(Regolamento concernente il trasporto delle merci pericolose-art. 5)
 
                               Art. 5 
 
Tipi di treni ammessi.  Trasporto  come  bagaglio  a  mano,  bagaglio
                registrato o in o a bordo di veicoli 
 
  § 1 Le merci pericolose  possono  essere  trasportate  soltanto  su
treni merci, con l'eccezione di: 
    a)  merci   pericolose   ammesse   al   trasporto   conformemente
all'Allegato nel rispetto delle pertinenti quantita' massime e  delle
condizioni speciali di trasporto in treni diversi dai treni merci; 
    b)  merci  pericolose  trasportate   alle   condizioni   speciali
dell'Allegato, come bagaglio a mano, bagaglio registrato  o  in  o  a
bordo di veicoli conformemente all'articolo 12 delle Regole  Uniformi
CIV. 
  § 2 Le merci pericolose possono essere portate come bagaglio a mano
o trasportate o presentate al trasporto come bagaglio registrato o in
o a bordo di  veicoli  solo  se  rispettano  le  condizioni  speciali
dell'Allegato.