(Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 12)
                             Articolo 12 
 
                            Prescrizione 
 
  § 1 Le azioni fondate sugli articoli 4 e 7 sono prescritte  in  tre
anni. 
  § 2 La prescrizione decorre: 
    d) per le azioni fondate sull'articolo 4, dal giorno  in  cui  la
perdita o l'avaria del veicolo e' stata accertata o dal giorno in cui
l'avente diritto ha potuto considerare  il  veicolo  come  perso,  in
conformita' all'articolo 6, § 1 o § 4; 
    e) per le azioni fondate sull'articolo 7, dal giorno  in  cui  il
danno e' accaduto.