(Allegato V)
 
                                                           Allegato V 
                                                        (articolo 24) 
 
 1. CONTENUTI DELLA NOTIFICA DI PRATICHE  CON  SORGENTI  NATURALI  DI
 RADIAZIONI 
 
 1. La notifica di cui  all'articolo  24  deve  contenere  ed  essere
 corredata  dalle  informazioni  e  dalla   documentazione   atte   a
 dimostrare la conformita' della pratica alla  disciplina  vigente  e
 l'idoneita' della localita' dove  la  pratica  sara'  svolta,  e  in
 particolare: 
   a) generalita', codice fiscale e domicilio dell'esercente; qualora
 si tratti di societa' debbono essere indicati la denominazione o  la
 ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale; 
   b) tipo di attivita' lavorativa; 
   c)  la  descrizione  del  processo  produttivo  e   la   relazione
 dell'esperto di radioprotezione di cui all'art. 22, comma 7; 
   d) descrizione della pratica, compresi gli elementi per effettuare
 il processo di giustificazione; 
   e) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica; 
   f) modalita' di produzione ed eventuale smaltimento di residui; 
   g) l'eventuale riciclo o riutilizzo dei materiali; 
   h) l'eventuale presenza di zone classificate  ai  sensi  dell'art.
 109 del presente decreto; 
   i) modalita' previste per la disattivazione dell'installazione; 
   l) valutazione delle dosi  per  i  lavoratori  e  per  l'individuo
 rappresentativo in condizioni di normale attivita'; 
   m) valutazione  delle  condizioni  demografiche,  meteoclimatiche,
 geologiche, idrologiche e ecologiche; 
 2. La documentazione tecnica di cui al comma 2 deve essere  firmata,
 per la parte di competenza, dall'esperto di radioprotezione. 
 3. Copia della notifica e della documentazione atta a dimostrare  il
 regolare invio deve essere conservata presso la sede di  svolgimento
 della pratica per cinque anni a partire dalla data di spedizione. 
 4. La variazione dei dati di cui al comma 1  del  presente  allegato
 deve essere comunicata alle amministrazioni di cui all'art. 24 comma
 2. 
 
 2. CONTENUTI DELLA NOTIFICA DI CESSAZIONE DI PRATICHE  CON  SORGENTI
 NATURALI DI RADIAZIONI 
 
 1. La notifica di cessazione della pratica deve essere corredata  da
 una relazione, sottoscritta dall'esperto di radioprotezione per  gli
 aspetti di propria competenza, che descriva le  operazioni  previste
 per la cessazione stessa, quali  la  destinazione  prevista  per  le
 materie radioattive naturali detenute e per  gli  eventuali  residui
 durante la gestione della pratica e durante le  operazioni  connesse
 alla cessazione. 
 2.  Al  termine  delle  operazioni  di  cessazione   della   pratica
 l'esercente trasmette alle amministrazioni di cui  al  comma  2  una
 relazione, sottoscritta  dall'esperto  di  radioprotezione  per  gli
 aspetti di propria competenza, che attesti l'assenza di  vincoli  di
 natura radiologica nelle installazioni in cui la  pratica  e'  stata
 effettuata. La pratica si considera cessata, a  tutti  gli  effetti,
 trascorsi  180  giorni  dall'invio,  mediante  raccomandata,   della
 relazione.