(Allegato XXVI)
 
                                                        ALLEGATO XXVI 
                                              (articolo 158, comma 3) 
 
        LIVELLI DIAGNOSTICI DI RIFERIMENTO (LDR): LINEA GUIDA 
 
1. Definizione e scopo 
  I LDR vanno intesi come strumenti  di  lavoro  per  ottimizzare  le
prestazioni. Sono grandezze misurabili e  tipiche  per  le  procedure
radiologiche  e  di  medicina  nucleare.  I  LDR,  avendo  valore  di
standard, non si riferiscono a misure di dose assorbita  dal  singolo
paziente e non devono essere utilizzati al di fuori di  programmi  di
miglioramento della qualita'. 
 
2. Valori di riferimento 
  I LDR adottati da ciascuna struttura devono  essere  conformi  alle
norme di buona pratica applicabili  e/o  a  quelli  raccomandati  dal
Ministero della salute, dall'Istituto  superiore  di  Sanita',  dalla
Commissione europea, dalla IAEA, dall' ICRP, e/o  dalle  associazioni
scientifiche  nazionali  e   internazionali.   Nella   documentazione
relativa al sistema di qualita' adottato devono essere esplicitati  i
LDR, gli standard di buona pratica adottati dalla struttura, le fonti
da cui sono tratti e le modalita' della loro verifica. 
 
3. Modalita', esami e frequenza della verifica. 
  Conformemente a quanto  raccomandato  dai  documenti  europei  (EUR
16260, EUR 16261, EUR 16262, EUR 16263 e aggiornamenti), la  verifica
del rispetto dei LDR deve prevedere,  nel  caso  delle  attivita'  di
radiodiagnostica, la valutazione  contestuale  della  qualita'  della
tecnica radiologica, della qualita' dell'immagine  e  dell'indicatore
dosimetrico pertinente attraverso il confronto con  gli  standard  di
buona pratica applicabili. 
  Al fine di selezionare gli esami  radiologici  da  includere  nella
verifica  dei  LDR,  detta  verifica  risulta  appropriata   per   un
determinato esame qualora nell'arco di un periodo di due  mesi  siano
in media sottoposti all'esame medesimo circa 15 pazienti  all'interno
della struttura. 
  Fermo restando il criterio di  cui  sopra,  particolare  attenzione
dovra' essere dedicata alla verifica del rispetto dei LDR nel caso di
esami effettuati su pazienti  in  eta'  pediatrica  o  neonatale,  da
effettuarsi  nelle  strutture  sanitarie  o  nelle  unita'  operative
elettivamente dedicate. 
  La  valutazione  dovra'  essere  effettuata  con  frequenza  almeno
quadriennale, utilizzando, ove possibile, i dati e parametri  di  cui
all'articolo 168, comma 1, e  strumenti  informativi  che  consentano
un'elaborazione statistica adeguata, e in ogni  caso  entro  un  anno
dall'eventuale sostituzione dell'apparecchiatura radiologica e/o  del
sistema di rilevazione  di  immagine  o  quando  siano  modificati  i
parametri tecnici relativi all'esecuzione dell'esame. 
 
4. Responsabilita' 
  Il responsabile dell'impianto radiologico e' tenuto a informare  lo
specialista in fisica medica  di  ogni  modifica  all'apparecchiatura
radiologica, al recettore di immagine e alla modalita' di  esecuzione
dell'esame che possa  avere  influenza  sulla  dose  al  paziente,  a
provvedere  affinche'  siano  verificati  i  livelli  diagnostici  di
riferimento nonche' e a conservare  la  registrazione  del  risultato
della verifica. 
  La valutazione  della  tecnica  radiologica  adottata  deve  essere
effettuata da un medico  specialista  in  radiodiagnostica  e  da  un
tecnico sanitario di radiologia medica,  ciascuno  nell'ambito  delle
rispettive responsabilita' professionali. 
  La valutazione della qualita' diagnostica dell'immagine radiologica
deve essere effettuata da un medico specialista in radiodiagnostica. 
  La valutazione  dosimetrica  o  dell'attivita'  somministrata  deve
essere effettuata dallo specialista in fisica medica, fatti  salvi  i
casi di cui all'articolo 163, comma 11. 
 
5. Azioni correttive 
  Qualora l'esito delle verifiche risulti sistematicamente  superiore
ai LDR  senza  motivazione  clinica,  il  responsabile  dell'impianto
radiologico e' tenuto a promuovere le adeguate azioni correttive e  a
provvedere affinche' ne venga verificata l'efficacia. L'esercente  e'
tenuto, su segnalazione del responsabile dell'impianto radiologico, a
provvedere alle azioni correttive che non  possano  esser  effettuate
dal responsabile stesso. 
  Qualora  l'esito   delle   verifiche   risulti   significativamente
inferiore ai LDR, il responsabile dell'impianto radiologico valuta se
la qualita' dell'informazione diagnostica risulta  comunque  adeguata
alle necessita'  cliniche  e,  se  del  caso,  adotta  gli  opportuni
interventi correttivi.