ALLEGATO XXV
(articolo 157, comma 8)
PROCEDURE DI GIUSTIFICAZIONE E RELATIVI VINCOLI DI DOSE E
OTTIMIZZAZIONE PER COLORO CHE ASSISTONO E CONFORTANO PERSONE
SOTTOPOSTE AD ESPOSIZIONI MEDICHE.
Parte I - Giustificazione (articolo 157, comma 8)
1. L'esposizione delle persone di cui all'articolo 156, comma 3, e'
giustificata se le stesse:
a) collaborano a posizionare o a sorreggere pazienti, nei casi
necessari, nel caso di esami radiodiagnostici;
b) accolgono, assistono e confortano, anche dopo la dimissione,
pazienti portatori di radioattivita' in seguito a prestazioni
diagnostiche;
c) accolgono, visitano, assistono e confortano, anche dopo la
dimissione, pazienti portatori di radioattivita' a seguito di
trattamento radioterapeutico.
Particolare attenzione deve essere posta nell'esposizione di donne
in eta' fertile che alla richiesta del medico specialista dichiarino
di non poter escludere una possibile gravidanza.
2. I lavoratori operanti nella struttura ove viene effettuata la
prestazione, ancorche' prestino assistenza e conforto ai pazienti,
non rientrano nelle categorie sopra indicate.
3. I vincoli di dose efficace per l'esposizione delle persone di
cui all'articolo 156, comma 3 sono i seguenti:
a) soggetti di eta' compresa tra 18 anni e 60 anni: 3
mSv/trattamento
b) soggetti di eta' superiore a 60 anni: 15 mSv/trattamento.
4. Il vincolo di dose efficace per l'esposizione degli individui
della popolazione a seguito della dimissione di pazienti portatori di
radioattivita' e' fissato in 0,3 mSv/trattamento.
Parte II - Ottimizzazione (articolo 158, comma 7)
1. L'esposizione di persone di cui all'articolo 156, comma 3, deve
limitarsi a casi di stretta necessita' e debbono essere scoraggiate
esposizioni ripetute o abituali.
2. Nel caso di indagini radiologiche il tecnico sanitario di
radiologia medica fornisce gli appropriati dispositivi di protezione
individuale, oltre che al paziente, anche a chi presta assistenza
secondo le indicazioni fornite dallo specialista in fisica medica.
3. Nel caso di pazienti degenti portatori di radioattivita', il
medico specialista valuta e se del caso giustifica l'opportunita' per
le persone di cui all'articolo 156, comma 3, di far visita ai
pazienti stessi.
4. Nel caso di somministrazione di radiofarmaci e dispositivi
medici contenenti sostanze radioattive, il medico specialista
fornisce al paziente raccomandazioni specifiche atte ad evitare che
vengano superati i vincoli di dose indicati nella Parte I, punti 3 e
4. In tali raccomandazioni dovranno essere previste esplicite
indicazioni in merito alla tutela delle donne in stato di gravidanza,
dei nascituri e dei soggetti in eta' pediatrica.
5. Nel caso di somministrazione di131 I in attivita' superiore a
600 MBq e' necessario un ricovero in una degenza protetta con
raccolta delle deiezioni; al termine della degenza dovra' essere
effettuata una determinazione radiometrica, in collaborazione tra
l'esperto di radioprotezione e lo specialista in fisica medica, che
consenta di determinare il periodo di tempo in cui il paziente
dimesso possa soddisfare le raccomandazioni di cui al punto 4.
6. In tutti i casi di somministrazione a scopo terapeutico di
radiofarmaci e/o dispositivi medici contenenti sostanze radioattive
in forma non sigillata diversi da quelli di cui al comma 5, la
necessita' di ricovero in una degenza protetta ed eventuale raccolta
delle deiezioni e' valutata dal medico specialista su base
individuale, sentiti lo specialista in fisica medica e l'esperto di
radioprotezione, secondo le indicazioni fornite dalla pubblicazione
94 dell'ICRP e suoi eventuali aggiornamenti, ed e' soggetta:
a) alle prescrizioni formulate in sede di provvedimento di
autorizzazione di immissione in commercio (AIC) del radiofarmaco e/o
dispositivo medico;
b) alle prescrizioni formulate in sede di provvedimento
autorizzativo rilasciato ai sensi del presente decreto;
c) alla valutazione, da parte del medico specialista, della reale
possibilita' di rispetto delle raccomandazioni specifiche di cui al
punto 4 con particolare riferimento alla protezione della donna in
stato di gravidanza e dei soggetti in eta' pediatrica.
7. Nei trattamenti di brachiterapia con impianti permanenti, il
medico specialista dimette il paziente previa valutazione del
rispetto delle prescrizioni formulate nei provvedimenti autorizzativi
della pratica, rilasciati ai sensi del presente decreto, e della
reale possibilita' di rispetto dei vincoli di dose indicati nella
Parte I ai punti 3 e 4.
8. In tutti i casi devono essere fornite al paziente, a cura del
medico specialista, sentiti lo specialista in fisica medica e
l'esperto di radioprotezione, e rese note ai suoi familiari
informazioni sui rischi dell'esposizione a radiazioni ionizzanti,
istruzioni e norme di comportamento atte a evitare che vengano
superati i vincoli di dose indicati nella Parte I, punti 3 e 4.