Articolo 7 Responsabilita' dei danni causati da un veicolo §1 Colui il quale, ai sensi di un contratto di cui all'articolo primo, ha affidato il veicolo per essere utilizzato in quanto mezzo di trasporto, risponde del danno causato dal veicolo, quando la colpa gli e' imputabile. §2 Le parti del contratto possono concordare disposizioni in deroga al § 1.