(Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose-art. 1)
Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle
                          merci pericolose 
 
                (RID - Appendice C alla Convenzione) 
 
 
                             Articolo 1 
 
                        Campo d'applicazione 
 
  § 1 Il presente Regolamento si applica: 
    a) al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose
sul territorio degli Stati contraenti il RID; 
    b) ai trasporti complementari al trasporto ferroviario  al  quale
le  Regole  uniformi  del  CIM  sono  applicabili,  fatte  salve   le
prescrizioni internazionali che disciplinano il trasporto mediante un
altro vettore; 
  cosi' come alle attivita' a cui si fa riferimento nell'Allegato  al
presente Regolamento. 
  § 2 Le merci pericolose, che l'Allegato esclude dal trasporto,  non
devono essere accettate per il trasporto internazionale.