(Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 11)
                             Articolo 11 
 
                           Foro competente 
 
  §1 Le azioni giudiziarie sorte da un contratto concluso  in  virtu'
delle presenti Regole uniformi possono essere intentate dinanzi  alla
giurisdizione designata di comune accordo fra le parti del contratto. 
  § 2 Salvo diverso accordo fra le parti, la giurisdizione competente
e' quella dello Stato membro dove il convenuto  ha  la  sede.  Se  il
convenuto  non  ha  sede  in  uno  Stato  membro,  la   giurisdizione
competente e' quella dello Stato membro dove il danno e' accaduto.