoscrizione, e ad inviare il libretto stesso al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali- Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali. 1.3. L'organo di cui al punto 1.2 provvede al rilascio con l'attribuzione di un numero progressivo di registrazione e della data. 1.4. Il lavoratore in possesso di libretto personale di radioprotezione gia' rilasciato ai sensi del punto 1.3 lo consegna al proprio datore di lavoro di impresa esterna all'inizio di un nuovo rapporto di lavoro. 2. Modalita' di compilazione e di conservazione del libretto personale di radio-protezione 2.1. Il libretto personale e' compilato in ogni sua parte, in conformita' agli eventuali accordi contrattuali di cui agli articoli 112, comma 1, e 113, comma 1, del presente decreto a cura del datore di lavoro, dell'esercente l'impianto che si avvale della prestazione del lavoratore esterno, degli esperti di radioprotezione e del medico autorizzato, per le parti di rispettiva competenza. 2.2. Nel caso non sia possibile valutare la dose al termine della prestazione, l'esperto di radioprotezione dell'esercente trasmette al datore di lavoro, nel tempo tecnicamente necessario, i relativi dati di esposizione. L'esperto di radioprotezione del datore di lavoro risponde, firmando nell'apposito spazio, dell'esatta trascrizione dei dati stessi e procede alla valutazione della dose. 2.3. Il libretto personale e' conservato dal datore di lavoro che lo consegna al lavoratore prima di ogni prestazione presso terzi. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro consegna definitivamente il libretto al lavoratore. 2.4. Nelle schede personali dei lavoratori esterni deve essere annotato il contributo complessivo derivante da tutte le esposizioni lavorative individuali, relative al periodo di valutazione determinato ai sensi dell'art. 131, comma 1, lettera c) del presente decreto legislativo. 2.5. L'esercente l'impianto, nel caso di lavoratori dipendenti da datori di lavoro di Paesi esteri, provvede a compilare il libretto personale, ove previsto dallo Stato d'origine dei predetti lavoratori; l'esercente e' in ogni caso tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi di cui all'art. 113, comma 2, del presente decreto, anche mediante altra documentazione. 2.6. Resta fermo che i libretti personali rilasciati da Stati membri dell'Unione Europea sono validi nel territorio italiano e sono regolamentati, per la loro compilazione e la loro conservazione, dalle norme dello Stato che li ha rilasciati. 3. Sede di conservazione della documentazione della sorveglianza fisica 3.1. La documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 132 del presente decreto, e' conservata e mantenuta disponibile presso la sede di lavoro o, se necessario per una maggiore garanzia di conservazione, presso la sede legale del datore di lavoro. 4. Registro 4.1. La documentazione di cui all'art. 132, comma 1, lettere a), b) e c) del presente decreto, con esclusione dei documenti di cui al punto 5.3, e' costituita da un registro con fogli legati e numerati progressivamente, intestato al datore di lavoro e recante l'indicazione della sede legale e della sede di lavoro. 4.2. La documentazione di cui agli articoli 109, comma 2, e 131, comma 1, puo' essere costituita da relazioni tecniche datate, con pagine numerate progressivamente, i cui estremi sono riportati su registro di protocollo tenuto a cura del datore di lavoro. 4.3. Il registro di cui al punto 4.1 puo' essere suddiviso in piu' sezioni staccate, in riferimento alle diverse installazioni facenti parte dello stesso complesso produttivo o agli argomenti di cui al punto 5; la prima pagina reca le indicazioni inerenti alle installazioni ed agli argomenti cui il registro si riferisce. 5. Contenuti del registro 5.1. Il registro di cui al punto 4 deve contenere: a) la planimetria o una descrizione dei luoghi ed ambienti in cui vengono esercitate attivita' comportanti rischi da radiazioni ionizzanti, con l'indicazione della classificazione delle zone; b) l'elencazione, aggiornata in caso di variazioni, delle sorgenti sigillate e delle macchine radiogene in uso o detenute, con specificazione, per ciascuna di esse, della natura e delle caratteristiche fondamentali; c) l'annotazione, per le sorgenti non sigillate, dell'attivita' massima detenibile dei radionuclidi e di quella impiegabile annualmente ai sensi dell'art. 50 del presente decreto; d) le modalita' di valutazione delle dosi individuali per lavoratori con particolare riferimento ai criteri e alle modalita' di valutazione utilizzate in caso di impiego di DPI e, nei casi applicabili, alla verifica della dose efficace impegnata, e le modalita' di valutazione della dose efficace assorbita dall'individuo individuo rappresentativo, a partire dai dati di sorveglianza fisica di cui all'art. 130 del presente decreto legislativo; e) copia delle relazioni di cui agli articoli 109, comma 2, e 131, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del presente decreto, qualora l'esperto di radioprotezione non si avvalga della facolta' di cui al punto 4.2; f) gli esiti della sorveglianza ambientale di cui all'art. 130, comma 1, lettera c) del presente decreto; g) gli esiti delle verifiche di cui all'art. 130, comma 1, lettera b), nn. 2), 3), 4) e 5) del presente decreto; h) gli estremi di riferimento degli atti autorizzativi rilasciati ai sensi del presente decreto; i) l'annotazione dell'esito della prima verifica di sorveglianza fisica di cui all'articolo 130, comma 1, lettera b), n. 2 del presente decreto, con riferimento al relativo benestare di cui al comma 1, lettera b), n. 1), dello stesso articolo 130. 5.2. Le informazioni di cui al punto 5.1, lettere a), b), c) e gli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 131, comma 1, lettera d), del presente decreto, vanno registrate per ogni localita' in relazione all'attivita' esercitata e alle sorgenti utilizzate, in caso di impiego temporaneo di sorgenti mobili di radiazioni diverse da: a) materie radioattive non soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui ai Titoli VI e VII del presente decreto; b) macchine radiogene installate su mezzi mobili in cui il rateo di dose a contatto di un punto qualunque delle schermature solidali ai mezzi stessi e' inferiore a 1 µSv/h. 5.3. Al registro devono essere allegate le copie delle prescrizioni e delle disposizioni formulate dagli organi di vigilanza che siano divenute esecutive. 6. Attivita' ed impianti soggetti ad autorizzazione 6.1. Per le attivita' e gli impianti soggetti alle autorizzazioni previste dal presente decreto o dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, nel registro di cui all'art. 4, in alternativa alle indicazioni di cui al punto 5.1, lettere a), b), c), puo' essere fatto riferimento alle notizie contenute nelle autorizzazioni stesse o nella documentazione allegata. 7. Scheda personale dosimetrica 7.1. La scheda personale dosimetrica di cui all'art. 132, comma 1, lettera d) del presente decreto e' compilata in conformita' al modello allegato B. 7.2. La scheda di cui al punto 7.1 e' costituita da fogli legati e numerati progressivamente. 7.3. E' consentita l'adozione di schede dosimetriche personali diverse dal modello B di cui al punto 7.1 sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso. 7.4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 132, comma 4, del presente decreto, le relazioni di cui alla lettera e) del comma 1 dello stesso articolo sono allegate alla scheda dosimetrica che deve contenere i necessari riferimenti ad esse. 8. Documento sanitario personale 8.1. Il documento sanitario personale di cui all'art. 140 del presente decreto, valido anche per i casi di esposizione contemporanea a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di rischio, e' compilato in conformita' al modello allegato C. 8.2. Il documento di cui al punto 8.1 e' costituito da fogli legati e numerati progressivamente. 8.3. E' consentita l'adozione di documenti sanitari personali diversi dal modello C sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso. 8.4. Il documento di cui al punto 8.1 e' conservato presso la sede di lavoro ovvero presso la sede legale del datore di lavoro, con salvaguardia del segreto professionale, fatto salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle visite mediche di idoneita' e la trascrizione dei relativi risultati. 9. Accertamenti integrativi 9.1. Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nel documento sanitario personale, vistati e numerati dal medico addetto alla sorveglianza sanitaria, devono essere allegati al documento stesso, di cui costituiscono parte integrante. 10. Comunicazione del giudizio d'idoneita' 10.1. Le comunicazioni del medico addetto alla sorveglianza sanitaria previste dall'articolo 84, comma 5, del presente decreto, costituiscono prova dell'avvenuta esecuzione delle relative visite mediche. 11. Modalita' di istituzione della documentazione inerente alla sorveglianza fisica e sanitaria 11.1. L'esperto di radioprotezione istituisce: a) la scheda personale dosimetrica per ogni lavoratore esposto, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina della scheda stessa, debitamente compilata con le informazioni previste nel modello B; b) il registro di cui al punto 4, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina del registro stesso, debitamente intestato. 11.2. Il medico addetto alla sorveglianza sanitaria istituisce il documento sanitario personale per ogni lavoratore esposto apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina del documento stesso, debitamente compilato con le informazioni previste nel modello C. 11.3. Il datore di lavoro appone la data e la propria sottoscrizione sulla prima pagina dei documenti istituiti ai sensi dei punti 11.1 e 11.2, dichiarando altresi' il numero di pagine di cui si compongono i documenti medesimi. 12. Compilazione dei documenti 12.1. Il libretto personale di cui al punto 1, i documenti relativi alla sorveglianza fisica della protezione di cui ai punti 4 e 7, e il documento sanitario personale di cui al punto 8, sono compilati con inchiostro o altra materia indelebile, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore, sono eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile; gli spazi bianchi tra annotazioni successive sono barrati. 12.2. E' consentito che le registrazioni sui documenti di cui al punto 12.1 siano effettuate, ove sia possibile, mediante fogli prestampati. In tale caso tutti i fogli devono essere applicati in modo stabile sulle pagine dei documenti e controfirmati dall'esperto di radioprotezione o dal medico incaricato della sorveglianza sanitaria in maniera che la firma interessi il margine di ciascun foglio e la pagina sulla quale e' applicato. 12.3. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 123, comma 1, e dell'art. 135, comma 3, del presente decreto, il datore di lavoro, chiede ad ogni lavoratore esposto, che e' tenuto a fornirle, le informazioni sulle dosi ricevute relative a precedenti rapporti di lavoro. 12.4. L'esperto di radioprotezione ed il medico incaricato della sorveglianza sanitaria procedono, per le parti di competenza, alla trascrizione dei dati di cui al punto 12.3, rispettivamente sulla scheda dosimetrica e sul documento sanitario personale. 13. Sistemi di elaborazione automatica dei dati 13.1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione della scheda personale e del documento sanitario personale purche' siano rispettate le condizioni di cui ai commi seguenti. 13.2. Le modalita' di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione delle dosi devono essere tali da assicurare che: a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito ai soli soggetti a cio' espressamente abilitati dal datore di lavoro; b) l'accesso alle funzioni di valutazione delle dosi sia consentito soltanto all'esperto di radioprotezione; c) le operazioni di valutazione delle dosi di ogni lavoratore esposto devono essere univocamente riconducibili all'esperto di radioprotezione mediante la memorizzazione di codice identificativo, autogenerato dal medesimo; d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalita' ed ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate; e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, secondo le modalita' di cui al punto 7, le informazioni contenute nei supporti di memoria; f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria; g) siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali; h) sia redatta, a cura dell'esercente il sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo; nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso. 13.3. Le modalita' di memorizzazione dei documenti sanitari personali e di accesso al sistema di gestione degli stessi devono essere tali da assicurare che: a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito soltanto al medico addetto alla sorveglianza sanitaria o a suo delegato; b) le operazioni di espressione dei giudizi di idoneita' di ogni lavoratore esposto e delle eventuali limitazioni devono essere univocamente riconducibili al medico addetto alla sorveglianza sanitaria mediante la memorizzazione di codice identificativo, autogenerato dal medesimo; c) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalita' ed ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate; d) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, secondo le modalita' di cui al punto 8, le informazioni contenute nei supporti di memoria; e) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria; f) siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali; g) sia redatta, a cura dell'esercente il sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso. 13.4. La rispondenza dei sistemi di elaborazione automatica dei dati ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e' dichiarata dal datore di lavoro. 13.5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro i documenti informatizzati, sono inviati secondo le modalita' e la destinazione indicate negli articoli 132, comma 4, e 140, comma 4, del presente decreto. 13.6 Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, e' ammessa la tenuta di un registro in formato elettronico nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) l'accesso deve essere consentito ai soli soggetti espressamente abilitati dal datore di lavoro; 2) le eventuali modifiche dei dati registrati devono assicurare la conservazione dei dati modificati; 3) il sistema deve assicurare la riproduzione a mezzo stampa dei contenuti registrati su supporto informatico; 4) i contenuti del registro devono corrispondere integralmente a quanto prescritto dal presente allegato; 5) ciascun documento contenuto nel registro deve essere firmato digitalmente dall'esperto di radioprotezione e, ove richiesto, dal datore di lavoro e deve essere dotato di marcatura temporale conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 6) l'esercente il sistema deve redigere una procedura in cui siano descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo nella quale non devono essere riportati i codici di accesso; 7) il registro deve essere conservato, a cura del datore di lavoro, su almeno due supporti informatici differenti; 8) il datore di lavoro deve garantire la conservazione del registro per il periodo minimo previsto dal presente decreto. 14. Norme transitorie e finali 14.1. I registri istituiti ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 13 luglio 1990, n. 449, conservano la loro validita' e possono essere usati fino al loro esaurimento. 14.2. Le schede personali e i documenti sanitari di cui ai punti 7 e 8 devono essere istituiti entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 14.3. Le schede dosimetriche relative ai lavoratori per i quali il rapporto risulti cessato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere trasmesse dal datore di lavoro, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, allo stesso organismo individuato dall'art. 90, comma 4. 14.4. I documenti di cui ai punti 7 e 8 sono custoditi secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003