(Allegato VIII)
 
                                                        Allegato VIII 
                                          (articolo 36 e articolo 42) 
 
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E REGISTRO DELLE OPERAZIONI COMMERCIALI  AI
SENSI DEGLI ARTICOLI 36 E 42 
 
1. Istanza di autorizzazione (art. 36) 
 
  1.1. L'istanza di autorizzazione deve contenere i seguenti  dati  e
informazioni: 
    a) generalita', codice fiscale o  partita  IVA  e  domicilio  del
richiedente; 
    b) se il richiedente e' una societa' debbono essere  indicati  la
denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale  o  la  partita
IVA, la sede legale e le generalita' del legale  rappresentante,  con
annessa copia del documento di identita'; 
    c) certificato della Camera di Commercio con "dicitura ANTIMAFIA"
in carta semplice; 
    d) atto costitutivo della societa'; 
    e) descrizione delle materie radioattive per le quali si richiede
l'autorizzazione al commercio, con indicazione della quantita'  delle
materie stesse, degli atti di commercio e dell'attivita'  totale  che
si intende commercializzare in ragione di anno solare. 
  1.2.  Alla  domanda  deve  essere   allegata   l'attestazione   del
versamento prescritto. 
  1.3. A seguito del ricevimento del parere dell'ISIN,  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  comunica  all'interessato   l'esito   del
procedimento   e,   in   caso   positivo,   provvede   al    rilascio
dell'autorizzazione. 
  1.4. Nell'autorizzazione sono inserite,  se  del  caso,  specifiche
prescrizioni tecniche. 
  1.5. L'autorizzazione viene modificata in accordo alle disposizioni
di cui al presente paragrafo su richiesta al Ministero dello sviluppo
economico da parte: 
    a) del titolare dell'autorizzazione, nel caso di variazioni nello
svolgimento della pratica che comportino  modifiche  all'oggetto  del
provvedimento  e  comunque  nelle  prescrizioni  tecniche   in   esso
presenti; 
    b) dell'ISIN a seguito di azioni di vigilanza. 
  1.6. L'istanza di modifica di cui  al  punto  1.6  a)  deve  essere
inoltrata, con i dati  e  gli  elementi  di  cui  al  punto  1.2  che
risultino  applicabili,  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e
all'ISIN. 
  1.7. A seguito del ricevimento del parere dell'ISIN,  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  comunica  all'interessato   l'esito   del
procedimento  e,   in   caso   positivo,   provvede   alla   modifica
dell'autorizzazione. 
  1.8. L'intendimento di cessazione dell'attivita' di  commercio  per
cui e'  stata  emessa  l'autorizzazione  deve  essere  comunicato  al
Ministero  dello  sviluppo  economico,  che  provvede   alla   revoca
dell'autorizzazione, previo parere dell'ISIN. 
  1.9. La procedura di cui al punto 1.9 viene avviata  d'ufficio  dal
Ministero  dello  sviluppo  economico  nel  caso  di   adozione   del
provvedimento di revoca di cui all'articolo 61 del presente decreto. 
 
2.  Registro  e  trasmissione  delle  informazioni  sulle  operazioni
commerciali. 
 
  2.1 Registrazione al sito istituzionale dell'ISIN (art. 42) 
  La registrazione dei soggetti obbligati ai sensi  dell'articolo  42
e' effettuata sul "Registro telematico delle sorgenti  di  radiazioni
ionizzanti, dei rifiuti  e  dei  trasporti"  raggiungibile  dal  sito
istituzionale dell'ISIN digitando all'interno del browser la seguente
URL: https://www.isinucleare.it. 
  2.2 Trasmissione delle informazioni (art. 42) 
  I soggetti di cui al comma 1, per ciascuna  operazione  effettuata,
anche  a  titolo   gratuito,   trasmettono   all'ISIN   le   seguenti
informazioni 
    a. Nome o ragione sociale dei contraenti; 
    b. Tipo di operazione oggetto del contratto; 
    c. Tipologia e quantita' delle sorgenti oggetto dell'operazione; 
    d.    Persona    con    cui    prendere     contatto/responsabile
dell'operazione; 
    e. Data di spedizione; 
    f. Dati del vettore; 
    g. Specifiche dei radioisotopi e dei  generatori  di  radiazione,
come di seguito dettagliate: 
      I. per i radioisotopi: 
        -Radionuclide 
        -Stato fisico sorgente (sigillata o non sigillata) 
        -Numero di sorgenti 
        -Attivita' delle singole sorgenti 
        -Formula chimica 
        -numero   identificativo   dell'eventuale   apparecchio   che
contiene il radioisotopo 
      II. per generatori di radiazione: 
        -Nome apparecchio 
        -Particelle accelerate 
        -Energia massima per ogni tipologia di particella - 
        -Corrente massima