(Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose-art. 2)
 
                               Art. 2 
 
                              Esenzioni 
 
  Il Regolamento non si applica, in tutto o in parte, al trasporto di
merci pericolose per le quali un'esenzione e' prevista nell'Allegato.
Possono essere previste esenzioni  solo  quando  la  quantita'  o  la
natura del trasporto in esenzione  o  l'imballaggio  garantiscano  la
sicurezza del trasporto.