Articolo 2 Definizioni Ai fini delle presenti Regole uniformi, il termine: a) «impresa di trasporto ferroviario » indica qualsiasi impresa a statuto privato o pubblico autorizzata a trasportare persone o merci e che fornisce la trazione; b) « veicolo » indica qualsiasi veicolo atto a circolare sulle proprie ruote su binari, non munito di mezzo di trazione; c) « detentore » indica colui che gestisce dal punto di vista economico, in modo durevole, un veicolo in quanto mezzo di trasporto, a prescindere se ne e' proprietario o se ha diritto di disporne; d) « stazione di residenza » indica il luogo iscritto sul veicolo e al quale il veicolo puo' o deve essere rinviato in conformita' alle condizioni del contratto di utilizzazione .