Allegato V (articolo 24) 1. CONTENUTI DELLA NOTIFICA DI PRATICHE CON SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI 1. La notifica di cui all'articolo 24 deve contenere ed essere corredata dalle informazioni e dalla documentazione atte a dimostrare la conformita' della pratica alla disciplina vigente e l'idoneita' della localita' dove la pratica sara' svolta, e in particolare: a) generalita', codice fiscale e domicilio dell'esercente; qualora si tratti di societa' debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale; b) tipo di attivita' lavorativa; c) la descrizione del processo produttivo e la relazione dell'esperto di radioprotezione di cui all'art. 22, comma 7; d) descrizione della pratica, compresi gli elementi per effettuare il processo di giustificazione; e) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica; f) modalita' di produzione ed eventuale smaltimento di residui; g) l'eventuale riciclo o riutilizzo dei materiali; h) l'eventuale presenza di zone classificate ai sensi dell'art. 109 del presente decreto; i) modalita' previste per la disattivazione dell'installazione; l) valutazione delle dosi per i lavoratori e per l'individuo rappresentativo in condizioni di normale attivita'; m) valutazione delle condizioni demografiche, meteoclimatiche, geologiche, idrologiche e ecologiche; 2. La documentazione tecnica di cui al comma 2 deve essere firmata, per la parte di competenza, dall'esperto di radioprotezione. 3. Copia della notifica e della documentazione atta a dimostrare il regolare invio deve essere conservata presso la sede di svolgimento della pratica per cinque anni a partire dalla data di spedizione. 4. La variazione dei dati di cui al comma 1 del presente allegato deve essere comunicata alle amministrazioni di cui all'art. 24 comma 2. 2. CONTENUTI DELLA NOTIFICA DI CESSAZIONE DI PRATICHE CON SORGENTI NATURALI DI RADIAZIONI 1. La notifica di cessazione della pratica deve essere corredata da una relazione, sottoscritta dall'esperto di radioprotezione per gli aspetti di propria competenza, che descriva le operazioni previste per la cessazione stessa, quali la destinazione prevista per le materie radioattive naturali detenute e per gli eventuali residui durante la gestione della pratica e durante le operazioni connesse alla cessazione. 2. Al termine delle operazioni di cessazione della pratica l'esercente trasmette alle amministrazioni di cui al comma 2 una relazione, sottoscritta dall'esperto di radioprotezione per gli aspetti di propria competenza, che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica e' stata effettuata. La pratica si considera cessata, a tutti gli effetti, trascorsi 180 giorni dall'invio, mediante raccomandata, della relazione.