(Allegato VII)
 
                                                         Allegato VII 
                                                        (articolo 26) 
 
1 ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 
  1.1 La domanda di  autorizzazione,  sottoscritta  dal  richiedente,
deve essere inoltrata all'autorita' procedente di  cui  all'art.  26,
comma 2.  Copia  della  domanda  deve  essere  inoltrata  anche  agli
organismi di cui all'art. 26, comma 2. 
  1.2 Nella domanda devono essere indicati  i  dati  e  gli  elementi
seguenti: 
    a) generalita',  codice  fiscale  e  domicilio  del  richiedente;
qualora  si  tratti  di   societa'   debbono   essere   indicati   la
denominazione o la ragione sociale,  il  codice  fiscale  e  la  sede
legale; 
    b) la localizzazione dell'impianto; 
    c)  l'individuazione  dei   locali   e   delle   aree   destinati
all'impianto; 
    d) le quantita' totali di radioattivita' dei radionuclidi, che si
intende detenere in ragione di anno solare. 
  1.3 La domanda di cui al punto  1.2  deve  essere  corredata  della
seguente documentazione firmata, per la parte di propria  competenza,
dall'esperto di radioprotezione, atta anche a dimostrare  l'idoneita'
della localita' dove verra' ubicato l'impianto: 
    a) elementi  tecnici  atti  a  dimostrare  l'idoneita'  del  sito
proposto, in base a quanto stabilito all'art. 26, comma 3. 
    b) descrizione dei locali e delle aree interessati  all'attivita'
che si intende svolgere, illustrati  con  disegni  in  planimetria  e
sezione,  indicando,  per  ogni   locale   e   area,   la   eventuale
classificazione in zone  ai  sensi  dell'articolo  133  del  presente
decreto, nonche'  degli  ambienti  e  delle  aree  circostanti  anche
esterni all'impianto, indicandone la destinazione d'uso; 
    c) criteri seguiti ai fini della individuazione e classificazione
delle zone e della classificazione del  personale  addetto  ai  sensi
dell'articolo 133; 
    d)  descrizione  delle  operazioni   funzionali   alla   gestione
dell'impianto che si intendono svolgere, con riferimento  ai  diversi
locali ed aree e descrizione delle modalita'  di  movimentazione  dei
residui  all'interno   dell'impianto,   nonche'   indicazione   della
rispondenza  a  norme  di  buona  tecnica  applicabili  in  fase   di
progettazione, costruzione ed esercizio; 
    e) individuazione e analisi degli eventuali  scenari  comportanti
esposizioni potenziali, e delle specifiche modalita' di intervento al
fine di prevenire le esposizioni o di limitarne  le  conseguenze  sui
lavoratori e sulla popolazione; 
    f) produzione e modalita' di gestione dei residui e dei materiali
di riciclo o riutilizzati; 
    g) programmi di costruzione o di adattamento dei locali  e  delle
aree destinati allo svolgimento delle attivita', nonche' delle  prove
previste; 
    h) modalita' previste per la disattivazione dell'impianto; 
    i) valutazione delle dosi per  i  lavoratori  e  per  l'individuo
rappresentativo in condizioni di normale attivita' e nei casi di  cui
al punto d); 
    j) risultati delle valutazioni di cui all'articolo 174; 
    k) criteri e modalita' di attuazione  degli  adempimenti  di  cui
all'articolo 130 e all'articolo 131 del presente decreto; 
    l) indicazione delle modalita' con cui si intende adempiere  agli
ulteriori pertinenti obblighi di cui all'articolo  109  del  presente
decreto, con particolare riferimento al contenuto delle norme interne
di sicurezza e protezione, nonche' indicazione  delle  modalita'  con
cui si  intende  assicurare  la  formazione  di  radioprotezione  dei
lavoratori  e  indicazione  della  qualificazione  professionale  dei
medesimi. 
  1.4 Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del versamento
prescritto. 
  1.5 Le amministrazioni e gli organismi tecnici di cui all'art.  26,
comma  2,   trasmettono   il   proprio   parere   all'amministrazione
procedente. 
  1.6  A  seguito  del  ricevimento  dei   pareri   l'amministrazione
procedente comunica all'interessato l'esito del  procedimento  e,  in
caso positivo, provvede al rilascio dell'autorizzazione. 
  1.7  Nell'autorizzazione  sono  inserite  specifiche   prescrizioni
tecniche relative a: 
    a) se necessario,  alle  fasi  di  costruzione,  di  prova  e  di
esercizio, alla gestione dei residui, al trattamento e al riciclo dei
materiali e alla disattivazione degli impianti, compresa  l'eventuale
copertura finanziaria per la disattivazione medesima; 
    b)  al  valore  massimo  di  dose  derivante  dall'impianto   per
l'individuo rappresentativo, tenendo conto dell'esposizione esterna e
dell'esposizione interna; 
    c)  all'eventuale  smaltimento  di  residui  nell'ambiente,   nel
rispetto dei criteri stabiliti negli allegati I e II; 
    d) all'obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a  decorrere  dalla
data di rilascio dell'autorizzazione, alla amministrazione procedente
e alle amministrazioni e agli organismi tecnici di cui al punto  1.1,
una  relazione  tecnica,  sottoscritta  per  la  parte   di   propria
competenza   dall'esperto   di   radioprotezione   incaricato   della
sorveglianza  fisica  della  protezione  ai  sensi   dell'art.   129,
contenente: 
      i. l'aggiornamento, laddove  necessario,  della  documentazione
tecnica prodotta ai sensi dei punti 1.3; 
      ii. i dati degli elementi relativi agli aspetti di sicurezza  e
di radioprotezione connessi con l'attivita' svolta,  con  particolare
riferimento   all'esposizione   dei   lavoratori   e   dell'individuo
rappresentativo,  alla  produzione   di   residui   e   all'eventuale
immissione di radionuclidi nell'ambiente o all'eventuale  riciclo  di
materiali. 
 
2 MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE 
  2.1 L'autorizzazione e' modificata, secondo le disposizioni di  cui
al presente paragrafo, su richiesta presentata all'autorita'  di  cui
al punto 1.1, da parte: 
    a) del titolare dell'autorizzazione nel caso di variazioni  nello
svolgimento della pratica, che comportino modifiche  all'oggetto  del
provvedimento e comunque alle prescrizioni tecniche in esso presenti; 
    b)  delle  amministrazioni  o  degli  organismi  tecnici  di  cui
all'art. 26, comma  2,  ove  ritenuto  necessario,  a  seguito  della
comunicazione di cui al  punto  2.3,  oppure  sulla  base  di  quanto
indicato nella relazione tecnica di cui al punto 1.7, lettera d); 
    c) degli organi di vigilanza. 
  2.2  L'istanza  di  modifica  di  cui  al  punto  2.1  deve  essere
inoltrata, con i dati e gli elementi di cui ai punti 1.2 e  1.3,  ove
applicabili, anche alle amministrazioni di cui all'art. 26, comma 2. 
  2.3 Il titolare dell'autorizzazione deve preventivamente comunicare
all'amministrazione  procedente  e  alle   amministrazioni   e   agli
organismi tecnici di cui all'art. 26, comma 2,  le  variazioni  nello
svolgimento  dell'attivita',  rispetto  a  quanto  risultante   dalla
documentazione tecnica di cui ai punti 1.2 e 1.3, che non  comportano
modifiche del provvedimento autorizzativo  o  delle  prescrizioni  in
esso contenute. 
  2.4 Le variazioni comunicate di cui al  punto  2.3  possono  essere
adottate  qualora,  entro  centoventi  giorni   dalla   comunicazione
preventiva, le amministrazioni di  cui  all'art.  26,  comma  2,  non
abbiano   comunicato    al    Prefetto    richiesta    di    modifica
dell'autorizzazione ai sensi del punto 2.1, lettera b). 
  2.5 Le amministrazioni e gli organismi tecnici di cui all'art.  26,
comma 2, comunicano al Prefetto il  proprio  parere  sull'istanza  di
modifica. 
  2.6 A seguito del  ricevimento  dei  pareri  il  Prefetto  comunica
all'interessato  l'esito  del  procedimento  e,  in  caso   positivo,
provvede alla modifica dell'autorizzazione. 
 
3 DISATTIVAZIONE 
  3.1 Il soggetto che intende disattivare l'impianto di gestione  dei
residui  per  cui  e'  stata  emessa  l'autorizzazione  deve  inviare
all'amministrazione procedente e alle amministrazioni di cui all'art.
26,  comma  2,  un  piano  delle  operazioni  da  eseguire   per   la
disattivazione,   comprendente   le   pertinenti    valutazioni    di
radioprotezione dei lavoratori e dell'individuo rappresentativo,  con
particolare riferimento alle modalita' di gestione e allo smaltimento
dei residui risultanti dalla disattivazione stessa. 
  3.2 Il Prefetto provvede  all'autorizzazione  alla  disattivazione,
previo parere vincolante delle amministrazioni di  cui  all'art.  26,
comma 2, stabilendo eventuali  prescrizioni  tecniche  relative  alla
fase di disattivazione. 
 
4 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE 
  4.1 Alla conclusione delle  operazioni  disattivazione  di  cui  al
punto 3, su richiesta dell'autorita' procedente,  le  amministrazioni
di cui all'art. 26, comma 2  attestano  la  mancanza  di  vincoli  di
natura radiologica sull'impianto e la corretta gestione  dei  residui
prodotti,   ai   fini   del   rilascio   della   revoca   da    parte
dell'amministrazione procedente.