(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 49)
                             Articolo 49 
 
                              Conteggi 
 
  §1 Ogni trasportatore  che  abbia  incassato  o  alla  partenza,  o
all'arrivo, le spese o altri  crediti  risultanti  dal  contratto  di
trasporto, o che avrebbe dovuto incassare tali spese o altri crediti,
deve pagare ai trasportatori interessati la quota loro spettante.  Le
modalita'  del  pagamento  sono  stabilite  da  un  accordo   fra   i
trasportatori. 
  §2 L'articolo 12 si applica altresi' ai rapporti fra  trasportatori
successivi.