ALLEGATO XXIX (articolo 168, commi 1 e 3) REGISTRAZIONE DATI 1. La registrazione dei dati di cui al comma 1 dell'articolo 168, relativa agli esami di diagnostica per immagini, alle procedure speciali e a quelle di medicina nucleare, dovra' prevedere almeno i seguenti elementi: a) esami TC: valore del Dose Lenght Product (DLP) associato all'intero esame; il valore dosimetrico dovra' essere espresso in mGy x cm; b) mammografia: valore della dose ghiandolare media rilevata nell'ambito della verifica periodica dei LDR e calcolata secondo i protocolli di riferimento o le linee guida europee. Il valore dosimetrico dovra' essere espresso in mGy; c) altri esami di radiodiagnostica specialistica: valore del prodotto dose x area associato all'intero esame. Il valore dosimetrico dovra' essere espresso in Gy x cm²; d) esami di medicina nucleare: indicazione del radiofarmaco somministrato e valore dell'attivita' somministrata. Tutti i valori di radioattivita' riportati dovranno essere espressi in MBq; e) procedure interventistiche: indicazione del prodotto dose x area relativo all'intera procedura o la durata dell'esposizione, espressi rispettivamente in Gy x cm² e minuti e secondi; f) altre attivita' radiologiche complementari all'esercizio clinico: indicazione del prodotto dose x area relativo all'intera procedura o la durata dell'esposizione, espressi rispettivamente in Gy x cm² e minuti e secondi. 2. La trasmissione dei dati di cui al comma 3 dell'articolo 168 alla regione o alla provincia autonoma dovra' prevedere per ciascun esame contemplato dal nomenclatore nazionale: il relativo codice e il numero di prestazioni erogate, il valore mediamente rilevato e la sua dispersione in termini di intervallo interquartile, elaborato per fasce di eta' (0-1, 1-16, 16-60, >60 anni) e per genere, nell'ambito delle registrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 168 medesimo. 3. Il valore dosimetrico o di attivita' somministrata e i dispositivi di misura da cui essi sono desunti sono oggetto del programma di controllo e garanzia della qualita' di cui all'articolo 163, comma 3, lettera a).