(Allegato IX)
 
                                                          Allegato IX 
                                                        (articolo 37) 
 
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, DEL PRESENTE DECRETO DELLE
MODALITA'DI NOTIFICA DELLE PRATICHE DI IMPORTAZIONE E DI  PRODUZIONE,
A  FINI   COMMERCIALI,   DI   MATERIE   RADIOATTIVE,   DI   PRODOTTI,
APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI IN  GENERE  CONTENENTI  DETTE  MATERIE,
NONCHE' DELLE ESENZIONI DA TALE OBBLICO. 
 
  1. Ai fini  dell'assolvimento  dell'obbligo  di  notifica  chiunque
intenda svolgere le pratiche di cui all'articolo 37  deve  comunicare
alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al comma 2  del
medesimo articolo 37, entro i termini previsti dal citato articolo 46
mediante PEC, i seguenti dati ed elementi: 
    a) generalita', codice  fiscale  e  domicilio  del  soggetto  che
esercisce la pratica; qualora si tratti di  societa'  debbono  essere
indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice  fiscale  e
la sede legale; 
    b) sede (o sedi), comprese le eventuali  installazioni,  dove  la
pratica di importazione o di esportazione verra' svolta; 
    c) descrizione della pratica, con l'indicazione  delle  finalita'
della pratica; 
    d) in caso di materie radioattive, quantita' delle stesse  (massa
per le materie fissili speciali, le materie grezze ed i minerali) che
si  prevede  di  importare  o   produrre,   con   l'indicazione   dei
radionuclidi, dello stato fisico e della forma chimica; 
    e) in caso di macchine radiogene, il tipo, l'energia  massima  di
accelerazione delle particelle e la potenza del generatore; 
    f) evidenza dell'applicazione dei principi di cui all'articolo  1
comma 4 del presente decreto. 
  2. La variazione dei dati comunicati o la cessazione della  pratica
di  importazione   o   produzione   devono   essere   preventivamente
comunicate, entro i termini e con le modalita' e alle amministrazioni
di cui al punto 1. 
  3. Copia della notifica e della documentazione atta a dimostrare il
regolare invio deve essere conservata presso la sede  di  svolgimento
della pratica per cinque anni a partire dalla data di spedizione.  In
caso di cessazione dell'impresa prima di tale termine la copia  della
notifica e la relativa documentazione devono  essere  consegnati  (e'
stato  abrogato  dal  decreto  legislativo  31/03  1998  n.  112)  al
Ministero dello sviluppo economico che lo conserva fino alla scadenza
dei cinque anni. 
 
 
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DEL PRESENTE DECRETO, DELLE
DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER IL  RILASCIO  DELLE  AUTORIZZAZIONE  PER
L'AGGIUNTA INTENZIONALE DI MATERIE  RADIOATTIVE  NELLA  PRODUZIONE  E
MANIFATTURA  DI  PRODOTTI  DI  CONSUMO   E   PER   L'IMPORTAZIONE   O
L'ESPORTAZIONE DI TALI PRODOTTI 
 
  2.1. Il  produttore,  l'importatore  o  l'esportatore  che  intenda
ottenere l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  38  deve  inoltrare
domanda, sottoscritta dal richiedente, al  Ministero  dello  sviluppo
economico. Copie della domanda e della documentazione tecnica di  cui
al  punto  2.3  devono  essere   contemporaneamente   trasmesse   dal
richiedente alle amministrazioni ed agli  organismi  tecnici  di  cui
all'articolo 38. 
  2.2. La domanda di cui al punto 2.1 deve contenere almeno i dati  e
gli elementi seguenti: 
    a) generalita', codice fiscale e domicilio del  richiedente;  per
le societa', devono essere indicati la  denominazione  o  la  ragione
sociale, il codice fiscale e la sede legale; 
    b)  sede  (o  sedi)  delle  installazioni   dove   sara'   svolta
l'attivita'; 
    c)  descrizione  della  pratica   con   particolare   riferimento
all'utilizzo previsto del prodotto; 
    d)  tutte  le  informazioni  che  consentono  di  effettuare   le
valutazioni  di  cui  al  punto  2.5  ed  in   particolare   evidenza
dell'applicazione dei principi di cui  all'articolo  1  comma  4  del
presente  decreto  con  specifico   riferimento   al   principio   di
giustificazione; 
    e) equivalente di dose ambientale a  0.1  m  da  ogni  superficie
accessibile del prodotto di consumo e  a  distanze  significative  in
relazione all'uso del prodotto, nonche'  i  valori  massimi  di  dose
efficace o equivalente individuale attesi a seguito del suo impiego e
del suo smaltimento; 
    f) quantita' di radioattivita', concentrazione,  stato  fisico  e
forma chimica delle materie radioattive  che  saranno  oggetto  della
pratica; 
    g)  descrizione  e  caratteristiche  dei  prodotti   di   consumo
prodotti,  importati  o  esportati  e  le  informazioni  riguardo  le
modalita' di aggiunta delle sostanze radioattive nei prodotti stessi; 
    h) Paesi di importazione ed esportazione dei prodotti di consumo; 
    i) individuazione degli obblighi di cui al presente  decreto  dai
quali l'utente finale del prodotto di consumo puo'  essere  esonerato
con il provvedimento di autorizzazione 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2.3.  Alla  domanda  deve  essere   allegata   l'attestazione   del
versamento prescritto. 
  2.4. La documentazione tecnica, di cui al  punto  2.2  deve  essere
redatta e firmata, per la parte di propria  competenza,  dall'esperto
di radioprotezione. 
  2.5. Le amministrazioni e gli organismi tecnici di cui al punto 2.1
esaminano le informazioni di cui  al  punto  2.2  ed  in  particolare
valutano se: 
    a) le prestazioni del prodotto di  consumo  giustificano  il  suo
utilizzo; 
    b) il progetto del prodotto di consumo e'  adeguato  al  fine  di
garantire  la  non  rilevanza  radiologica  in  tutte  le   possibili
condizioni  di  utilizzo,  nell'uso  improprio  e  nelle   situazioni
incidentali ovvero se  e'  necessario  formulare  prescrizioni  sulle
caratteristiche  tecniche  e  fisiche  del  prodotto  o   sulle   sue
condizioni di utilizzo; 
    c)  il  prodotto  di  consumo  e'  adeguatamente  progettato  per
soddisfare i criteri di esenzione e, se  del  caso,  se  e'  di  tipo
approvato  e  non  necessita  di  specifiche   precauzioni   per   lo
smaltimento quando non piu' in uso; 
    d) il prodotto di consumo e' etichettato in modo appropriato e se
viene  fornita   al   consumatore   idonea   informativa   ai   sensi
dell'articolo 41. 
  2.6. Le amministrazioni e gli organismi tecnici  di  cui  al  punto
2.1, esaminano e valutano la documentazione di cui  al  punto  2.2  e
trasmettono il proprio parere al Ministero dello sviluppo economico. 
  2.7. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della
conferenza dei servizi di cui alla legge 241/90, il  Ministero  dello
sviluppo economico comunica all'interessato l'esito del  procedimento
e, in caso positivo, provvede al rilascio dell'autorizzazione. 
  2.8.  Nell'autorizzazione  sono  inserite  specifiche  prescrizioni
tecniche relative: 
    a) ai valori massimi di dose  derivanti  dalla  pratica  per  gli
individui rappresentativi della popolazione ad  essa  interessata,  a
seguito dell'impiego dei prodotti di consumo; 
    b) all'obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a  decorrere  dalla
data del rilascio dell'autorizzazione  al  Ministero  dello  sviluppo
economico ed alle amministrazioni e agli organismi tecnici consultati
ai sensi del punto 2.1, una relazione tecnica, eventualmente  redatta
e  sottoscritta  per  la  parte  di   competenza,   dall'esperto   di
radioprotezione incaricato. 
  2.9 la relazione di cui al punto 2.8 deve contenere almeno: 
    a)  l'aggiornamento,  laddove  necessario,  della  documentazione
tecnica prodotta ai sensi del punto 2.2; 
    b)  i  dati  e  gli   elementi   relativi   alle   quantita'   di
radioattivita' utilizzate, importate o esportate. 
  2.10. L'autorizzazione  puo'  essere  modificata  in  accordo  alle
disposizioni di cui al presente paragrafo su richiesta presentata  al
Ministero dello sviluppo economico da parte: 
    a) del titolare dell'autorizzazione nel caso di variazioni  nello
svolgimento della pratica, che comportino modifiche  all'oggetto  del
provvedimento  e  comunque  nelle  prescrizioni  tecniche   in   esso
presenti; 
    b) delle Amministrazioni o degli  organismi  tecnici  di  cui  al
punto 2.1, ove ritenuto necessario, a seguito della comunicazione  di
cui al  punto  2.12  oppure  sulla  base  di  quanto  indicato  nella
relazione tecnica di cui al  punto  2.8.b)  tenuto  conto  anche  del
progresso scientifico e tecnologico; 
    c) degli organi di vigilanza. 
  2.11. L'istanza di modifica di cui al  punto  2.10.a)  deve  essere
inoltrata, con i dati e gli elementi di  cui  al  punto  2.2  laddove
applicabili, anche alle amministrazioni e agli organismi  di  cui  al
punto 2.1. 
  2.12.  Il   titolare   dell'autorizzazione   deve   preventivamente
comunicare all'amministrazione procedente ed alle Amministrazioni  ed
agli  organismi  tecnici  di  cui  al  punto  2.1  variazioni   nello
svolgimento  delle  attivita'  rispetto  a  quanto  risultante  dalla
documentazione tecnica allegata all'istanza di cui al punto 2.2. 
  2.13. Le variazioni  di  cui  al  punto  2.12  che  non  comportano
modifiche del provvedimento autorizzativo  o  delle  prescrizioni  in
esso  contenute  possono  essere   decorsi   novanta   giorni   dalla
comunicazione senza che una delle Amministrazioni o  degli  organismi
tecnici  di  cui  al  punto  2.1   abbia   comunicato   al   titolare
dell'autorizzazione ed all'amministrazione procedente la richiesta di
modifica dell'autorizzazione ai sensi del punto 2.10 lettera b). 
  2.14.  Le  amministrazioni  e  gli  organismi  tecnici  consultanti
trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, il proprio  parere
sull'istanza di modifica. 
  2.15. A seguito del ricevimento  dei  pareri  o  della  conclusione
della conferenza dei servizi di cui alla legge  241/90  il  Ministero
dello  sviluppo  economico  comunica  all'interessato   l'esito   del
procedimento   e,   in   caso   positivo,   provvede   al    rilascio
dell'autorizzazione alla modifica. 
  2.16. L'esercente che intende cessare una pratica autorizzata  deve
darne al Ministero dello sviluppo economico, che provvede alla revoca
di essa. 
 
 
DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 41 DEL PRESENTE DECRETO  DELLE
MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO  DI  INFORMATIVA  RELATIVO  ALLE
MATERIE RADIOATTIVE IMMESSE IN COMMERCIO, NONCHE' DELLE ESENZIONI  DA
TALE OBBLIGO. 
 
  3.1 Le informazioni scritte di cui all'articolo 41 comma  2  devono
contenere, in lingua italiana, gli elementi seguenti. 
  3.1.1 Per le materie  radioattive,  i  prodotti  e  apparecchiature
contenenti dette materie: 
    a) il simbolo di  radioattivita'  con  la  scritta  ben  visibile
"MATERIALE RADIOATTIVO"; 
    b) radionuclidi presenti; 
    c)  quantita'  di  radioattivita'  ad  una  data  di  riferimento
specificata; 
    d) solo per le  sorgenti  sigillate,  codice  di  identificazione
della  sorgente  che  indichi  il   fabbricante,   il   radionuclide,
l'attivita' presente, la data cui l'attivita' viene riferita; 
    e) precauzioni da adottare per  prevenire  eventuali  esposizioni
indebite, con indicazione delle modalita' di  uso  e/o  di  eventuale
manutenzione; 
    f) richiamo all'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al
presente decreto,  con  particolare  riguardo  alle  modalita'  dello
smaltimento o di cessazione della detenzione; 
    g) eventuale disponibilita' per il ritiro delle sorgenti da parte
del fornitore e relative modalita'; 
    h) eventuale dichiarazione attestante che la sorgente e' del tipo
riconosciuto ed indicazione degli obblighi  di  sorveglianza  fisica,
notifica, registrazione, autorizzazione da cui la sorgente e' esente,
ai sensi dell'articolo 49. 
  3.1.2 Per i generatori di radiazione: 
    a) il simbolo di  radioattivita'  con  la  scritta  ben  visibile
"MATERIALE RADIOATTIVO"; 
    b) precauzioni da adottare per  prevenire  eventuali  esposizioni
indebite, con indicazione delle modalita' di  uso  e/o  di  eventuale
manutenzione; 
    c) richiamo all'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al
presente decreto,  con  particolare  riguardo  alle  modalita'  dello
smaltimento o di cessazione della detenzione; 
    d) eventuale disponibilita' per il ritiro dell'apparecchiatura  e
relative modalita'; 
    e) il tipo e l'energia massima di accelerazione delle  particelle
cariche, la corrente massima e  la  potenza,  nonche',  nel  caso  di
elettroni, il fattore di utilizzo. 
  3.2. L'obbligo di informativa di cui al punto 3.1 non si applica ai
rifiuti radioattivi. 
 
 
DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA DELLE PRATICHE DI  CUI  AL
COMMA 1 DELL'ARTICOLO 46 E DEI VALORI DI ATTIVITA' E  DEI  VALORI  DI
CONCENTRAZIONE DI ATTIVITA' PER UNITA' DI MASSA DI CUI  ALLE  LETTERE
A) E B) DEI COMMA 1 DELL'ARTICOLO 47 
 
  4. Notifica e cessazione delle pratiche 
  4.1. Chiunque intende intraprendere una  pratica  con  sorgenti  di
radiazioni ionizzanti deve darne comunicazione, almeno trenta  giorni
prima dell'inizio della  detenzione,  alle  amministrazioni  ed  agli
organismi tecnici di cui  al  comma  2  dell'articolo  46,  indicando
almeno i dati e  gli  elementi  seguenti,  atti  anche  a  dimostrare
l'idoneita' della localita' dove la pratica verra' svolta: 
    a) generalita',  codice  fiscale  e  domicilio  del  richiedente;
qualora  si  tratti  di   societa'   debbono   essere   indicati   la
denominazione o la ragione sociale,  il  codice  fiscale  e  la  sede
legale; 
    b) descrizione della pratica che si intende svolgere compresi gli
elementi per effettuare il processo di giustificazione; 
    c) l'ubicazione dei locali e delle aree  destinati  alla  pratica
che si intende svolgere; 
    d) per ogni macchina radiogena: il  tipo,  l'energia  massima  di
accelerazione delle particelle e la potenza del generatore; 
    e)  per  le  materie  radioattive:   le   quantita'   totali   di
radioattivita'  dei  radionuclidi,  distinguendo  tra  sorgenti   non
sigillate   e   sorgenti   sigillate,   che   si   intende   detenere
contemporaneamente e ricevere in ragione di anno solare; 
    f) se del caso, per tutte le sorgenti, l'eventuale produzione  di
neutroni; 
    g) modalita' di produzione, gestione ed eventuale smaltimento  di
rifiuti,  e  in  particolare,  nel  caso  di  produzione  di  rifiuti
radioattivi solidi o liquidi che non siano conferiti ad  un  servizio
di raccolta autorizzato, ovvero nel caso di produzione  di  effluenti
liquidi ed aeriformi da scaricare in ambiente,  fornire  gli  estremi
dell'atto autorizzativo rilasciato ai sensi dell'articolo 54; 
    h) l'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali; 
    i) copia della relazione redatta ai sensi dell'art. 109 comma 2; 
    l) descrizione delle operazioni che si intendono svolgere,  delle
sorgenti di radiazioni e delle attrezzature; 
    m) modalita' previste per la disattivazione dell'installazione; 
    n) i vincoli di  dose  proposti  al  fine  dell'applicazione  del
principio di ottimizzazione in conformita' all'art. 5 commi 2 e  3  e
ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV parte I, ove pertinenti. 
  4.2. La documentazione tecnica di cui  al  punto  4.1  deve  essere
redatta e firmata,  per  la  parte  di  competenza,  dall'esperto  di
radioprotezione  e  nel   caso   delle   esposizioni   mediche,   dal
responsabile dell'impianto radiologico. 
  4.3. Copia  della  comunicazione  e  della  documentazione  atta  a
dimostrare il regolare invio deve essere conservata presso la sede di
svolgimento della pratica per cinque anni a  partire  dalla  data  di
spedizione. 
  4.4. La variazione dei dati di cui alle lettere b) e  seguenti  del
punto 4.1 deve essere preventivamente comunicata alle amministrazioni
ed agli  organismi  tecnici  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  46
fornendo, per quanto applicabili, i  dati  e  gli  elementi  indicati
nello stesso punto 4.1; la variazione dei dati amministrativi di  cui
al punto 4.1 lettera a) puo' essere comunicata  entro  trenta  giorni
dall'avvenuta modifica alle amministrazioni ed agli organismi tecnici
di cui al comma 2 dell'articolo 46. 
  4.5. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di variazione della
pratica gia' notificata le  modifiche  che  comportano  l'impiego  di
macchine radiogene  a  scopo  medico  che  accelerano  elettroni  con
potenziale  massimo  di  accelerazione  inferiore  a   200   kVp   in
prova/visione/comodato, non reiterabile per la stessa  macchina,  per
un periodo non superiore a trenta  giorni  fermo  restando  tutte  le
condizioni di utilizzo previste nella notifica. 
  4.6. L'interessato deve comunicare  con  almeno  trenta  giorni  di
anticipo la cessazione della pratica alle amministrazioni di  cui  al
punto  4.1;  nel  caso  di  cessazione  di  una  pratica  comportante
l'impiego di materie radioattive, alla comunicazione e' allegata  una
relazione,  sottoscritta  dall'esperto  di  radioprotezione  per  gli
aspetti di propria competenza, che descriva  le  operazioni  previste
per la cessazione stessa,  quali  la  destinazione  prevista  per  le
sorgenti di radiazioni detenute e per gli eventuali rifiuti  prodotti
durante la gestione della pratica e durante  le  operazioni  connesse
alla cessazione. Nel caso di cessazione di  una  pratica  comportante
l'impiego di apparecchiature Rx la  comunicazione  deve  indicare  la
destinazione definitiva delle apparecchiature radiologiche detenute. 
  4.7. Al termine delle operazioni di cessazione di una  pratica  con
materie radioattive l'esercente trasmette alle amministrazioni di cui
al  punto   4.1   una   relazione,   sottoscritta   dall'esperto   di
radioprotezione per gli aspetti di propria  competenza,  che  attesti
l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui
la pratica e' stata effettuata. La pratica si  considera  cessata,  a
tutti gli effetti, trascorsi  sessanta  giorni  dall'invio,  mediante
raccomandata,   della   relazione,   fermi   gli   obblighi   e    le
responsabilita'   dell'esercente   conseguenti   agli    accertamenti
effettuati, anche in data successiva al predetto  termine,  da  parte
degli organi di vigilanza. 
  5.  Condizioni  di  applicazione  e  esenzioni  dalla  notifica  di
pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti. 
  5.1. Le condizioni di esenzione di cui all'art 47, comma 1, lettere
a) e b), sono stabilite nell'allegato I con riferimento ai valori  di
concentrazione di attivita' per unita' di massa e di attivita' per  i
singoli radionuclidi, ai casi di radionuclidi  in  equilibrio  con  i
loro prodotti di decadimento e alle miscele di radionuclidi,  nonche'
ai  valori  massimi   di   attivita'   e   concentrazione   impiegati
istantaneamente e annualmente  nella  pratica,  tenendo  conto  della
quantita'  di  radioattivita'  eventualmente  detenuta  come  rifiuto
radioattivo; 
  5.2 Ai fini dell'applicazione delle condizioni di esenzione non  si
tiene conto: 
    a. delle quantita' di  radioattivita'  prodotte  da  fenomeni  di
attivazione qualora la produzione delle stesse non  rientri  tra  gli
scopi dell'attivita'; 
    b. della contemporanea presenza nell'installazione delle  materie
radioattive destinate a sostituire le sorgenti in uso, sempre che  si
tratti di sorgenti sigillate, la sostituzione avvenga nel tempo  piu'
breve tecnicamente possibile e le sorgenti in sostituzione  e  quelle
da  sostituire  si  trovino  contemporaneamente  al  di  fuori  degli
imballaggi di trasporto  esclusivamente  per  il  tempo  tecnicamente
necessario ad eseguire la sostituzione; 
    c. delle materie radioattive contenute  nelle  sorgenti  di  tipo
riconosciuto qualora l'esonero sia stato esplicitamente previsto  nel
conferimento di qualifica; 
    d. delle materie radioattive naturali il cui impiego non  sia  lo
scopo della pratica; 
    e. delle materie radioattive presenti sotto forma di impurezza. 
 
ISTANZA AUTORIZZAZIONE ALL'ALLONTANAMENTO DI MATERIALI O DI  RIFIUTI,
SOLIDI, LIQUIDI O AERIFORMI, CONTENENTI SOSTANZE RADIOATTIVE  PER  LE
PRATICHE SOGGETTE A NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 46 
 
  6.1.  L'istanza   per   l'autorizzazione   all'allontanamento   dei
materiali contenenti sostanze radioattive derivanti dall'esercizio di
pratiche soggette a notifica ai sensi dell'articolo 46,  deve  essere
sottoscritta e presentata dall'esercente all'autorita' individuata al
comma 3 dell'articolo 54. 
  6.2. La domanda di cui al punto 6.1 deve contenere almeno i dati  e
gli elementi seguenti: 
    a) generalita',  codice  fiscale  e  domicilio  del  richiedente;
qualora  si  tratti  di   societa'   debbono   essere   indicati   la
denominazione o la ragione sociale,  il  codice  fiscale  e  la  sede
legale; 
    b) estremi della notifica preventiva  di  pratica  effettuata  ai
sensi dell'art. 46; 
    c)  tipo  di  pratica  associata  alla  produzione   di   rifiuti
radioattivi; 
    d) ubicazione dell'installazione oggetto di produzione di rifiuti
radioattivi; 
    e) l'ubicazione dei locali e delle aree  destinati  alla  pratica
che si intende svolgere; 
    f) descrizione dei processi  responsabili  della  produzione  dei
rifiuti  radioattivi  ed  ogni  altra  indicazione   ritenuta   utile
dimostrare la giustificazione della richiesta. 
  6.3. La domanda di cui  al  paragrafo  6.2  deve,  inoltre,  essere
corredata dalla documentazione  firmata,  per  la  parte  di  propria
competenza,   dall'esperto   di   radioprotezione,    contenete    le
informazioni relativa a: 
    a) produzione e modalita' di gestione dei rifiuti  radioattivi  e
dei materiali di riciclo o riutilizzati, valutazioni di cui al  comma
3 dell'articolo 151 del presente decreto, e, per  i  rifiuti  solidi,
liquidi e aeriformi,  e  per  i  materiali  destinati  al  riciclo  e
riutilizzazione, le ulteriori informazioni di cui ai punti 6.4,  6.5.
6.6.; 
    a) valutazione delle dosi per  i  lavoratori  e  per  l'individuo
rappresentativo della popolazione in condizioni di normale attivita'; 
    b) programma di sorveglianza predisposto ai sensi dell'art. 150 e
151; 
    c) procedure adottate e  formazione  dei  soggetti  eventualmente
preposti  allo  svolgimento  degli  aspetti  operativi  legati   alle
operazioni di allontanamento. 
  6.4 Per i rifiuti solidi la documentazione  di  cui  al  punto  6.3
lettera a) riguarda: 
    a) le modalita' di raccolta, confezionamento, deposito; 
    b) i livelli di allontanamento proposti con le valutazioni atte a
dimostrare il rispetto  dei  criteri  di  non  rilevanza  radiologica
fissati nell'allegato I; 
    c) le condizioni e le indicazioni  tecniche  che  debbono  essere
soddisfatte per l'allontanamento, nonche' le modalita' e le procedure
di verifica delle condizioni per l'allontanamento stesso; 
    d) le modalita' di registrazione degli smaltimenti  nell'ambiente
o del conferimento a terzi, nonche'  quelle  di  conservazione  delle
informazioni. 
  6.5  Per  la  produzione  di  rifiuti  liquidi   o   aeriformi   la
documentazione di cui al punto 6.3 lettera a) riguarda: 
    a) le modalita', ove applicabili, di  raccolta,  confezionamento,
deposito; 
    b) la formula di scarico  proposta  con  le  valutazioni  atte  a
dimostrare il rispetto  dei  criteri  di  non  rilevanza  radiologica
fissati nell'allegato I; 
    c) le condizioni e le indicazioni  tecniche  che  debbono  essere
soddisfatte ai  fini  dello  smaltimento  nell'ambiente,  nonche'  le
modalita'  e  le  procedure  di  verifica  delle  condizioni  per  lo
smaltimento stesso; 
    d)  le  modalita'  di  registrazione  dello  smaltimento  o   del
conferimento  a  terzi,  nonche'  quelle   di   conservazione   delle
informazioni. 
  6.6 Per i materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione  la
documentazione di cui al punto 6.3 lettera a) riguarda: 
    a) i livelli di allontanamento proposti con le valutazioni atte a
dimostrare il rispetto  dei  criteri  di  non  rilevanza  radiologica
fissati nell'allegato I; 
    b) le condizioni e le indicazioni  tecniche  che  debbono  essere
soddisfatte per l'allontanamento, nonche' le modalita' e le procedure
di verifica delle condizioni per l'allontanamento stesso; 
    c) le modalita', ove applicabili, di  raccolta,  confezionamento,
deposito; 
    d) le  modalita'  di  registrazione  del  conferimento  a  terzi,
nonche' quelle di conservazione delle informazioni. 
  6.7 L'Amministrazione procedente comunica  all'interessato  l'esito
del  procedimento  e,  in  caso  positivo,   provvede   al   rilascio
dell'autorizzazione con eventuali  specifiche  prescrizioni  tecniche
relative a: 
    a) caratteristiche  di  pericolosita'  dei  rifiuti,  diverse  da
quelle di natura radiologica; 
    b) necessita' o meno di ulteriori controlli o verifiche da  parte
del sito ricevente; 
    c) documentazione di accompagnamento di ogni partita di materiale
allontanato che dimostri la rispondenza  del  materiale  stesso  alle
condizioni   per   l'allontanamento   stabilite   nel   provvedimento
autorizzativo; 
    d) destino definitivo del  materiale  allontanato  costituito  da
rifiuti solidi che  presentano  e  concentrazioni  di  attivita'  per
unita' di massa superiori ai valori stabiliti nell'allegato I; 
    e) obbligo di inoltrare, ogni cinque anni a decorrere dalla  data
del rilascio dell'autorizzazione, una relazione tecnica, sottoscritta
per la parte di propria competenza dall'esperto di radioprotezione. 
  6.8 La relazione tecnica di cui al punto 6.7, lettera e) contiene: 
    a) l'aggiornamento, laddove necessario,  della  documentazione  a
suo tempo prodotta ai sensi del paragrafo 6.2. 
  6.9. L'autorizzazione e' modificata: 
    a) su richiesta del  titolare  dell'autorizzazione  nel  caso  di
variazioni che comportino modifiche all'oggetto del  provvedimento  e
comunque delle prescrizioni tecniche in esso presenti; 
    b) dall'autorita' di cui al comma 2 dell'art.  54,  ove  ritenuto
necessario, a seguito della comunicazione di  cui  al  paragrafo  6.7
lettera e); 
    c) su richiesta degli organi di vigilanza. 
  6.10.  Il   titolare   dell'autorizzazione   deve   preventivamente
comunicare all'autorita' di cui al comma 2 dell'art. 54 le variazioni
rispetto a quanto risultante dalla documentazione tecnica di  cui  al
paragrafo 6.2. 
  6.11. Le variazioni comunicate che  non  comportano  modifiche  del
provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni in  esso  contenute,
possono essere adottate decorsi novanta giorni dalla comunicazione se
l'autorita' di cui al comma 2 dell'art. 54 non  abbia  comunicato  al
titolare dell'autorizzazione la necessita'  inoltrarne  richiesta  di
modifica.