(Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 8)
                             Articolo 8 
 
                            Surrogazione 
 
  Se il contratto di utilizzazione di veicoli prevede  che  l'impresa
di trasporto ferroviario possa affidare il veicolo ad  altre  imprese
di trasporto ferroviario per utilizzarlo  come  mezzo  di  trasporto,
l'impresa di trasporto ferroviario puo', di  comune  accordo  con  il
detentore, concordare con le altre imprese di trasporto ferroviario: 
    a) che, fatto salvo il suo diritto di regresso, essa si surroga a
loro per  quanto  concerne  la  responsabilita',  nei  confronti  del
detentore, in caso di  perdita  o  avaria  del  veicolo  o  dei  suoi
accessori; 
    b) che solo il detentore e'  responsabile,  nei  confronti  delle
altre imprese di trasporto ferroviario, dei danni causati dal veicolo
ma che solo l'impresa di trasporto ferroviario, partner  contrattuale
del detentore, e' autorizzata a far  valere  i  diritti  delle  altre
imprese di trasporto ferroviario.