Regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID - Appendice C alla Convenzione) Articolo 1 Campo d'applicazione § 1 Il presente Regolamento si applica: a) al trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose sul territorio degli Stati contraenti il RID; b) ai trasporti complementari al trasporto ferroviario al quale le Regole uniformi del CIM sono applicabili, fatte salve le prescrizioni internazionali che disciplinano il trasporto mediante un altro vettore; cosi' come alle attivita' a cui si fa riferimento nell'Allegato al presente Regolamento. § 2 Le merci pericolose, che l'Allegato esclude dal trasporto, non devono essere accettate per il trasporto internazionale.