(Allegato XXXIII)
 
                                                      ALLEGATO XXXIII 
                                              (articolo 186, comma 7) 
 
COMUNICAZIONE PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 186 COMMA 7 
 
  I  trasportatori  autorizzati  hanno  l'obbligo  di   comunicazione
preventiva, ai sensi di quanto stabilito al comma  7  dell'art.  186,
quando si verifichino i seguenti casi: 
    a) spedizioni di materie fissili; 
    b) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo A la
cui attivita' complessiva per spedizione e' maggiore di 3 A1 (materie
radioattive sotto forma speciale) oppure maggiore di  3  A2  (materie
radioattive non in forma speciale ), dove A1 e A2 sono i quantitativi
massimi ammessi in  un  imballaggio  di  tipo  A  secondo  l'edizione
vigente della Regolamentazione per  il  trasporto  in  sicurezza  del
materiale  radioattivo  della  IAEA  come  recepita  nell'ordinamento
nazionale per le modalita' di trasporto  stradale,  ferroviario,  vie
d'acqua interne, marittimo e aereo; 
    c) spedizioni di materiali radioattivi in imballaggi di tipo B la
cui attivita'  complessiva  per  spedizione  e'  maggiore  di  30  A1
(materie sotto forma speciale) o maggiore di  30  A2  (materie  sotto
altra forma). 
 
  Nel  caso  di   spedizioni   comprendenti   imballaggi   contenenti
radioisotopi  diversi  o  miscele  di  radioisotopi,  i  quantitativi
massimi corrispondenti ai valori 3 A1 o 3 A2 ed ai valori 30 A1 o  30
A2 devono essere calcolati, ai fini della  comunicazione  preventiva,
con la procedura prevista nella Regolamentazione IAEA  come  recepita
nell'ordinamento nazionale di cui al precedente punto b). 
 
  Per i trasporti via mare la comunicazione  preventiva  deve  essere
effettuata anche nei confronti dell'autorita' marittima del porto  di
partenza e del porto di arrivo della spedizione. 
 
  In ogni caso la  comunicazione  preventiva  deve  pervenire  almeno
quindici giorni prima della data di partenza della spedizione e  deve
includere le seguenti informazioni: 
    - data di partenza della spedizione,  data  presunta  di  arrivo,
percorso previsto e piano di viaggio; 
    - caratteristiche chimico-fisiche  delle  materie  radioattive  o
delle materie fissili trasportate; 
    - indicazione del/i radioisotopo/i, attivita' totale e, nel  caso
delle materie fissili, la quantita' in massa. 
 
  Nel caso  di  spedizioni  internazionali  in  partenza  dall'Italia
l'obbligo di notifica preventiva deve essere adempiuto nei  confronti
del prefetto e del comando provinciale dei  vigili  del  fuoco  della
localita' di partenza  del  trasporto,  nonche',  nel  solo  caso  di
trasporto di materie radioattive, anche dell'Azienda sanitaria locale
della localita' di partenza del trasporto, e qualora tali  spedizioni
avvengano  via  mare,  tale  obbligo   vale   anche   nei   confronti
dell'autorita' marittima del porto di partenza. 
 
  In caso di spedizioni internazionali in arrivo in Italia  l'obbligo
di notifica preventiva deve  essere  adempiuto  nei  confronti  delle
stesse autorita' sopra citate della localita' di arrivo. 
 
  I valori di A1 e A2 per tutti i radionuclidi sono quelli  riportati
nella  Regolamentazione  IAEA  per  il  trasporto  in  sicurezza   di
materiali  radioattivi  vigente   come   recepita   nella   normativa
nazionale.