(Allegato VI)
 
                                                          Allegato VI 
                                                        (articolo 25) 
 
 I - CLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI 
 I- I residui derivanti dalle pratiche di cui  all'articolo  20  sono
classificati ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto: 
    

Tabella riepilogativa

|==============|============================|=======================|
| Categorie    |Concentrazioni di attivita' |  Destinazione finale  |
|==============|============================|=======================|
|Residui esenti|Valori minori o uguali a    |                       |
|              |quelli di cui all'allegato  |                       |
|              |II, sezione II, paragrafo 4,|                       |
|              |punto 1) e per i residui    |                       |
|              |destinati ad essere smaltiti|                       |
|              |in discarica o riutilizzati |Rispetto delle disposi-|
|              |per la costruzione di strade|zioni del decreto      |
|              |valori minori o uguali a    |legislativo 3 aprile   |
|              |quelli di cui all'allegato  |2006, n. 152           |
|              |II, sezione II, paragrafo 4,|                       |
|              |punto 2). Valori che soddi- |                       |
|              |sfano le condizioni di cui  |                       |
|              |all'allegato II, sezione II,|                       |
|              |paragrafo 2, punto 5) per   |                       |
|              |l'avviamento a incenerimento|                       |
|--------------|----------------------------|-----------------------|
|Residui non   |Valori maggiori di quelli   |Rispetto delle disposi-|
|esenti        |previsti per i residui      |zioni del decreto legi-|
|              |esenti                      |slativo 3 aprile 2006, |
|              |                            |n. 152, parte IV, in   |
|              |                            |discariche ai sensi del|
|              |                            |decreto legislativo 3  |
|              |                            |gennaio 2003, n. 36,   |
|              |                            |con autorizzazione ai  |
|              |                            |sensi dell'articolo 26 |
|--------------|----------------------------|-----------------------|

    
 II - Requisiti discariche per residui non esenti 
   1) I residui possono essere smaltiti in celle dedicate di 
 discariche appositamente attrezzate ove sono conferibili solo 
 residui non esenti. E' vietato  lo  smaltimento  in  tali  celle  di
rifiuti con presenza di sostanza organica biologicamente attiva. 
   2) Le celle devono essere fisicamente separate dalle 
 celle/settori/lotti contigui in modo che i  mezzi  dedicati  possano
circolare su tutto il perimetro della cella dedicata. 
   3) Le celle dedicate devono essere dotate di piste che  consentano
il raggiungimento della superficie della discarica. 
   4)  I  pendii  delle  celle  dedicate  devono  essere  soggetti  a
specifica verifica di stabilita'. 
   5) Il fondo e i fianchi delle celle dedicate devono essere 
 costituiti da una barriera geologica naturale o artificiale avente 
 caratteristiche prestazionali non inferiori a quanto previsto per le
discariche di rifiuti pericolosi. 
   6) I rifiuti abbancati devono essere  ricoperti  giornalmente  con
argilla con permeabilita' ≤ 10-9 m/s e spessore di almeno 20 cm. 
   7) Nel caso di sviluppo d'incendi nel corpo della discarica devono 
 attivarsi automaticamente sprinkler di spegnimento comandati da 
 sensori  di  temperatura  posizionati  nel  corpo  dei   rifiuti   a
profondita' di almeno 3 m. 
   8) Deve essere evitato l'ingresso di aria nel corpo dei rifiuti da 
 monitorare con sensori di ossigeno e di metano posti nel corpo dei 
 rifiuti. Ove fosse monitorata presenza di metano devono essere 
 immediatamente sospese le operazioni di abbancamento e ricercate  le
cause della presenza di metano nel corpo dei rifiuti. 
   9) La cella esaurita deve essere oggetto di capping definitivo, la 
 cui realizzazione deve iniziare entro 1 mese dall'approvazione 
 dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione della 
 chiusura    della    cella,    come    richiesto    dal     titolare
dell'autorizzazione. 
   10) Il capping definitivo e le operazioni di gestione post 
 operativa devono essere realizzati conformemente a quanto previsto 
 per le discariche di rifiuti pericolosi. La gestione post-operativa 
 deve prevedere anche il monitoraggio di radioattivita' emessa dal 
 corpo  della  discarica  secondo  le   prescrizioni   dell'autorita'
competente al rilascio dell'autorizzazione.