(Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 4)
                             Articolo 4 
 
     Responsabilita' in caso di perdita o d'avaria di un veicolo 
 
  §1 Salvo se prova che il  danno  non  risulta  da  una  sua  colpa,
l'impresa di trasporto ferroviario a cui il veicolo e' stato affidato
per essere utilizzato in quanto  mezzo  di  trasporto,  risponde  del
danno derivante dalla perdita o dall'avaria del veicolo, o  dei  suoi
accessori. 
  §2 L'impresa  di  trasporto  ferroviario  non  risponde  del  danno
risultante dalla perdita degli accessori non iscritti  sui  due  lati
del veicolo, o non menzionati sull'inventario che li accompagna. 
  §3  In  caso  di  perdita  del  veicolo  o  dei   suoi   accessori,
l'indennita' e' limitata, escluso ogni altro risarcimento  danni,  al
valore usuale del veicolo o  dei  suoi  accessori  nel  luogo  ed  al
momento della perdita. Se e' impossibile accertare  il  giorno  o  il
luogo della perdita , l'indennita' e' limitata al valore  usuale  nel
giorno e luogo in  cui  il  veicolo  e'  stato  affidato  a  fini  di
utilizzazione. 
  §4 In caso di avaria del veicolo o dei suoi accessori, l'indennita'
e' limitata, ad esclusione di ogni  altro  risarcimento  danni,  alle
spese di  ripristino.  L'indennita'  non  deve  superare  l'ammontare
dovuto in caso di perdita. 
  §5 Le parti al contratto possono concordare disposizioni in  deroga
ai §§ da 1 a 4.