Articolo 50 Diritto di regresso § 1 Il trasportatore che ha pagato un'indennita' ai sensi delle presenti Regole uniformi, ha diritto di regresso contro i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in conformita' alle seguenti disposizioni: a) il trasportatore che ha causato il danno ne e' il solo responsabile; b) se il danno e' stato causato da piu' trasportatori, ciascuno di essi risponde del danno che ha causato; se la distinzione non e' possibile, l'indennita' e' ripartita fra di loro in conformita' alla lettera c); c) se non puo' essere provato quale dei trasportatori ha causato il danno, l'indennita' e' ripartita fra tutti i trasportatori che hanno partecipato al trasporto, ad eccezione di quelli che provano di non aver causato il danno; la ripartizione e' fatta in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno dei trasportatori. § 2 Nel caso d'insolvibilita' di uno di questi trasportatori , la quota che gli incombe e da lui non pagata e' suddivisa fra tutti gli altri trasportatori che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla parte del prezzo di trasporto che spetta a ciascuno di essi.