(Allegato XXXV)
 
                                                        ALLEGATO XXXV 
                                                       (articolo 199) 
 
LIVELLI DI RIFERIMENTO PER LA POPOLAZIONE PER PARTICOLARI  SITUAZIONI
DI ESPOSIZIONE ESISTENTE 
 
  1. Per le  situazioni  di  esposizione  esistente,  fatti  salvi  i
livelli  di  riferimento  eventualmente   stabiliti   per   le   dosi
equivalenti, i livelli di riferimento espressi in dosi efficaci  sono
fissati nell'intervallo di 1-20 mSv all'anno. 
 
  2. In determinate circostanze puo' essere  fissato  un  livello  di
riferimento inferiore a 1 mSv all'anno, per esposizioni specifiche in
base alla sorgente o per vie di esposizione specifiche. 
 
  3. I livelli di riferimento per la popolazione nelle situazioni  di
esposizione esistente di cui all'articolo 198, comma 1: 
    a) per la lettera a) punti i), iii) e iv), e'  stabilito  in  0,3
mSv all'anno 
    b) per la lettera a) punto ii), e' scelto nell'intervallo tra 1,0
mSv/anno e 20 mSv/anno; 
    c) per la lettera b), e' stabilito in 0,3 mSv all'anno; 
    d) per la lettera c), e' stabilito in 0,3 mSv all'anno. 
 
  4. L'attuazione delle strategie correttive  e  protettive,  prevede
periodicamente di fornire alle popolazioni esposte  informazioni  sui
potenziali rischi sanitari e sui mezzi a disposizione per ridurre, se
necessario, la relativa esposizione, per esposizioni: 
    a) inferiori o pari a 1 mSv all'anno, informazioni  generali  sul
livello  di  esposizione,  senza  considerare  nello   specifico   le
esposizioni individuali; 
    b) fino o pari a 20 mSv  all'anno,  informazioni  specifiche  per
consentire ai singoli individui di gestire, se possibile  la  propria
esposizione.