ALLEGATO XXXIII (articolo 186, comma 7) COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 186 COMMA 7 I trasportatori autorizzati hanno l'obbligo di comunicazione preventiva, ai sensi di quanto stabilito al comma 7 dell'art. 186, quando si verifichino i seguenti casi: a) spedizioni di materie fissili; b) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo A la cui attivita' complessiva per spedizione e' maggiore di 3 A1 (materie radioattive sotto forma speciale) oppure maggiore di 3 A2 (materie radioattive non in forma speciale ), dove A1 e A2 sono i quantitativi massimi ammessi in un imballaggio di tipo A secondo l'edizione vigente della Regolamentazione per il trasporto in sicurezza del materiale radioattivo della IAEA come recepita nell'ordinamento nazionale per le modalita' di trasporto stradale, ferroviario, vie d'acqua interne, marittimo e aereo; c) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo B la cui attivita' complessiva per spedizione e' maggiore di 30 A1 (materie sotto forma speciale) o maggiore di 30 A2 (materie sotto altra forma). Nel caso di spedizioni comprendenti imballaggi contenenti radioisotopi diversi o miscele di radioisotopi, i quantitativi massimi corrispondenti ai valori 3 A1 o 3 A2 ed ai valori 30 A1 o 30 A2 devono essere calcolati, ai fini della comunicazione preventiva, con la procedura prevista nella Regolamentazione IAEA come recepita nell'ordinamento nazionale di cui al precedente punto b). Per i trasporti via mare la comunicazione preventiva deve essere effettuata anche nei confronti dell'autorita' marittima del porto di partenza e del porto di arrivo della spedizione. In ogni caso la comunicazione preventiva deve pervenire almeno quindici giorni prima della data di partenza della spedizione e deve includere le seguenti informazioni: - data di partenza della spedizione, data presunta di arrivo, percorso previsto e piano di viaggio; - caratteristiche chimico-fisiche delle materie radioattive o delle materie fissili trasportate; - indicazione del/i radioisotopo/i, attivita' totale e, nel caso delle materie fissili, la quantita' in massa. Nel caso di spedizioni internazionali in partenza dall'Italia l'obbligo di notifica preventiva deve essere adempiuto nei confronti del prefetto e del comando provinciale dei vigili del fuoco della localita' di partenza del trasporto, nonche', nel solo caso di trasporto di materie radioattive, anche dell'Azienda sanitaria locale della localita' di partenza del trasporto, e qualora tali spedizioni avvengano via mare, tale obbligo vale anche nei confronti dell'autorita' marittima del porto di partenza. In caso di spedizioni internazionali in arrivo in Italia l'obbligo di notifica preventiva deve essere adempiuto nei confronti delle stesse autorita' sopra citate della localita' di arrivo. I valori di A1 e A2 per tutti i radionuclidi sono quelli riportati nella Regolamentazione IAEA per il trasporto in sicurezza di materiali radioattivi vigente come recepita nella normativa nazionale.