Articolo 49 Conteggi §1 Ogni trasportatore che abbia incassato o alla partenza, o all'arrivo, le spese o altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, o che avrebbe dovuto incassare tali spese o altri crediti, deve pagare ai trasportatori interessati la quota loro spettante. Le modalita' del pagamento sono stabilite da un accordo fra i trasportatori. §2 L'articolo 12 si applica altresi' ai rapporti fra trasportatori successivi.