(Allegato XXIII)
 
                                                       Allegato XXIII 
                                              (articolo 112, comma 2) 
 
DETERMINAZIONE AI SENSI DELL'ART. 112, COMMA 2, DELL'ART. 132,  COMMA
6  E  DELL'ART.  140,  COMMA  5,  DELLE  MODALITA'  DI  TENUTA  DELLA
DOCUMENTAZIONE RELATIVA  ALLA  SORVEGLIANZA  FISICA  E  MEDICA  DELLA
PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI E DEL  LIBRETTO  PERSONALE  DI
RADIOPROTEZIONE PER I LAVORATORI ESTERNI 
 
1. Libretto personale di radioprotezione e suo rilascio 
  1.1. Il libretto personale di radioprotezione di cui all'art.  112,
comma 2, lettera g), del presente decreto e' istituito  conformemente
al modello A allegato; 
  1.2. Il libretto personale di cui al punto  1.1  e'  istituito  dal
datore di lavoro del lavoratore esterno, o dal lavoratore esterno  se
autonomo, che provvede a compilare le sezioni 1 e 2, apponendo timbro
e sottoscrizione, e ad inviare il libretto stesso  al  Ministero  del
Lavoro e delle politiche sociali- Direzione Generale dei rapporti  di
lavoro e delle relazioni industriali. 
  1.3. L'organo  di  cui  al  punto  1.2  provvede  al  rilascio  con
l'attribuzione di un numero  progressivo  di  registrazione  e  della
data. 
  1.4.  Il  lavoratore  in  possesso   di   libretto   personale   di
radioprotezione gia' rilasciato ai sensi del punto 1.3 lo consegna al
proprio datore di lavoro di impresa esterna all'inizio  di  un  nuovo
rapporto di lavoro. 
 
2.  Modalita'  di  compilazione  e  di  conservazione  del   libretto
personale di radio-protezione 
  2.1. Il libretto personale e'  compilato  in  ogni  sua  parte,  in
conformita' agli eventuali accordi contrattuali di cui agli  articoli
112, comma 1, e 113, comma 1, del presente decreto a cura del  datore
di lavoro, dell'esercente l'impianto che si avvale della  prestazione
del lavoratore esterno, degli esperti di radioprotezione e del medico
autorizzato, per le parti di rispettiva competenza. 
  2.2. Nel caso non sia possibile valutare la dose al  termine  della
prestazione, l'esperto di radioprotezione dell'esercente trasmette al
datore di lavoro, nel tempo tecnicamente necessario, i relativi  dati
di esposizione. L'esperto di radioprotezione  del  datore  di  lavoro
risponde, firmando nell'apposito spazio, dell'esatta trascrizione dei
dati stessi e procede alla valutazione della dose. 
  2.3. Il libretto personale e' conservato dal datore di  lavoro  che
lo consegna al lavoratore prima di ogni prestazione presso terzi.  In
caso di cessazione del  rapporto  di  lavoro,  il  datore  di  lavoro
consegna definitivamente il libretto al lavoratore. 
  2.4. Nelle schede personali  dei  lavoratori  esterni  deve  essere
annotato il contributo complessivo derivante da tutte le  esposizioni
lavorative  individuali,   relative   al   periodo   di   valutazione
determinato ai sensi dell'art. 131, comma 1, lettera c) del  presente
decreto legislativo. 
  2.5. L'esercente l'impianto, nel caso di lavoratori  dipendenti  da
datori di lavoro di Paesi esteri, provvede a  compilare  il  libretto
personale,  ove  previsto  dallo   Stato   d'origine   dei   predetti
lavoratori; l'esercente e' in ogni caso tenuto ad ottemperare a tutti
gli obblighi di cui all'art. 113,  comma  2,  del  presente  decreto,
anche mediante altra documentazione. 
  2.6. Resta fermo che  i  libretti  personali  rilasciati  da  Stati
membri dell'Unione Europea sono validi nel territorio italiano e sono
regolamentati, per la loro  compilazione  e  la  loro  conservazione,
dalle norme dello Stato che li ha rilasciati. 
 
3. Sede di  conservazione  della  documentazione  della  sorveglianza
fisica 
  3.1. La documentazione  relativa  alla  sorveglianza  fisica  della
protezione dalle radiazioni  ionizzanti,  di  cui  all'art.  132  del
presente decreto, e' conservata e  mantenuta  disponibile  presso  la
sede di  lavoro  o,  se  necessario  per  una  maggiore  garanzia  di
conservazione, presso la sede legale del datore di lavoro. 
 
4. Registro 
  4.1. La documentazione di cui all'art. 132, comma 1, lettere a), b)
e c) del presente decreto, con esclusione dei  documenti  di  cui  al
punto 5.3, e' costituita da un registro con fogli legati  e  numerati
progressivamente,  intestato  al   datore   di   lavoro   e   recante
l'indicazione della sede legale e della sede di lavoro. 
  4.2. La documentazione di cui agli articoli 109, comma  2,  e  131,
comma 1, puo' essere costituita da  relazioni  tecniche  datate,  con
pagine numerate progressivamente, i cui  estremi  sono  riportati  su
registro di protocollo tenuto a cura del datore di lavoro. 
  4.3. Il registro di cui al punto 4.1 puo' essere suddiviso in  piu'
sezioni staccate, in riferimento alle diverse  installazioni  facenti
parte dello stesso complesso produttivo o agli argomenti  di  cui  al
punto  5;  la  prima  pagina  reca  le  indicazioni   inerenti   alle
installazioni ed agli argomenti cui il registro si riferisce. 
 
5. Contenuti del registro 
  5.1. Il registro di cui al punto 4 deve contenere: 
    a) la planimetria o una descrizione dei luoghi ed ambienti in cui
vengono  esercitate  attivita'  comportanti  rischi   da   radiazioni
ionizzanti, con l'indicazione della classificazione delle zone; 
    b)  l'elencazione,  aggiornata  in  caso  di  variazioni,   delle
sorgenti sigillate e delle macchine radiogene in uso o detenute,  con
specificazione,  per  ciascuna  di  esse,  della   natura   e   delle
caratteristiche fondamentali; 
    c) l'annotazione, per le sorgenti non  sigillate,  dell'attivita'
massima  detenibile  dei  radionuclidi  e   di   quella   impiegabile
annualmente ai sensi dell'art. 50 del presente decreto; 
    d)  le  modalita'  di  valutazione  delle  dosi  individuali  per
lavoratori con particolare riferimento ai criteri e alle modalita' di
valutazione utilizzate  in  caso  di  impiego  di  DPI  e,  nei  casi
applicabili, alla  verifica  della  dose  efficace  impegnata,  e  le
modalita' di valutazione della dose efficace assorbita dall'individuo
individuo rappresentativo, a partire dai dati di sorveglianza  fisica
di cui all'art. 130 del presente decreto legislativo; 
    e) copia delle relazioni di cui agli articoli  109,  comma  2,  e
131, comma 1, lettere b), c), d) ed e) del presente decreto,  qualora
l'esperto di radioprotezione non si avvalga della facolta' di cui  al
punto 4.2; 
    f) gli esiti della sorveglianza ambientale di cui  all'art.  130,
comma 1, lettera c) del presente decreto; 
    g) gli esiti delle  verifiche  di  cui  all'art.  130,  comma  1,
lettera b), nn. 2), 3), 4) e 5) del presente decreto; 
    h) gli estremi di riferimento degli atti autorizzativi rilasciati
ai sensi del presente decreto; 
    i) l'annotazione dell'esito della prima verifica di  sorveglianza
fisica di cui all'articolo  130,  comma  1,  lettera  b),  n.  2  del
presente decreto, con riferimento al relativo  benestare  di  cui  al
comma 1, lettera b), n. 1), dello stesso articolo 130. 
  5.2. Le informazioni di cui al punto 5.1, lettere a), b), c) e  gli
eventuali provvedimenti di cui all'articolo 131, comma 1, lettera d),
del  presente  decreto,  vanno  registrate  per  ogni  localita'   in
relazione all'attivita' esercitata e  alle  sorgenti  utilizzate,  in
caso di impiego temporaneo di sorgenti mobili di  radiazioni  diverse
da: 
    a)   materie   radioattive   non   soggette   ai    provvedimenti
autorizzativi di cui ai Titoli VI e VII del presente decreto; 
    b) macchine radiogene installate su mezzi mobili in cui il  rateo
di dose a contatto di un punto qualunque delle  schermature  solidali
ai mezzi stessi e' inferiore a 1 µSv/h. 
  5.3. Al registro devono essere allegate le copie delle prescrizioni
e delle disposizioni formulate dagli organi di  vigilanza  che  siano
divenute esecutive. 
 
6. Attivita' ed impianti soggetti ad autorizzazione 
  6.1. Per le attivita' e gli impianti soggetti  alle  autorizzazioni
previste dal presente decreto o dalla  legge  31  dicembre  1962,  n.
1860, nel registro di cui all'art. 4, in alternativa alle indicazioni
di  cui  al  punto  5.1,  lettere  a),  b),  c),  puo'  essere  fatto
riferimento alle notizie  contenute  nelle  autorizzazioni  stesse  o
nella documentazione allegata. 
 
7. Scheda personale dosimetrica 
  7.1. La scheda personale dosimetrica di cui all'art. 132, comma  1,
lettera d) del  presente  decreto  e'  compilata  in  conformita'  al
modello allegato B. 
  7.2. La scheda di cui al punto 7.1 e' costituita da fogli legati  e
numerati progressivamente. 
  7.3. E' consentita  l'adozione  di  schede  dosimetriche  personali
diverse dal modello B di  cui  al  punto  7.1  sempre  che  vi  siano
comunque inclusi i dati e le notizie indicati nel modello stesso. 
  7.4. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di cui  all'art.  132,
comma 4, del presente decreto, le relazioni di cui  alla  lettera  e)
del  comma  1  dello  stesso  articolo  sono  allegate  alla   scheda
dosimetrica che deve contenere i necessari riferimenti ad esse. 
 
8. Documento sanitario personale 
  8.1. Il documento sanitario  personale  di  cui  all'art.  140  del
presente  decreto,  valido  anche   per   i   casi   di   esposizione
contemporanea a radiazioni ionizzanti e ad altri fattori di  rischio,
e' compilato in conformita' al modello allegato C. 
  8.2. Il documento di cui al punto 8.1 e' costituito da fogli legati
e numerati progressivamente. 
  8.3. E'  consentita  l'adozione  di  documenti  sanitari  personali
diversi dal modello C sempre che vi siano comunque inclusi i  dati  e
le notizie indicati nel modello stesso. 
  8.4. Il documento di cui al punto 8.1 e' conservato presso la  sede
di lavoro ovvero presso la sede legale  del  datore  di  lavoro,  con
salvaguardia  del  segreto  professionale,  fatto  salvo   il   tempo
strettamente necessario per  l'esecuzione  delle  visite  mediche  di
idoneita' e la trascrizione dei relativi risultati. 
 
9. Accertamenti integrativi 
  9.1.  Gli  esiti  degli  accertamenti  integrativi   indicati   nel
documento sanitario personale, vistati e numerati dal medico  addetto
alla sorveglianza sanitaria,  devono  essere  allegati  al  documento
stesso, di cui costituiscono parte integrante. 
 
10. Comunicazione del giudizio d'idoneita' 
  10.1.  Le  comunicazioni  del  medico  addetto  alla   sorveglianza
sanitaria previste dall'articolo 84, comma 5, del  presente  decreto,
costituiscono prova dell'avvenuta esecuzione  delle  relative  visite
mediche. 
 
11. Modalita'  di  istituzione  della  documentazione  inerente  alla
sorveglianza fisica e sanitaria 
  11.1. L'esperto di radioprotezione istituisce: 
    a) la scheda personale dosimetrica per ogni  lavoratore  esposto,
apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina  della  scheda
stessa,  debitamente  compilata  con  le  informazioni  previste  nel
modello B; 
    b)  il  registro  di  cui  al  punto  4,  apponendo  la   propria
sottoscrizione sulla prima pagina del  registro  stesso,  debitamente
intestato. 
  11.2. Il medico addetto alla sorveglianza sanitaria  istituisce  il
documento sanitario personale per ogni lavoratore  esposto  apponendo
la propria sottoscrizione sulla prima pagina  del  documento  stesso,
debitamente compilato con le informazioni previste nel modello C. 
  11.3.  Il  datore  di  lavoro  appone  la   data   e   la   propria
sottoscrizione sulla prima pagina dei documenti  istituiti  ai  sensi
dei punti 11.1 e 11.2, dichiarando altresi' il numero  di  pagine  di
cui si compongono i documenti medesimi. 
 
12. Compilazione dei documenti 
  12.1. Il libretto personale di cui al punto 1, i documenti relativi
alla sorveglianza fisica della protezione di cui ai punti 4 e 7, e il
documento sanitario personale di cui al punto 8, sono  compilati  con
inchiostro o altra materia indelebile, senza abrasioni; le rettifiche
o correzioni, siglate dal compilatore, sono eseguite in modo  che  il
testo sostituito sia leggibile; gli  spazi  bianchi  tra  annotazioni
successive sono barrati. 
  12.2. E' consentito che le registrazioni sui documenti  di  cui  al
punto 12.1  siano  effettuate,  ove  sia  possibile,  mediante  fogli
prestampati. In tale caso tutti i fogli devono  essere  applicati  in
modo stabile sulle pagine dei documenti e controfirmati  dall'esperto
di  radioprotezione  o  dal  medico  incaricato  della   sorveglianza
sanitaria in maniera che la firma interessi  il  margine  di  ciascun
foglio e la pagina sulla quale e' applicato. 
  12.3. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di  cui  all'articolo
123, comma 1, e dell'art. 135, comma  3,  del  presente  decreto,  il
datore di lavoro, chiede ad ogni lavoratore esposto, che e' tenuto  a
fornirle, le informazioni sulle dosi ricevute relative  a  precedenti
rapporti di lavoro. 
  12.4. L'esperto di radioprotezione ed il  medico  incaricato  della
sorveglianza sanitaria procedono, per le parti  di  competenza,  alla
trascrizione dei dati di cui al  punto  12.3,  rispettivamente  sulla
scheda dosimetrica e sul documento sanitario personale. 
 
13. Sistemi di elaborazione automatica dei dati 
  13.1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica
dei dati per la memorizzazione della scheda personale e del documento
sanitario personale purche' siano rispettate le condizioni di cui  ai
commi seguenti. 
  13.2. Le modalita' di memorizzazione  dei  dati  e  di  accesso  al
sistema di gestione delle dosi devono essere tali da assicurare che: 
    a) l'accesso alle funzioni del sistema  sia  consentito  ai  soli
soggetti a cio' espressamente abilitati dal datore di lavoro; 
    b)  l'accesso  alle  funzioni  di  valutazione  delle  dosi   sia
consentito soltanto all'esperto di radioprotezione; 
    c) le operazioni di valutazione delle  dosi  di  ogni  lavoratore
esposto  devono  essere  univocamente  riconducibili  all'esperto  di
radioprotezione mediante la memorizzazione di codice  identificativo,
autogenerato dal medesimo; 
    d) le eventuali informazioni di  modifica,  ivi  comprese  quelle
inerenti alle generalita' ed ai dati  occupazionali  del  lavoratore,
siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate; 
    e) sia possibile riprodurre su  supporti  a  stampa,  secondo  le
modalita' di cui al punto 7, le informazioni contenute  nei  supporti
di memoria; 
    f) le  informazioni  siano  conservate  almeno  su  due  distinti
supporti informatici di memoria; 
    g) siano implementati programmi di protezione e di controllo  del
sistema da codici virali; 
    h) sia redatta, a cura dell'esercente il sistema,  una  procedura
in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie  per
la gestione del sistema medesimo; nella procedura non  devono  essere
riportati i codici di accesso. 
  13.3.  Le  modalita'  di  memorizzazione  dei  documenti   sanitari
personali e di accesso al sistema di  gestione  degli  stessi  devono
essere tali da assicurare che: 
    a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito soltanto al
medico addetto alla sorveglianza sanitaria o a suo delegato; 
    b) le operazioni di espressione dei giudizi di idoneita' di  ogni
lavoratore  esposto  e  delle  eventuali  limitazioni  devono  essere
univocamente  riconducibili  al  medico  addetto  alla   sorveglianza
sanitaria  mediante  la  memorizzazione  di  codice   identificativo,
autogenerato dal medesimo; 
    c) le eventuali informazioni di  modifica,  ivi  comprese  quelle
inerenti alle generalita' ed ai dati  occupazionali  del  lavoratore,
siano solo aggiuntive a quelle gia' memorizzate; 
    d) sia possibile riprodurre su  supporti  a  stampa,  secondo  le
modalita' di cui al punto 8, le informazioni contenute  nei  supporti
di memoria; 
    e) le  informazioni  siano  conservate  almeno  su  due  distinti
supporti informatici di memoria; 
    f) siano implementati programmi di protezione e di controllo  del
sistema da codici virali; 
    g) sia redatta, a cura dell'esercente il sistema,  una  procedura
in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie  per
la gestione del sistema medesimo nella procedura  non  devono  essere
riportati i codici di accesso. 
  13.4. La rispondenza dei sistemi  di  elaborazione  automatica  dei
dati ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e' dichiarata dal  datore  di
lavoro. 
  13.5. In caso di cessazione del  rapporto  di  lavoro  i  documenti
informatizzati, sono inviati secondo le modalita' e  la  destinazione
indicate negli articoli 132, comma 4, e 140, comma  4,  del  presente
decreto. 
  13.6 Nelle more dell'emanazione del suddetto decreto, e' ammessa la
tenuta di un registro  in  formato  elettronico  nel  rispetto  delle
seguenti condizioni: 
    1)  l'accesso   deve   essere   consentito   ai   soli   soggetti
espressamente abilitati dal datore di lavoro; 
    2) le eventuali modifiche dei dati registrati  devono  assicurare
la conservazione dei dati modificati; 
    3) il sistema deve assicurare la riproduzione a mezzo stampa  dei
contenuti registrati su supporto informatico; 
    4) i contenuti del registro devono corrispondere integralmente  a
quanto prescritto dal presente allegato; 
    5) ciascun documento contenuto nel registro deve  essere  firmato
digitalmente dall'esperto di radioprotezione e,  ove  richiesto,  dal
datore  di  lavoro  e  deve  essere  dotato  di  marcatura  temporale
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82; 
    6) l'esercente il sistema deve  redigere  una  procedura  in  cui
siano descritte le operazioni necessarie per la gestione del  sistema
medesimo nella quale non devono essere riportati i codici di accesso; 
    7) il registro deve essere  conservato,  a  cura  del  datore  di
lavoro, su almeno due supporti informatici differenti; 
    8) il datore  di  lavoro  deve  garantire  la  conservazione  del
registro per il periodo minimo previsto dal presente decreto. 
 
14. Norme transitorie e finali 
  14.1. I registri istituiti ai sensi del decreto  del  Ministro  del
Lavoro e della  Previdenza  Sociale  del  13  luglio  1990,  n.  449,
conservano la loro validita' e possono  essere  usati  fino  al  loro
esaurimento. 
  14.2. Le schede personali e i documenti sanitari di cui ai punti  7
e 8 devono essere istituiti entro un anno dalla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  14.3. Le schede dosimetriche relative ai lavoratori per i quali  il
rapporto risulti cessato in data anteriore alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, devono essere trasmesse  dal  datore  di
lavoro, entro un anno dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,
allo stesso organismo individuato dall'art. 90, comma 4. 
  14.4. I documenti di cui ai punti 7  e  8  sono  custoditi  secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003