(Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 2)
                             Articolo 2 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine: 
    a) «impresa di trasporto ferroviario » indica qualsiasi impresa a
statuto privato o pubblico autorizzata a trasportare persone o  merci
e che fornisce la trazione; 
    b) « veicolo » indica qualsiasi veicolo atto  a  circolare  sulle
proprie ruote su binari, non munito di mezzo di trazione; 
    c) « detentore » indica colui che gestisce  dal  punto  di  vista
economico, in modo durevole, un veicolo in quanto mezzo di trasporto,
a prescindere se ne e' proprietario o se ha diritto di disporne; 
    d) « stazione di residenza » indica il luogo iscritto sul veicolo
e al quale il veicolo puo' o deve essere rinviato in conformita' alle
condizioni del contratto di utilizzazione .