(Allegato XXIV)
 
                                                        Allegato XXIV 
                                                       (articolo 146) 
 
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 146, DEI LIMITI DI DOSE PER  I
LAVORATORI, PER GLI APPRENDISTI, GLI STUDENTI E GLI  INDIVIDUI  DELLA
POPOLAZIONE NONCHE' DEI CRITERI DI COMPUTO E DI  UTILIZZAZIONE  DELLE
GRANDEZZE RADIOPROTEZIONISTICHE CONNESSE 
    
---------------------
    
 
0. concetti generali 
 
  Ai  fini  del  presente  allegato  valgono,  tenuto   conto   delle
definizioni di  cui  Titolo  II,  le  seguenti  specifiche  grandezze
radioprotezionistiche. 
 
0.1. con riferimento alla Dose equivalente. 
  Fattori di ponderazione delle radiazioni 
    
  0.1.1. La dose equivalente HT,R ( di cui all'articolo 7, n.34 ) nel
    
tessuto o nell'organo T dovuta alla radiazione R e data da: 
 
                           HT,R = WR ·DT,R 
 
  dove: 
    
  DT,R e' la dose assorbita media nel tessuto o nell'organo T, dovuta
    
alla radiazione R;WR e' il fattore di ponderazione per la radiazione 
R, che dipende dal tipo e dalla  qualita'  del  campo  di  radiazioni
esterne, oppure dal tipo e dalla qualita' delle radiazioni emesse  da
un radionuclide depositato all'interno dell'organismo. 
    
  0.1.2. I valori del fattore di  ponderazione  delle  radiazioni  WR
    
sono i seguenti: 
 
    

     Fotoni                                                       1
     Elettroni e muoni                                            1
     Protoni e pioni carichi                                      2
     Particelle alfa, frammenti di fissione, nuclei pesanti.     20
     Neutroni 
    
           En < 1 Mev 2,5+18,2 e-[ln(En)]** 2 /6 
           1 Mev ≤ En 50 ≤ keV 5,0 + 17,0 e-[ln(2 En)] **2 /6 
           En > 50 MeV 2,5 + 3,25 e-[ln(0,04 En)]** 2 /6 
 
  0.1.3. Quando il campo di radiazioni e' composto di tipi ed energie
con valori diversi di wR, la dose equivalente totale, HT, e' espressa
da: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  0.1.4.  Per  esprimere  la  dose   equivalente   totale   in   modo
alternativo,  la   dose   assorbita   puo'   essere   espressa   come
distribuzione continua di energia, in cui ciascun elemento della dose
assorbita,  dovuto  ad  un'energia  compresa  tra  E  ed   E+dE,   va
moltiplicato per il  valore  di  wR  ricavato  dal  paragrafo  0.1.2,
integrando sull'intero spettro di energia. 
  0.1.5. Per i tipi di radiazioni e per le energie non comprese nella
tabella si puo' ottenere un valore approssimato di wR calcolando il 
fattore di qualita' medio Q, definito nel paragrafo 04,  lettera  b),
ad una profondita' di 10 mm nella sfera ICRU di cui al paragrafo 0.4,
lettera j). 
  0.1.6 Il fattore di qualita' Q e' una  funzione  del  trasferimento
lineare di energia non ristretto, di cui al  paragrafo  0.3,  lettera
a), impiegato per la ponderazione delle dosi assorbite in un punto al
fine di tener conto della qualita' della radiazione. 
 
0.2. con riferimento alla Dose efficace 
  0.2.1. La dose efficace ( articolo 7, n.32 )e' definita come  somma
delle dosi equivalenti ponderate  nei  tessuti  e  organi  del  corpo
causate da irradiazioni interne ed esterne ed e' data da: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  dove: 
  HT e' la dose equivalente nell'organo o tessuto T; 
  wT e' il fattore di ponderazione per l'organo o il tessuto T; 
  wR e' il fattore di ponderazione per la radiazione R; 
    
  DT,R e' la dose assorbita  media,  nel  tessuto  o  nell'organo  T,
    
dovuta alla radiazione R. 
    
  0.2.2. I valori del fattore di ponderazione wT per i diversi organi
    
o tessuti sono i seguenti: 
 
    

          Gonadi                                       0,08
          Midollo osseo (rosso)                        0,12
          Colon                                        0,12
          Polmone (vie respiratorie toraciche)         0,12
          Stomaco                                      0,12
          Mammelle                                     0,12
          Vescica                                      0,04
          Fegato                                       0,04
          Esofago                                      0,04
          Tiroide                                      0,04
          Pelle                                        0,01
          Superficie ossea                             0,01
          Cervello                                     0,01
          Ghiandole salivari                           0,01
          Rimanenti organi o tessuti                   0,12 
    
 
    
  0.2.3. I valori dei fattori di  ponderazione  wT  ,  determinati  a
partire da una popolazione di  riferimento  costituita  di  un  ugual
numero di persone di ciascun sesso e di un'ampia  gamma  di  eta'  si
applicano, nella definizione della dose efficace, ai lavoratori, alla
popolazione e ad entrambi i sessi.
    
    
  0.2.4. Il valore wT per gli altri tessuti (0,12)  si  applica  alla
dose media aritmetica dei 13 organi e tessuti per  entrambi  i  sessi
elencati di seguito.
    
  Altri  tessuti:   ghiandole   surrenali,   regione   extratoracica,
vescichetta biliare, cuore, reni, linfonodi, muscolo,  mucosa  orale,
pancreas,  prostata   (uomini),   intestino   tenue,   milza,   timo,
utero/collo dell'utero (donne). 
 
0.3. Definizione di particolari grandezze dosimetriche. Sfera ICRU 
    a) Trasferimento lineare di energia non ristretto (L∞): grandezza
definita dalla formula L∞=dE/dl, in cui dE e' l'energia media  ceduta
dalla particella carica nell'attraversamento della distanza  dl.  Nel
presente allegato il mezzo attraversato e' l'acqua e L∞  e'  indicato
come L. 
    b) Fattore di qualita' medio  Q:  valore  medio  del  fattore  di
qualita' in  un  punto  del  tessuto  quando  la  dose  assorbita  e'
impartita da particelle aventi diversi valori di L. 
  Tale fattore e' calcolato secondo la relazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  dove  D(L)dL  e'  la  dose  assorbita  a  10  mm   di   profondita'
nell'intervallo di trasferimento lineare di energia L e L+dL, Q(L) e'
il fattore di qualita' in tale punto. 
  La relazione tra il fattore di qualita', Q(L), ed il  trasferimento
lineare non ristretto di energia L in keV µm-1 nell'acqua e' 
riportata di seguito: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    c) Fluenza F : 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    d) Campo espanso: un  campo  derivato  dal  campo  di  radiazioni
reale, in cui la fluenza e le distribuzioni direzionale e di  energia
hanno valori identici, in tutto il volume interessato, a  quelli  del
campo reale nel punto di riferimento; 
    e) Campo espanso e unidirezionale: campo di radiazioni in cui  la
fluenza e la distribuzione d'energia sono uguali a quelle  del  campo
espanso, ma la fluenza e' unidirezionale; 
    f) Equivalente di dose ambientale H*(d): equivalente di  dose  in
un  punto  di  un  campo  di  radiazioni  che  sarebbe  prodotto  dal
corrispondente campo espanso e unidirezionale nella sfera ICRU a  una
profondita'  d,  sul  raggio  opposto  alla   direzione   del   campo
unidirezionale;  l'unita'  di   misura   dell'equivalente   di   dose
ambientale e' il sievert; 
    g) Equivalente di dose direzionale H'(d, Ω): equivalente di  dose
in un punto di un  campo  di  radiazioni  che  sarebbe  prodotto  dal
corrispondente campo espanso, nella sfera ICRU, a una profondita'  d,
su un raggio in una  determinata  direzione  Ω;  l'unita'  di  misura
dell'equivalente di dose direzionale e' il sievert; 
    h) Equivalente di dose personale Hp(d): equivalente di  dose  nel
tessuto molle, ad una profondita' appropriata d, al di  sotto  di  un
determinato punto del corpo; l'unita' di misura  dell'equivalente  di
dose personale e' il sievert; 
    
    i) Energia potenziale alfa (dei prodotti di  decadimento  del 222
    
Rn e del220 Rn): l'energia totale alfa emessa durante il decadimento 
dei discendenti del222 Rn fino al2l0 Pb escluso e durante il 
decadimento dei discendenti del220 Rn fino al208 Pb stabile. L'unita' 
di misura dell'energia potenziale alfa e' il joule (J);  l'unita'  di
esposizione a una data concentrazione in un  determinato  periodo  di
tempo, e' il J.h.m-3 . 
    j)  Sfera  ICRU:  corpo  introdotto  dalla  ICRU   (International
Commission  on  Radiation  Units  and  Measurements)  allo  scopo  di
riprodurre approssimativamente le caratteristiche del corpo umano per
quanto  concerne  l'assorbimento  di  energia  dovuto  a   radiazioni
ionizzanti;  esso  consiste  in  una  sfera  di  30  cm  di  diametro
costituita da materiale equivalente al tessuto con una densita' di  1
g·cm-3 e la seguente composizione di massa: 76,2% di ossigeno, 11,1% 
di carbonio; 10,1% di idrogeno e 2,6% di azoto; 
    k) Concentrazione di  energia  potenziale  alfa  in  aria:  somma
dell'energia potenziale alfa di tutti i  prodotti  di  decadimento  a
breve tempo di dimezzamento del222 Rn o del220 Rn presenti 
nell'unita'  di  volume   di   aria.   L'unita'   di   misura   della
concentrazione di energia potenziale alfa e il J.m-3 ; 
    l) Concentrazione equivalente  all'equilibrio  in  aria  (di  una
miscela non in equilibrio dei prodotti di decadimento a  breve  tempo
di dimezzamento del222 Rn o del220 Rn): concentrazione in aria del222 
Rn o del220 Rn in equilibrio radioattivo con i relativi prodotti di 
decadimento  a  breve  tempo  di  dimezzamento  che  ha   la   stessa
concentrazione di  energia  potenziale  alfa  della  miscela  non  in
equilibrio dei prodotti di decadimento del222 Rn o del220 Rn. 
 
1.  Metodi  di  valutazione   delle   esposizioni   per   lavoratori,
apprendisti e studenti 
 
  1.1. La somma delle dosi efficaci ricevute per esposizione esterna,
in un anno solare, e impegnate per  inalazione  o  per  ingestione  a
seguito di introduzioni,  verificatesi  nello  stesso  periodo,  deve
rispettare i limiti fissati per i lavoratori nell'articolo 146, comma
1, lettera a), quelli fissati al comma 2, lettera b), per apprendisti
e studenti di cui allo stesso articolo; 
 
  1.2. Per gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 146,  comma
2, lettera b) la somma delle dosi ricevute e impegnate,  in  un  anno
solare,  per  esposizione  esterna  nonche'  per  inalazione  o   per
ingestione che derivino da  introduzioni  verificatesi  nello  stesso
periodo, deve rispettare il limite di dose efficace cui  allo  stesso
comma 2, lettera b) punto 2; 
 
  1.3. Resta fermo il rispetto dei limiti  di  dose  equivalente  per
particolari organi o tessuti stabiliti di cui all'articolo  146,  c1,
lettera b), comma 2, lettera b); 
 
  1.4. Ai fini delle valutazioni di cui ai paragrafi  1.1  e  1.2  si
impiega la seguente relazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  dove: 
    
  Eest  e'  la  dose  efficace  derivante  da  esposizione   esterna;
    
h(g)j,ing e h(g)j,ina rappresentano la dose efficace impegnata per 
unita' di introduzione del  radionuclide  j  (Sv/Bq)  rispettivamente
ingerito o inalato da un individuo appartenente al  gruppo  d'eta'  g
pertinente; 
    
  Jj,ing  e  Jj,ina  rappresentano   rispettivamente   l'introduzione
    
tramite ingestione o tramite inalazione del radionuclide j (Bq). 
 
  1.5 I valori di dose efficace impegnata per unita' di  introduzione
tramite ingestione e inalazione, ad  eccezione  della  dose  efficace
dovuta ai prodotti di decadimento del radon, da usare nella relazione
di cui al paragrafo 1.4  per  i  lavoratori  esposti,  apprendisti  e
studenti di cui all'art.146, comma 2, lettere a), b) e c) sono quelli
riportati  nella  pubblicazione  119   e   successivi   aggiornamenti
dell'International Commission on  Radiological  Protection  (ICRP)  e
suoi successivi aggiornamenti. 
 
  1.6. In caso di esposizione per sommersione a nube di gas inerti si
applicano i valori di dose  efficace  per  unita'  di  concentrazione
integrata in aria riportati  nella  pubblicazione  119  e  successivi
aggiornamenti   dell'International   Commission    on    Radiological
Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti. 
 
2. Particolari condizioni di esposizione 
 
  2.1. Qualora per i lavoratori esposti e per gli apprendisti  e  gli
studenti ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 146, sia superato,
anche  a  seguito  di  esposizioni  accidentali,   di   emergenza   o
esposizioni soggette ad autorizzazione speciale di cui al paragrafo 5
dell'Allegato XXII, il limite annuale di dose efficace di 20 mSv,  le
successive esposizioni devono essere limitate, per anno solare, a  10
mSv sino a quando la media annuale delle esposizioni stesse per tutti
gli anni seguenti,  compreso  l'anno  del  superamento,  risulti  non
superiore a 20 mSv. 
 
3. Sorveglianza medica eccezionale 
 
  3.1.  L'obbligo  della  sorveglianza  medica  eccezionale  previsto
dall'articolo 141 del presente  decreto  sussiste  per  i  lavoratori
esposti, gli apprendisti e gli studenti che,  nel  corso  delle  loro
attivita' lavorative o di studio, abbiano subito, in un anno solare: 
    a)  un'esposizione  maggiore  del  limite  di  20   mSv   fissato
all'articolo  146,  comma  1,  lettera  a)  per  la  dose   efficace,
determinata in base alle indicazioni di cui al paragrafo 1, oppure 
    b) un'esposizione maggiore di uno dei limiti fissati nel comma 2,
lettera b)  dello  stesso  articolo  146  per  particolari  organi  o
tessuti; 
 
  3.2 L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 142 del presente
decreto sussiste ove si sia verificata anche una delle condizioni  di
cui al paragrafo 3.1. 
 
4. Metodi  di  valutazione  delle  esposizioni  per  individui  della
popolazione 
 
  4.1. La somma delle dosi efficaci ricevute per esposizione  esterna
in un anno solare e impegnate  per  inalazione  o  per  ingestione  a
seguito di  introduzioni  verificatesi  nello  stesso  periodo,  deve
rispettare il limite fissato per gli individui della  popolazione  di
cui all'articolo 146 comma 7, lettera a). 
 
  4.2. Resta fermo il rispetto dei limiti  di  dose  equivalente  per
particolari organi o tessuti stabiliti nell'articolo  146,  comma  7,
lettera b). 
 
  4.3. Ai fini delle valutazioni di cui al paragrafo 4.1  si  impiega
la seguente relazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  dove: 
    
  Eest  e'  la  dose  efficace  derivante  da  esposizione   esterna;
    
h(g)j,ing e h(g)j,ina rappresentano la dose efficace impegnata per 
unita' di introduzione del  radionuclide  j  (Sv/Bq)  rispettivamente
ingerito o inalato da un individuo appartenente al  gruppo  d'eta'  g
pertinente; 
    
  Jj,ing  e  Jj,ina  rappresentano   rispettivamente   l'introduzione
    
tramite ingestione o tramite inalazione del radionuclide j (Bq). 
 
  4.4. I valori di dose efficace impegnata  relativi  agli  individui
della popolazione per unita' di  introduzione  tramite  ingestione  e
inalazione, ad eccezione della dose efficace dovuta  ai  prodotti  di
decadimento del radon e del toron, da usare nella relazione di cui al
paragrafo  4.3,  sono  riportati,  per  sei  classi  di  eta',  nella
pubblicazione  119  e  successivi  aggiornamenti   dell'International
Commission  on  Radiological  Protection  (ICRP)  e  suoi  successivi
aggiornamenti. 
 
  4.5 In caso di esposizione per sommersione a nube di gas inerti  si
applicano i valori di dose  efficace  per  unita'  di  concentrazione
integrata in aria riportati nella tabella IV.7. 
 
5. Valutazione di precedenti esposizioni 
 
  5.1. Ai  fini  delle  valutazioni  inerenti  alla  sorveglianza  di
lavoratori, apprendisti, studenti  ed  individui  della  popolazione,
nonche',  in  particolare,  al  rispetto  dei  limiti  di  dose   per
precedenti esposizioni, non e'  necessario  apportare  correzioni  ai
valori  determinati  ai  sensi  delle  previgenti  disposizioni.   E'
altresi' consentito sommare  valori  di  equivalente  di  dose  e  di
equivalente di dose efficace, ottenuti ai  sensi  delle  disposizioni
previgenti, rispettivamente a valori di dose equivalente  e  di  dose
efficace determinati ai sensi delle disposizioni di questo Allegato. 
 
6. Grandezze operative per la sorveglianza dell'esposizione esterna 
 
  6.1. Per la sorveglianza individuale  dell'esposizione  esterna  si
usa l'equivalente di dose personale Hp(d) definito nel paragrafo 0.3; 
 
  6.2. Per la sorveglianza dell'esposizione  esterna  nelle  aree  di
lavoro e nell'ambiente si  usano  l'equivalente  di  dose  ambientale
H*(d)  e  l'equivalente  di  dose  direzionale  H'(d,Ω)  definiti  ne
paragrafo 0.3; 
 
  6.3. Per  radiazioni  a  forte  penetrazione  e'  raccomandata  una
profondita' di 10 mm; per le  radiazioni  a  debole  penetrazione  e'
raccomandata una profondita' di 0,07 mm per la pelle e di  3  mm  per
gli occhi. 
 
    
  7. Esposizione a materie radioattive naturali  e  a222  Rn,220  Rn.
    
Acque di miniera 
 
  7.1. Le disposizioni concernenti i limiti di  dose  e  le  relative
modalita' di valutazione si  applicano  alle  esposizioni  a  materie
radioattive naturali, ivi comprese quelle relative a222 Rn,220 Rn e 
relativi prodotti di decadimento, derivanti  dalle  pratiche  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), incluse le lavorazioni minerarie
di cui al Titolo V. 
 
  7.2. Per i prodotti  di  decadimento  del  radon  e  del  toron  si
applicano i fattori convenzionali di  conversione  che  esprimono  la
dose efficace per unita' di esposizione all'energia  potenziale  alfa
riportati nella pubblicazione 137  dell'International  Commission  on
Radiological Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti. 
 
  7.3. Per i prodotti  di  decadimento  del  radon  e  del  toron  si
applicano i  seguenti  coefficienti  di  conversione  che  forniscono
l'esposizione espressa in J·h·m-3 a partire dall'esposizione unitaria 
a  una  concentrazione  equivalente   all'equilibrio   in   aria   di
discendenti a breve tempo di dimezzamento del222 Rn e del220 Rn: 
    a) 5,56·10-9 J·h·m-3 per Bq·h·m-3 di222 Rn; 
    b) 7,58·10-8 J·h·m-3 per Bq·h·m-3 di220 Rn. 
 
  7.4. Tenuto conto dei fattori di conversione di cui al punto 7.2, i
limiti di dose relativi ad esposizioni lavorative a222 Rn possono 
essere espressi, oltre che in Sv o sottomultipli, come: 6,7 mJ·h·m-3 
in un anno solare. 
 
  7.5. Il valore relativo alle acque di miniera, di cui  all'articolo
34, comma 1, del presente decreto, e' pari a 103 Bq·m-3 . 
 
8. Casi di non applicazione 
 
  8.1 i limiti di dose di cui all' articolo 146, comma 1, lettera e),
non si applicano: 
    a) alle esposizioni ricevute in situazioni di emergenza e durante
l'attuazione di misure protettive e di rimedio, fermo restando quanto
disposto per i lavoratori nel caso di esposizioni prolungate  di  cui
all'articolo 200; 
    b) alle esposizioni soggette ad autorizzazione speciale di cui al
paragrafo 5  dell'Allegato  XXII,  fermo  restando  il  rispetto  dei
particolari limiti e condizioni stabiliti nello  stesso  paragrafo  5
dell'Allegato XXII.