Allegato VIII (articolo 36 e articolo 42) ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E REGISTRO DELLE OPERAZIONI COMMERCIALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 36 E 42 1. Istanza di autorizzazione (art. 36) 1.1. L'istanza di autorizzazione deve contenere i seguenti dati e informazioni: a) generalita', codice fiscale o partita IVA e domicilio del richiedente; b) se il richiedente e' una societa' debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA, la sede legale e le generalita' del legale rappresentante, con annessa copia del documento di identita'; c) certificato della Camera di Commercio con "dicitura ANTIMAFIA" in carta semplice; d) atto costitutivo della societa'; e) descrizione delle materie radioattive per le quali si richiede l'autorizzazione al commercio, con indicazione della quantita' delle materie stesse, degli atti di commercio e dell'attivita' totale che si intende commercializzare in ragione di anno solare. 1.2. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del versamento prescritto. 1.3. A seguito del ricevimento del parere dell'ISIN, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo, provvede al rilascio dell'autorizzazione. 1.4. Nell'autorizzazione sono inserite, se del caso, specifiche prescrizioni tecniche. 1.5. L'autorizzazione viene modificata in accordo alle disposizioni di cui al presente paragrafo su richiesta al Ministero dello sviluppo economico da parte: a) del titolare dell'autorizzazione, nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque nelle prescrizioni tecniche in esso presenti; b) dell'ISIN a seguito di azioni di vigilanza. 1.6. L'istanza di modifica di cui al punto 1.6 a) deve essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui al punto 1.2 che risultino applicabili, al Ministero dello sviluppo economico e all'ISIN. 1.7. A seguito del ricevimento del parere dell'ISIN, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo, provvede alla modifica dell'autorizzazione. 1.8. L'intendimento di cessazione dell'attivita' di commercio per cui e' stata emessa l'autorizzazione deve essere comunicato al Ministero dello sviluppo economico, che provvede alla revoca dell'autorizzazione, previo parere dell'ISIN. 1.9. La procedura di cui al punto 1.9 viene avviata d'ufficio dal Ministero dello sviluppo economico nel caso di adozione del provvedimento di revoca di cui all'articolo 61 del presente decreto. 2. Registro e trasmissione delle informazioni sulle operazioni commerciali. 2.1 Registrazione al sito istituzionale dell'ISIN (art. 42) La registrazione dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 42 e' effettuata sul "Registro telematico delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, dei rifiuti e dei trasporti" raggiungibile dal sito istituzionale dell'ISIN digitando all'interno del browser la seguente URL: https://www.isinucleare.it. 2.2 Trasmissione delle informazioni (art. 42) I soggetti di cui al comma 1, per ciascuna operazione effettuata, anche a titolo gratuito, trasmettono all'ISIN le seguenti informazioni a. Nome o ragione sociale dei contraenti; b. Tipo di operazione oggetto del contratto; c. Tipologia e quantita' delle sorgenti oggetto dell'operazione; d. Persona con cui prendere contatto/responsabile dell'operazione; e. Data di spedizione; f. Dati del vettore; g. Specifiche dei radioisotopi e dei generatori di radiazione, come di seguito dettagliate: I. per i radioisotopi: -Radionuclide -Stato fisico sorgente (sigillata o non sigillata) -Numero di sorgenti -Attivita' delle singole sorgenti -Formula chimica -numero identificativo dell'eventuale apparecchio che contiene il radioisotopo II. per generatori di radiazione: -Nome apparecchio -Particelle accelerate -Energia massima per ogni tipologia di particella - -Corrente massima