(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 50)
                             Articolo 50 
 
                         Diritto di regresso 
 
  § 1 Il trasportatore che ha pagato  un'indennita'  ai  sensi  delle
presenti  Regole  uniformi,  ha  diritto   di   regresso   contro   i
trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in conformita' alle
seguenti disposizioni: 
    a) il trasportatore che  ha  causato  il  danno  ne  e'  il  solo
responsabile; 
    b) se il danno e' stato causato da piu'  trasportatori,  ciascuno
di essi risponde del danno che ha causato; se la distinzione  non  e'
possibile, l'indennita' e' ripartita fra di loro in conformita'  alla
lettera c); 
    c) se non puo' essere provato quale dei trasportatori ha  causato
il danno, l'indennita' e' ripartita fra  tutti  i  trasportatori  che
hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelli che provano di
non aver causato il danno; la ripartizione e'  fatta  in  proporzione
alla parte  del  prezzo  di  trasporto  che  spetta  a  ciascuno  dei
trasportatori. 
  § 2 Nel caso d'insolvibilita' di uno di questi trasportatori  ,  la
quota che gli incombe e da lui non pagata e' suddivisa fra tutti  gli
altri  trasportatori  che  hanno   partecipato   al   trasporto,   in
proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a  ciascuno
di essi.