Articolo 8 Surrogazione Se il contratto di utilizzazione di veicoli prevede che l'impresa di trasporto ferroviario possa affidare il veicolo ad altre imprese di trasporto ferroviario per utilizzarlo come mezzo di trasporto, l'impresa di trasporto ferroviario puo', di comune accordo con il detentore, concordare con le altre imprese di trasporto ferroviario: a) che, fatto salvo il suo diritto di regresso, essa si surroga a loro per quanto concerne la responsabilita', nei confronti del detentore, in caso di perdita o avaria del veicolo o dei suoi accessori; b) che solo il detentore e' responsabile, nei confronti delle altre imprese di trasporto ferroviario, dei danni causati dal veicolo ma che solo l'impresa di trasporto ferroviario, partner contrattuale del detentore, e' autorizzata a far valere i diritti delle altre imprese di trasporto ferroviario.