Allegato VI (articolo 25) I - CLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI I- I residui derivanti dalle pratiche di cui all'articolo 20 sono classificati ai sensi degli articoli 25 e 26 del decreto: Tabella riepilogativa |==============|============================|=======================| | Categorie |Concentrazioni di attivita' | Destinazione finale | |==============|============================|=======================| |Residui esenti|Valori minori o uguali a | | | |quelli di cui all'allegato | | | |II, sezione II, paragrafo 4,| | | |punto 1) e per i residui | | | |destinati ad essere smaltiti| | | |in discarica o riutilizzati |Rispetto delle disposi-| | |per la costruzione di strade|zioni del decreto | | |valori minori o uguali a |legislativo 3 aprile | | |quelli di cui all'allegato |2006, n. 152 | | |II, sezione II, paragrafo 4,| | | |punto 2). Valori che soddi- | | | |sfano le condizioni di cui | | | |all'allegato II, sezione II,| | | |paragrafo 2, punto 5) per | | | |l'avviamento a incenerimento| | |--------------|----------------------------|-----------------------| |Residui non |Valori maggiori di quelli |Rispetto delle disposi-| |esenti |previsti per i residui |zioni del decreto legi-| | |esenti |slativo 3 aprile 2006, | | | |n. 152, parte IV, in | | | |discariche ai sensi del| | | |decreto legislativo 3 | | | |gennaio 2003, n. 36, | | | |con autorizzazione ai | | | |sensi dell'articolo 26 | |--------------|----------------------------|-----------------------| II - Requisiti discariche per residui non esenti 1) I residui possono essere smaltiti in celle dedicate di discariche appositamente attrezzate ove sono conferibili solo residui non esenti. E' vietato lo smaltimento in tali celle di rifiuti con presenza di sostanza organica biologicamente attiva. 2) Le celle devono essere fisicamente separate dalle celle/settori/lotti contigui in modo che i mezzi dedicati possano circolare su tutto il perimetro della cella dedicata. 3) Le celle dedicate devono essere dotate di piste che consentano il raggiungimento della superficie della discarica. 4) I pendii delle celle dedicate devono essere soggetti a specifica verifica di stabilita'. 5) Il fondo e i fianchi delle celle dedicate devono essere costituiti da una barriera geologica naturale o artificiale avente caratteristiche prestazionali non inferiori a quanto previsto per le discariche di rifiuti pericolosi. 6) I rifiuti abbancati devono essere ricoperti giornalmente con argilla con permeabilita' ≤ 10-9 m/s e spessore di almeno 20 cm. 7) Nel caso di sviluppo d'incendi nel corpo della discarica devono attivarsi automaticamente sprinkler di spegnimento comandati da sensori di temperatura posizionati nel corpo dei rifiuti a profondita' di almeno 3 m. 8) Deve essere evitato l'ingresso di aria nel corpo dei rifiuti da monitorare con sensori di ossigeno e di metano posti nel corpo dei rifiuti. Ove fosse monitorata presenza di metano devono essere immediatamente sospese le operazioni di abbancamento e ricercate le cause della presenza di metano nel corpo dei rifiuti. 9) La cella esaurita deve essere oggetto di capping definitivo, la cui realizzazione deve iniziare entro 1 mese dall'approvazione dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione della chiusura della cella, come richiesto dal titolare dell'autorizzazione. 10) Il capping definitivo e le operazioni di gestione post operativa devono essere realizzati conformemente a quanto previsto per le discariche di rifiuti pericolosi. La gestione post-operativa deve prevedere anche il monitoraggio di radioattivita' emessa dal corpo della discarica secondo le prescrizioni dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione.