Allegato VII (articolo 26) 1 ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 1.1 La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal richiedente, deve essere inoltrata all'autorita' procedente di cui all'art. 26, comma 2. Copia della domanda deve essere inoltrata anche agli organismi di cui all'art. 26, comma 2. 1.2 Nella domanda devono essere indicati i dati e gli elementi seguenti: a) generalita', codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di societa' debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale; b) la localizzazione dell'impianto; c) l'individuazione dei locali e delle aree destinati all'impianto; d) le quantita' totali di radioattivita' dei radionuclidi, che si intende detenere in ragione di anno solare. 1.3 La domanda di cui al punto 1.2 deve essere corredata della seguente documentazione firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto di radioprotezione, atta anche a dimostrare l'idoneita' della localita' dove verra' ubicato l'impianto: a) elementi tecnici atti a dimostrare l'idoneita' del sito proposto, in base a quanto stabilito all'art. 26, comma 3. b) descrizione dei locali e delle aree interessati all'attivita' che si intende svolgere, illustrati con disegni in planimetria e sezione, indicando, per ogni locale e area, la eventuale classificazione in zone ai sensi dell'articolo 133 del presente decreto, nonche' degli ambienti e delle aree circostanti anche esterni all'impianto, indicandone la destinazione d'uso; c) criteri seguiti ai fini della individuazione e classificazione delle zone e della classificazione del personale addetto ai sensi dell'articolo 133; d) descrizione delle operazioni funzionali alla gestione dell'impianto che si intendono svolgere, con riferimento ai diversi locali ed aree e descrizione delle modalita' di movimentazione dei residui all'interno dell'impianto, nonche' indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili in fase di progettazione, costruzione ed esercizio; e) individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali, e delle specifiche modalita' di intervento al fine di prevenire le esposizioni o di limitarne le conseguenze sui lavoratori e sulla popolazione; f) produzione e modalita' di gestione dei residui e dei materiali di riciclo o riutilizzati; g) programmi di costruzione o di adattamento dei locali e delle aree destinati allo svolgimento delle attivita', nonche' delle prove previste; h) modalita' previste per la disattivazione dell'impianto; i) valutazione delle dosi per i lavoratori e per l'individuo rappresentativo in condizioni di normale attivita' e nei casi di cui al punto d); j) risultati delle valutazioni di cui all'articolo 174; k) criteri e modalita' di attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 130 e all'articolo 131 del presente decreto; l) indicazione delle modalita' con cui si intende adempiere agli ulteriori pertinenti obblighi di cui all'articolo 109 del presente decreto, con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e protezione, nonche' indicazione delle modalita' con cui si intende assicurare la formazione di radioprotezione dei lavoratori e indicazione della qualificazione professionale dei medesimi. 1.4 Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del versamento prescritto. 1.5 Le amministrazioni e gli organismi tecnici di cui all'art. 26, comma 2, trasmettono il proprio parere all'amministrazione procedente. 1.6 A seguito del ricevimento dei pareri l'amministrazione procedente comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo, provvede al rilascio dell'autorizzazione. 1.7 Nell'autorizzazione sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative a: a) se necessario, alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei residui, al trattamento e al riciclo dei materiali e alla disattivazione degli impianti, compresa l'eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima; b) al valore massimo di dose derivante dall'impianto per l'individuo rappresentativo, tenendo conto dell'esposizione esterna e dell'esposizione interna; c) all'eventuale smaltimento di residui nell'ambiente, nel rispetto dei criteri stabiliti negli allegati I e II; d) all'obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione, alla amministrazione procedente e alle amministrazioni e agli organismi tecnici di cui al punto 1.1, una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall'esperto di radioprotezione incaricato della sorveglianza fisica della protezione ai sensi dell'art. 129, contenente: i. l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica prodotta ai sensi dei punti 1.3; ii. i dati degli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione connessi con l'attivita' svolta, con particolare riferimento all'esposizione dei lavoratori e dell'individuo rappresentativo, alla produzione di residui e all'eventuale immissione di radionuclidi nell'ambiente o all'eventuale riciclo di materiali. 2 MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE 2.1 L'autorizzazione e' modificata, secondo le disposizioni di cui al presente paragrafo, su richiesta presentata all'autorita' di cui al punto 1.1, da parte: a) del titolare dell'autorizzazione nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica, che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque alle prescrizioni tecniche in esso presenti; b) delle amministrazioni o degli organismi tecnici di cui all'art. 26, comma 2, ove ritenuto necessario, a seguito della comunicazione di cui al punto 2.3, oppure sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica di cui al punto 1.7, lettera d); c) degli organi di vigilanza. 2.2 L'istanza di modifica di cui al punto 2.1 deve essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui ai punti 1.2 e 1.3, ove applicabili, anche alle amministrazioni di cui all'art. 26, comma 2. 2.3 Il titolare dell'autorizzazione deve preventivamente comunicare all'amministrazione procedente e alle amministrazioni e agli organismi tecnici di cui all'art. 26, comma 2, le variazioni nello svolgimento dell'attivita', rispetto a quanto risultante dalla documentazione tecnica di cui ai punti 1.2 e 1.3, che non comportano modifiche del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni in esso contenute. 2.4 Le variazioni comunicate di cui al punto 2.3 possono essere adottate qualora, entro centoventi giorni dalla comunicazione preventiva, le amministrazioni di cui all'art. 26, comma 2, non abbiano comunicato al Prefetto richiesta di modifica dell'autorizzazione ai sensi del punto 2.1, lettera b). 2.5 Le amministrazioni e gli organismi tecnici di cui all'art. 26, comma 2, comunicano al Prefetto il proprio parere sull'istanza di modifica. 2.6 A seguito del ricevimento dei pareri il Prefetto comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo, provvede alla modifica dell'autorizzazione. 3 DISATTIVAZIONE 3.1 Il soggetto che intende disattivare l'impianto di gestione dei residui per cui e' stata emessa l'autorizzazione deve inviare all'amministrazione procedente e alle amministrazioni di cui all'art. 26, comma 2, un piano delle operazioni da eseguire per la disattivazione, comprendente le pertinenti valutazioni di radioprotezione dei lavoratori e dell'individuo rappresentativo, con particolare riferimento alle modalita' di gestione e allo smaltimento dei residui risultanti dalla disattivazione stessa. 3.2 Il Prefetto provvede all'autorizzazione alla disattivazione, previo parere vincolante delle amministrazioni di cui all'art. 26, comma 2, stabilendo eventuali prescrizioni tecniche relative alla fase di disattivazione. 4 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 4.1 Alla conclusione delle operazioni disattivazione di cui al punto 3, su richiesta dell'autorita' procedente, le amministrazioni di cui all'art. 26, comma 2 attestano la mancanza di vincoli di natura radiologica sull'impianto e la corretta gestione dei residui prodotti, ai fini del rilascio della revoca da parte dell'amministrazione procedente.