(Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose-art. 3)
 
                               Art. 3 
 
                             Restrizioni 
 
  Ogni Stato contraente il RID mantiene il diritto di disciplinare  o
di proibire il trasporto internazionale delle  merci  pericolose  sul
suo  territorio  per  ragioni  diverse  dalla  sicurezza  durante  il
trasporto.