Articolo 51 Procedura di regresso §1 La fondatezza del pagamento effettuato dal trasportatore che esercita un'azione di regresso ai sensi dell'articolo 50 non puo' essere contestata dal trasportatore contro il quale l'azione di regresso e' esercitata, se l'indennita' e' stata fissata dall'autorita' giudiziaria e quest'ultimo trasportatore, debitamente citato, e' stato messo in grado d'intervenire nel processo. Il giudice investito dell'azione principale stabilisce i termini assegnati per la notifica della citazione e per l'intervento. §2 Il trasportatore che esercita il diritto di regresso deve formulare la sua domanda in una sola ed unica istanza contro tutti i trasportatori con i quali non ha stipulato transazioni, al fine di non perdere il suo diritto di regresso contro quelli che non ha citato . §3 Il giudice deve deliberare con una sola ed unica sentenza su tutte le azioni di regresso di cui e' investito. §4 Il trasportatore che desidera far valere il suo diritto di regresso, puo' adire le giurisdizioni dello Stato sul cui territorio uno dei trasportatori partecipanti al trasporto ha la sede principale, o la succursale, o l'agenzia che ha concluso il contratto di trasporto. §5 Quando l'azione deve essere intentata contro piu' trasportatori, il trasportatore che esercita il diritto di regresso puo' scegliere, fra le giurisdizioni competenti ai sensi del § 4, quella dinanzi alla quale presentera' la sua azione di regresso. §6 Non possono essere introdotte azioni di regresso nel corso dell'azione relativa alla domanda di risarcimento esercitata dall'avente diritto al contratto di trasporto.