Art. 5 Tipi di treni ammessi. Trasporto come bagaglio a mano, bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli § 1 Le merci pericolose possono essere trasportate soltanto su treni merci, con l'eccezione di: a) merci pericolose ammesse al trasporto conformemente all'Allegato nel rispetto delle pertinenti quantita' massime e delle condizioni speciali di trasporto in treni diversi dai treni merci; b) merci pericolose trasportate alle condizioni speciali dell'Allegato, come bagaglio a mano, bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli conformemente all'articolo 12 delle Regole Uniformi CIV. § 2 Le merci pericolose possono essere portate come bagaglio a mano o trasportate o presentate al trasporto come bagaglio registrato o in o a bordo di veicoli solo se rispettano le condizioni speciali dell'Allegato.