Articolo 12 Prescrizione § 1 Le azioni fondate sugli articoli 4 e 7 sono prescritte in tre anni. § 2 La prescrizione decorre: d) per le azioni fondate sull'articolo 4, dal giorno in cui la perdita o l'avaria del veicolo e' stata accertata o dal giorno in cui l'avente diritto ha potuto considerare il veicolo come perso, in conformita' all'articolo 6, § 1 o § 4; e) per le azioni fondate sull'articolo 7, dal giorno in cui il danno e' accaduto.