(Allegato XXIX)
 
                                                        ALLEGATO XXIX 
                                          (articolo 168, commi 1 e 3) 
 
                         REGISTRAZIONE DATI 
 
  1. La registrazione dei dati di cui al comma 1  dell'articolo  168,
relativa agli esami  di  diagnostica  per  immagini,  alle  procedure
speciali e a quelle di medicina nucleare, dovra' prevedere  almeno  i
seguenti elementi: 
    a) esami TC: valore  del  Dose  Lenght  Product  (DLP)  associato
all'intero esame; il valore dosimetrico dovra' essere espresso in mGy
x cm; 
    b) mammografia: valore  della  dose  ghiandolare  media  rilevata
nell'ambito della verifica periodica dei LDR e  calcolata  secondo  i
protocolli di  riferimento  o  le  linee  guida  europee.  Il  valore
dosimetrico dovra' essere espresso in mGy; 
    c) altri esami  di  radiodiagnostica  specialistica:  valore  del
prodotto  dose  x  area  associato  all'intero   esame.   Il   valore
dosimetrico dovra' essere espresso in Gy x cm²; 
    d) esami  di  medicina  nucleare:  indicazione  del  radiofarmaco
somministrato e valore dell'attivita' somministrata. Tutti  i  valori
di radioattivita' riportati dovranno essere espressi in MBq; 
    e) procedure interventistiche: indicazione del  prodotto  dose  x
area relativo all'intera  procedura  o  la  durata  dell'esposizione,
espressi rispettivamente in Gy x cm² e minuti e secondi; 
    f)  altre  attivita'  radiologiche  complementari   all'esercizio
clinico: indicazione del prodotto dose  x  area  relativo  all'intera
procedura o la durata dell'esposizione, espressi  rispettivamente  in
Gy x cm² e minuti e secondi. 
 
  2. La trasmissione dei dati di cui al  comma  3  dell'articolo  168
alla regione o alla provincia autonoma dovra' prevedere  per  ciascun
esame contemplato dal nomenclatore nazionale: il relativo codice e il
numero di prestazioni erogate, il valore mediamente rilevato e la sua
dispersione in termini di  intervallo  interquartile,  elaborato  per
fasce di eta' (0-1, 1-16, 16-60, >60 anni) e per genere,  nell'ambito
delle registrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 168 medesimo. 
 
  3.  Il  valore  dosimetrico  o  di  attivita'  somministrata  e   i
dispositivi di misura da cui  essi  sono  desunti  sono  oggetto  del
programma di controllo e garanzia della qualita' di cui  all'articolo
163, comma 3, lettera a).