Articolo 11 Foro competente §1 Le azioni giudiziarie sorte da un contratto concluso in virtu' delle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi alla giurisdizione designata di comune accordo fra le parti del contratto. § 2 Salvo diverso accordo fra le parti, la giurisdizione competente e' quella dello Stato membro dove il convenuto ha la sede. Se il convenuto non ha sede in uno Stato membro, la giurisdizione competente e' quella dello Stato membro dove il danno e' accaduto.