(Regole uniformi concernenti il contratto di trasporto delle merci-art. 51)
                             Articolo 51 
 
                        Procedura di regresso 
 
  §1 La fondatezza del pagamento  effettuato  dal  trasportatore  che
esercita un'azione di regresso ai sensi  dell'articolo  50  non  puo'
essere contestata dal  trasportatore  contro  il  quale  l'azione  di
regresso  e'   esercitata,   se   l'indennita'   e'   stata   fissata
dall'autorita' giudiziaria e quest'ultimo trasportatore,  debitamente
citato, e' stato  messo  in  grado  d'intervenire  nel  processo.  Il
giudice  investito  dell'azione  principale  stabilisce   i   termini
assegnati per la notifica della citazione e per l'intervento. 
  §2 Il trasportatore  che  esercita  il  diritto  di  regresso  deve
formulare la sua domanda in una sola ed unica istanza contro tutti  i
trasportatori con i quali non ha stipulato transazioni,  al  fine  di
non perdere il suo diritto di  regresso  contro  quelli  che  non  ha
citato . 
  §3 Il giudice deve deliberare con una sola  ed  unica  sentenza  su
tutte le azioni di regresso di cui e' investito. 
  §4 Il trasportatore che desidera  far  valere  il  suo  diritto  di
regresso, puo' adire le giurisdizioni dello Stato sul cui  territorio
uno  dei  trasportatori  partecipanti  al  trasporto   ha   la   sede
principale, o la succursale, o l'agenzia che ha concluso il contratto
di trasporto. 
  §5 Quando l'azione deve essere intentata contro piu' trasportatori,
il trasportatore che esercita il diritto di regresso puo'  scegliere,
fra le giurisdizioni competenti ai sensi del § 4, quella dinanzi alla
quale presentera' la sua azione di regresso. 
  §6 Non possono essere  introdotte  azioni  di  regresso  nel  corso
dell'azione  relativa  alla  domanda   di   risarcimento   esercitata
dall'avente diritto al contratto di trasporto.