(Regole uniformi concernenti i contratti d'utilizzazione di veicoli-art. 9)
                             Articolo 9 
 
           Responsabilita' per gli agenti ed altre persone 
 
  §1 Le parti del contratto sono responsabili dei loro agenti e delle
altre persone dei cui  servizi  si  avvalgono  per  l'esecuzione  del
contratto,  quando   questi   agenti   o   altre   persone   agiscono
nell'esercizio delle loro funzioni. 
  §2 Salvo diversi accordi fra le  parti  del  contratto,  i  gestori
dell'infrastruttura  su  cui  l'impresa  di   trasporto   ferroviario
utilizza il veicolo come mezzo di trasporto,  sono  considerati  come
persone dei cui servizi l'impresa di trasporto ferroviario si avvale. 
  § 3 I §§ 1 e 2 si applicano altresi' in  caso  di  surrogazione  in
conformita' all'articolo 8.