(Allegato XXV)
 
                                                         ALLEGATO XXV 
                                              (articolo 157, comma 8) 
 
PROCEDURE  DI  GIUSTIFICAZIONE  E  RELATIVI   VINCOLI   DI   DOSE   E
OTTIMIZZAZIONE  PER  COLORO  CHE  ASSISTONO  E   CONFORTANO   PERSONE
SOTTOPOSTE AD ESPOSIZIONI MEDICHE. 
 
Parte I - Giustificazione (articolo 157, comma 8) 
 
  1. L'esposizione delle persone di cui all'articolo 156, comma 3, e'
giustificata se le stesse: 
    a) collaborano a posizionare o a sorreggere  pazienti,  nei  casi
necessari, nel caso di esami radiodiagnostici; 
    b) accolgono, assistono e confortano, anche dopo  la  dimissione,
pazienti  portatori  di  radioattivita'  in  seguito  a   prestazioni
diagnostiche; 
    c) accolgono, visitano, assistono e  confortano,  anche  dopo  la
dimissione,  pazienti  portatori  di  radioattivita'  a  seguito   di
trattamento radioterapeutico. 
  Particolare attenzione deve essere posta nell'esposizione di  donne
in eta' fertile che alla richiesta del medico specialista  dichiarino
di non poter escludere una possibile gravidanza. 
 
  2. I lavoratori operanti nella struttura ove  viene  effettuata  la
prestazione, ancorche' prestino assistenza e  conforto  ai  pazienti,
non rientrano nelle categorie sopra indicate. 
 
  3. I vincoli di dose efficace per l'esposizione  delle  persone  di
cui all'articolo 156, comma 3 sono i seguenti: 
    a)  soggetti  di  eta'  compresa  tra  18  anni  e  60  anni:   3
mSv/trattamento 
    b) soggetti di eta' superiore a 60 anni: 15 mSv/trattamento. 
 
  4. Il vincolo di dose efficace per  l'esposizione  degli  individui
della popolazione a seguito della dimissione di pazienti portatori di
radioattivita' e' fissato in 0,3 mSv/trattamento. 
 
Parte II - Ottimizzazione (articolo 158, comma 7) 
 
  1. L'esposizione di persone di cui all'articolo 156, comma 3,  deve
limitarsi a casi di stretta necessita' e debbono  essere  scoraggiate
esposizioni ripetute o abituali. 
 
  2. Nel caso  di  indagini  radiologiche  il  tecnico  sanitario  di
radiologia medica fornisce gli appropriati dispositivi di  protezione
individuale, oltre che al paziente, anche  a  chi  presta  assistenza
secondo le indicazioni fornite dallo specialista in fisica medica. 
 
  3. Nel caso di pazienti degenti  portatori  di  radioattivita',  il
medico specialista valuta e se del caso giustifica l'opportunita' per
le persone di cui  all'articolo  156,  comma  3,  di  far  visita  ai
pazienti stessi. 
 
  4. Nel caso  di  somministrazione  di  radiofarmaci  e  dispositivi
medici  contenenti  sostanze  radioattive,  il   medico   specialista
fornisce al paziente raccomandazioni specifiche atte ad  evitare  che
vengano superati i vincoli di dose indicati nella Parte I, punti 3  e
4.  In  tali  raccomandazioni  dovranno  essere  previste   esplicite
indicazioni in merito alla tutela delle donne in stato di gravidanza,
dei nascituri e dei soggetti in eta' pediatrica. 
 
    
  5. Nel caso di somministrazione di131 I in  attivita'  superiore  a
600 MBq e'  necessario  un  ricovero  in  una  degenza  protetta  con
raccolta delle deiezioni; al  termine  della  degenza  dovra'  essere
effettuata una determinazione  radiometrica,  in  collaborazione  tra
l'esperto di radioprotezione e lo specialista in fisica  medica,  che
consenta di determinare il  periodo  di  tempo  in  cui  il  paziente
dimesso possa soddisfare le raccomandazioni di cui al punto 4.
    
 
  6. In tutti i casi  di  somministrazione  a  scopo  terapeutico  di
radiofarmaci e/o dispositivi medici contenenti  sostanze  radioattive
in forma non sigillata diversi da  quelli  di  cui  al  comma  5,  la
necessita' di ricovero in una degenza protetta ed eventuale  raccolta
delle  deiezioni  e'  valutata  dal  medico   specialista   su   base
individuale, sentiti lo specialista in fisica medica e  l'esperto  di
radioprotezione, secondo le indicazioni fornite  dalla  pubblicazione
94 dell'ICRP e suoi eventuali aggiornamenti, ed e' soggetta: 
    a) alle  prescrizioni  formulate  in  sede  di  provvedimento  di
autorizzazione di immissione in commercio (AIC) del radiofarmaco  e/o
dispositivo medico; 
    b)  alle  prescrizioni  formulate  in   sede   di   provvedimento
autorizzativo rilasciato ai sensi del presente decreto; 
    c) alla valutazione, da parte del medico specialista, della reale
possibilita' di rispetto delle raccomandazioni specifiche di  cui  al
punto 4 con particolare riferimento alla protezione  della  donna  in
stato di gravidanza e dei soggetti in eta' pediatrica. 
 
  7. Nei trattamenti di brachiterapia  con  impianti  permanenti,  il
medico  specialista  dimette  il  paziente  previa  valutazione   del
rispetto delle prescrizioni formulate nei provvedimenti autorizzativi
della pratica, rilasciati ai sensi  del  presente  decreto,  e  della
reale possibilita' di rispetto dei vincoli  di  dose  indicati  nella
Parte I ai punti 3 e 4. 
 
  8. In tutti i casi devono essere fornite al paziente,  a  cura  del
medico  specialista,  sentiti  lo  specialista  in  fisica  medica  e
l'esperto  di  radioprotezione,  e  rese  note  ai   suoi   familiari
informazioni sui rischi  dell'esposizione  a  radiazioni  ionizzanti,
istruzioni e norme  di  comportamento  atte  a  evitare  che  vengano
superati i vincoli di dose indicati nella Parte I, punti 3 e 4.