(Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 6)
                             Articolo 6 
 
                Presunzione di perdita di un veicolo 
 
  §1  L'avente  diritto  puo',  senza  dover  fornire  altre   prove,
considerare che un veicolo e' perso se, dopo aver chiesto all'impresa
di trasporto  ferroviario  a  cui  ha  affidato  il  veicolo  a  fini
d'utilizzazione come mezzo di trasporto, di effettuare  ricerche  del
veicolo, e  se  il  veicolo  non  e'  a  disposizione  nei  tre  mesi
successivi alla data di recapito della sua domanda o non ha  ricevuto
alcuna indicazione riguardo al luogo dove si trova. Questo termine e'
aumentato della durata d'immobilizzazione del veicolo per ogni  causa
non imputabile all'impresa di trasporto ferroviario, o per avaria. 
  §2 Se il veicolo considerato perso e' ritrovato dopo  il  pagamento
dell'indennita', l'avente diritto puo', entro sei  mesi  a  decorrere
dalla data di ricevimento dell'avviso che lo informa  in  tal  senso,
esigere dall'impresa di trasporto  ferroviario  cui  ha  affidato  il
veicolo a fini  d'utilizzazione  come  mezzo  di  trasporto,  che  il
veicolo  gli  sia  recapitato,  senza  spese  e  previa  restituzione
dell'indennita', alla stazione ferroviaria di residenza  o  in  altro
luogo concordato. 
  §3 Se la domanda di cui al § 2 non e'  stata  formulata,  o  se  il
ritrovamento del veicolo avviene oltre  un  anno  dopo  il  pagamento
dell'indennita', l'impresa  di  trasporto  ferroviario  cui  l'avente
diritto  ha  affidato  il  veicolo  per  utilizzarlo  come  mezzo  di
trasporto, ne dispone in conformita' alle leggi ed alle  prescrizioni
in vigore nel luogo dove si trova il veicolo. 
  §4 Le parti del contratto possono concordare disposizioni in deroga
al § 1.