Allegato XXIV
(articolo 146)
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 146, DEI LIMITI DI DOSE PER I
LAVORATORI, PER GLI APPRENDISTI, GLI STUDENTI E GLI INDIVIDUI DELLA
POPOLAZIONE NONCHE' DEI CRITERI DI COMPUTO E DI UTILIZZAZIONE DELLE
GRANDEZZE RADIOPROTEZIONISTICHE CONNESSE
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0. concetti generali
Ai fini del presente allegato valgono, tenuto conto delle
definizioni di cui Titolo II, le seguenti specifiche grandezze
radioprotezionistiche.
0.1. con riferimento alla Dose equivalente.
Fattori di ponderazione delle radiazioni
0.1.1. La dose equivalente HT,R ( di cui all'articolo 7, n.34 ) nel
tessuto o nell'organo T dovuta alla radiazione R e data da:
HT,R = WR ·DT,R
dove:
DT,R e' la dose assorbita media nel tessuto o nell'organo T, dovuta
alla radiazione R;WR e' il fattore di ponderazione per la radiazione
R, che dipende dal tipo e dalla qualita' del campo di radiazioni
esterne, oppure dal tipo e dalla qualita' delle radiazioni emesse da
un radionuclide depositato all'interno dell'organismo.
0.1.2. I valori del fattore di ponderazione delle radiazioni WR
sono i seguenti:
Fotoni 1
Elettroni e muoni 1
Protoni e pioni carichi 2
Particelle alfa, frammenti di fissione, nuclei pesanti. 20
Neutroni
En < 1 Mev 2,5+18,2 e-[ln(En)]** 2 /6
1 Mev ≤ En 50 ≤ keV 5,0 + 17,0 e-[ln(2 En)] **2 /6
En > 50 MeV 2,5 + 3,25 e-[ln(0,04 En)]** 2 /6
0.1.3. Quando il campo di radiazioni e' composto di tipi ed energie
con valori diversi di wR, la dose equivalente totale, HT, e' espressa
da:
Parte di provvedimento in formato grafico
0.1.4. Per esprimere la dose equivalente totale in modo
alternativo, la dose assorbita puo' essere espressa come
distribuzione continua di energia, in cui ciascun elemento della dose
assorbita, dovuto ad un'energia compresa tra E ed E+dE, va
moltiplicato per il valore di wR ricavato dal paragrafo 0.1.2,
integrando sull'intero spettro di energia.
0.1.5. Per i tipi di radiazioni e per le energie non comprese nella
tabella si puo' ottenere un valore approssimato di wR calcolando il
fattore di qualita' medio Q, definito nel paragrafo 04, lettera b),
ad una profondita' di 10 mm nella sfera ICRU di cui al paragrafo 0.4,
lettera j).
0.1.6 Il fattore di qualita' Q e' una funzione del trasferimento
lineare di energia non ristretto, di cui al paragrafo 0.3, lettera
a), impiegato per la ponderazione delle dosi assorbite in un punto al
fine di tener conto della qualita' della radiazione.
0.2. con riferimento alla Dose efficace
0.2.1. La dose efficace ( articolo 7, n.32 )e' definita come somma
delle dosi equivalenti ponderate nei tessuti e organi del corpo
causate da irradiazioni interne ed esterne ed e' data da:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
HT e' la dose equivalente nell'organo o tessuto T;
wT e' il fattore di ponderazione per l'organo o il tessuto T;
wR e' il fattore di ponderazione per la radiazione R;
DT,R e' la dose assorbita media, nel tessuto o nell'organo T,
dovuta alla radiazione R.
0.2.2. I valori del fattore di ponderazione wT per i diversi organi
o tessuti sono i seguenti:
Gonadi 0,08
Midollo osseo (rosso) 0,12
Colon 0,12
Polmone (vie respiratorie toraciche) 0,12
Stomaco 0,12
Mammelle 0,12
Vescica 0,04
Fegato 0,04
Esofago 0,04
Tiroide 0,04
Pelle 0,01
Superficie ossea 0,01
Cervello 0,01
Ghiandole salivari 0,01
Rimanenti organi o tessuti 0,12
0.2.3. I valori dei fattori di ponderazione wT , determinati a
partire da una popolazione di riferimento costituita di un ugual
numero di persone di ciascun sesso e di un'ampia gamma di eta' si
applicano, nella definizione della dose efficace, ai lavoratori, alla
popolazione e ad entrambi i sessi.
0.2.4. Il valore wT per gli altri tessuti (0,12) si applica alla
dose media aritmetica dei 13 organi e tessuti per entrambi i sessi
elencati di seguito.
Altri tessuti: ghiandole surrenali, regione extratoracica,
vescichetta biliare, cuore, reni, linfonodi, muscolo, mucosa orale,
pancreas, prostata (uomini), intestino tenue, milza, timo,
utero/collo dell'utero (donne).
0.3. Definizione di particolari grandezze dosimetriche. Sfera ICRU
a) Trasferimento lineare di energia non ristretto (L∞): grandezza
definita dalla formula L∞=dE/dl, in cui dE e' l'energia media ceduta
dalla particella carica nell'attraversamento della distanza dl. Nel
presente allegato il mezzo attraversato e' l'acqua e L∞ e' indicato
come L.
b) Fattore di qualita' medio Q: valore medio del fattore di
qualita' in un punto del tessuto quando la dose assorbita e'
impartita da particelle aventi diversi valori di L.
Tale fattore e' calcolato secondo la relazione:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove D(L)dL e' la dose assorbita a 10 mm di profondita'
nell'intervallo di trasferimento lineare di energia L e L+dL, Q(L) e'
il fattore di qualita' in tale punto.
La relazione tra il fattore di qualita', Q(L), ed il trasferimento
lineare non ristretto di energia L in keV µm-1 nell'acqua e'
riportata di seguito:
Parte di provvedimento in formato grafico
c) Fluenza F :
Parte di provvedimento in formato grafico
d) Campo espanso: un campo derivato dal campo di radiazioni
reale, in cui la fluenza e le distribuzioni direzionale e di energia
hanno valori identici, in tutto il volume interessato, a quelli del
campo reale nel punto di riferimento;
e) Campo espanso e unidirezionale: campo di radiazioni in cui la
fluenza e la distribuzione d'energia sono uguali a quelle del campo
espanso, ma la fluenza e' unidirezionale;
f) Equivalente di dose ambientale H*(d): equivalente di dose in
un punto di un campo di radiazioni che sarebbe prodotto dal
corrispondente campo espanso e unidirezionale nella sfera ICRU a una
profondita' d, sul raggio opposto alla direzione del campo
unidirezionale; l'unita' di misura dell'equivalente di dose
ambientale e' il sievert;
g) Equivalente di dose direzionale H'(d, Ω): equivalente di dose
in un punto di un campo di radiazioni che sarebbe prodotto dal
corrispondente campo espanso, nella sfera ICRU, a una profondita' d,
su un raggio in una determinata direzione Ω; l'unita' di misura
dell'equivalente di dose direzionale e' il sievert;
h) Equivalente di dose personale Hp(d): equivalente di dose nel
tessuto molle, ad una profondita' appropriata d, al di sotto di un
determinato punto del corpo; l'unita' di misura dell'equivalente di
dose personale e' il sievert;
i) Energia potenziale alfa (dei prodotti di decadimento del 222
Rn e del220 Rn): l'energia totale alfa emessa durante il decadimento
dei discendenti del222 Rn fino al2l0 Pb escluso e durante il
decadimento dei discendenti del220 Rn fino al208 Pb stabile. L'unita'
di misura dell'energia potenziale alfa e' il joule (J); l'unita' di
esposizione a una data concentrazione in un determinato periodo di
tempo, e' il J.h.m-3 .
j) Sfera ICRU: corpo introdotto dalla ICRU (International
Commission on Radiation Units and Measurements) allo scopo di
riprodurre approssimativamente le caratteristiche del corpo umano per
quanto concerne l'assorbimento di energia dovuto a radiazioni
ionizzanti; esso consiste in una sfera di 30 cm di diametro
costituita da materiale equivalente al tessuto con una densita' di 1
g·cm-3 e la seguente composizione di massa: 76,2% di ossigeno, 11,1%
di carbonio; 10,1% di idrogeno e 2,6% di azoto;
k) Concentrazione di energia potenziale alfa in aria: somma
dell'energia potenziale alfa di tutti i prodotti di decadimento a
breve tempo di dimezzamento del222 Rn o del220 Rn presenti
nell'unita' di volume di aria. L'unita' di misura della
concentrazione di energia potenziale alfa e il J.m-3 ;
l) Concentrazione equivalente all'equilibrio in aria (di una
miscela non in equilibrio dei prodotti di decadimento a breve tempo
di dimezzamento del222 Rn o del220 Rn): concentrazione in aria del222
Rn o del220 Rn in equilibrio radioattivo con i relativi prodotti di
decadimento a breve tempo di dimezzamento che ha la stessa
concentrazione di energia potenziale alfa della miscela non in
equilibrio dei prodotti di decadimento del222 Rn o del220 Rn.
1. Metodi di valutazione delle esposizioni per lavoratori,
apprendisti e studenti
1.1. La somma delle dosi efficaci ricevute per esposizione esterna,
in un anno solare, e impegnate per inalazione o per ingestione a
seguito di introduzioni, verificatesi nello stesso periodo, deve
rispettare i limiti fissati per i lavoratori nell'articolo 146, comma
1, lettera a), quelli fissati al comma 2, lettera b), per apprendisti
e studenti di cui allo stesso articolo;
1.2. Per gli apprendisti e studenti di cui all'articolo 146, comma
2, lettera b) la somma delle dosi ricevute e impegnate, in un anno
solare, per esposizione esterna nonche' per inalazione o per
ingestione che derivino da introduzioni verificatesi nello stesso
periodo, deve rispettare il limite di dose efficace cui allo stesso
comma 2, lettera b) punto 2;
1.3. Resta fermo il rispetto dei limiti di dose equivalente per
particolari organi o tessuti stabiliti di cui all'articolo 146, c1,
lettera b), comma 2, lettera b);
1.4. Ai fini delle valutazioni di cui ai paragrafi 1.1 e 1.2 si
impiega la seguente relazione:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
Eest e' la dose efficace derivante da esposizione esterna;
h(g)j,ing e h(g)j,ina rappresentano la dose efficace impegnata per
unita' di introduzione del radionuclide j (Sv/Bq) rispettivamente
ingerito o inalato da un individuo appartenente al gruppo d'eta' g
pertinente;
Jj,ing e Jj,ina rappresentano rispettivamente l'introduzione
tramite ingestione o tramite inalazione del radionuclide j (Bq).
1.5 I valori di dose efficace impegnata per unita' di introduzione
tramite ingestione e inalazione, ad eccezione della dose efficace
dovuta ai prodotti di decadimento del radon, da usare nella relazione
di cui al paragrafo 1.4 per i lavoratori esposti, apprendisti e
studenti di cui all'art.146, comma 2, lettere a), b) e c) sono quelli
riportati nella pubblicazione 119 e successivi aggiornamenti
dell'International Commission on Radiological Protection (ICRP) e
suoi successivi aggiornamenti.
1.6. In caso di esposizione per sommersione a nube di gas inerti si
applicano i valori di dose efficace per unita' di concentrazione
integrata in aria riportati nella pubblicazione 119 e successivi
aggiornamenti dell'International Commission on Radiological
Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti.
2. Particolari condizioni di esposizione
2.1. Qualora per i lavoratori esposti e per gli apprendisti e gli
studenti ad essi equiparati ai sensi dell'articolo 146, sia superato,
anche a seguito di esposizioni accidentali, di emergenza o
esposizioni soggette ad autorizzazione speciale di cui al paragrafo 5
dell'Allegato XXII, il limite annuale di dose efficace di 20 mSv, le
successive esposizioni devono essere limitate, per anno solare, a 10
mSv sino a quando la media annuale delle esposizioni stesse per tutti
gli anni seguenti, compreso l'anno del superamento, risulti non
superiore a 20 mSv.
3. Sorveglianza medica eccezionale
3.1. L'obbligo della sorveglianza medica eccezionale previsto
dall'articolo 141 del presente decreto sussiste per i lavoratori
esposti, gli apprendisti e gli studenti che, nel corso delle loro
attivita' lavorative o di studio, abbiano subito, in un anno solare:
a) un'esposizione maggiore del limite di 20 mSv fissato
all'articolo 146, comma 1, lettera a) per la dose efficace,
determinata in base alle indicazioni di cui al paragrafo 1, oppure
b) un'esposizione maggiore di uno dei limiti fissati nel comma 2,
lettera b) dello stesso articolo 146 per particolari organi o
tessuti;
3.2 L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 142 del presente
decreto sussiste ove si sia verificata anche una delle condizioni di
cui al paragrafo 3.1.
4. Metodi di valutazione delle esposizioni per individui della
popolazione
4.1. La somma delle dosi efficaci ricevute per esposizione esterna
in un anno solare e impegnate per inalazione o per ingestione a
seguito di introduzioni verificatesi nello stesso periodo, deve
rispettare il limite fissato per gli individui della popolazione di
cui all'articolo 146 comma 7, lettera a).
4.2. Resta fermo il rispetto dei limiti di dose equivalente per
particolari organi o tessuti stabiliti nell'articolo 146, comma 7,
lettera b).
4.3. Ai fini delle valutazioni di cui al paragrafo 4.1 si impiega
la seguente relazione:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove:
Eest e' la dose efficace derivante da esposizione esterna;
h(g)j,ing e h(g)j,ina rappresentano la dose efficace impegnata per
unita' di introduzione del radionuclide j (Sv/Bq) rispettivamente
ingerito o inalato da un individuo appartenente al gruppo d'eta' g
pertinente;
Jj,ing e Jj,ina rappresentano rispettivamente l'introduzione
tramite ingestione o tramite inalazione del radionuclide j (Bq).
4.4. I valori di dose efficace impegnata relativi agli individui
della popolazione per unita' di introduzione tramite ingestione e
inalazione, ad eccezione della dose efficace dovuta ai prodotti di
decadimento del radon e del toron, da usare nella relazione di cui al
paragrafo 4.3, sono riportati, per sei classi di eta', nella
pubblicazione 119 e successivi aggiornamenti dell'International
Commission on Radiological Protection (ICRP) e suoi successivi
aggiornamenti.
4.5 In caso di esposizione per sommersione a nube di gas inerti si
applicano i valori di dose efficace per unita' di concentrazione
integrata in aria riportati nella tabella IV.7.
5. Valutazione di precedenti esposizioni
5.1. Ai fini delle valutazioni inerenti alla sorveglianza di
lavoratori, apprendisti, studenti ed individui della popolazione,
nonche', in particolare, al rispetto dei limiti di dose per
precedenti esposizioni, non e' necessario apportare correzioni ai
valori determinati ai sensi delle previgenti disposizioni. E'
altresi' consentito sommare valori di equivalente di dose e di
equivalente di dose efficace, ottenuti ai sensi delle disposizioni
previgenti, rispettivamente a valori di dose equivalente e di dose
efficace determinati ai sensi delle disposizioni di questo Allegato.
6. Grandezze operative per la sorveglianza dell'esposizione esterna
6.1. Per la sorveglianza individuale dell'esposizione esterna si
usa l'equivalente di dose personale Hp(d) definito nel paragrafo 0.3;
6.2. Per la sorveglianza dell'esposizione esterna nelle aree di
lavoro e nell'ambiente si usano l'equivalente di dose ambientale
H*(d) e l'equivalente di dose direzionale H'(d,Ω) definiti ne
paragrafo 0.3;
6.3. Per radiazioni a forte penetrazione e' raccomandata una
profondita' di 10 mm; per le radiazioni a debole penetrazione e'
raccomandata una profondita' di 0,07 mm per la pelle e di 3 mm per
gli occhi.
7. Esposizione a materie radioattive naturali e a222 Rn,220 Rn.
Acque di miniera
7.1. Le disposizioni concernenti i limiti di dose e le relative
modalita' di valutazione si applicano alle esposizioni a materie
radioattive naturali, ivi comprese quelle relative a222 Rn,220 Rn e
relativi prodotti di decadimento, derivanti dalle pratiche di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), incluse le lavorazioni minerarie
di cui al Titolo V.
7.2. Per i prodotti di decadimento del radon e del toron si
applicano i fattori convenzionali di conversione che esprimono la
dose efficace per unita' di esposizione all'energia potenziale alfa
riportati nella pubblicazione 137 dell'International Commission on
Radiological Protection (ICRP) e suoi successivi aggiornamenti.
7.3. Per i prodotti di decadimento del radon e del toron si
applicano i seguenti coefficienti di conversione che forniscono
l'esposizione espressa in J·h·m-3 a partire dall'esposizione unitaria
a una concentrazione equivalente all'equilibrio in aria di
discendenti a breve tempo di dimezzamento del222 Rn e del220 Rn:
a) 5,56·10-9 J·h·m-3 per Bq·h·m-3 di222 Rn;
b) 7,58·10-8 J·h·m-3 per Bq·h·m-3 di220 Rn.
7.4. Tenuto conto dei fattori di conversione di cui al punto 7.2, i
limiti di dose relativi ad esposizioni lavorative a222 Rn possono
essere espressi, oltre che in Sv o sottomultipli, come: 6,7 mJ·h·m-3
in un anno solare.
7.5. Il valore relativo alle acque di miniera, di cui all'articolo
34, comma 1, del presente decreto, e' pari a 103 Bq·m-3 .
8. Casi di non applicazione
8.1 i limiti di dose di cui all' articolo 146, comma 1, lettera e),
non si applicano:
a) alle esposizioni ricevute in situazioni di emergenza e durante
l'attuazione di misure protettive e di rimedio, fermo restando quanto
disposto per i lavoratori nel caso di esposizioni prolungate di cui
all'articolo 200;
b) alle esposizioni soggette ad autorizzazione speciale di cui al
paragrafo 5 dell'Allegato XXII, fermo restando il rispetto dei
particolari limiti e condizioni stabiliti nello stesso paragrafo 5
dell'Allegato XXII.