Allegato IX (articolo 37) DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, DEL PRESENTE DECRETO DELLE MODALITA'DI NOTIFICA DELLE PRATICHE DI IMPORTAZIONE E DI PRODUZIONE, A FINI COMMERCIALI, DI MATERIE RADIOATTIVE, DI PRODOTTI, APPARECCHIATURE E DISPOSITIVI IN GENERE CONTENENTI DETTE MATERIE, NONCHE' DELLE ESENZIONI DA TALE OBBLICO. 1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di notifica chiunque intenda svolgere le pratiche di cui all'articolo 37 deve comunicare alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al comma 2 del medesimo articolo 37, entro i termini previsti dal citato articolo 46 mediante PEC, i seguenti dati ed elementi: a) generalita', codice fiscale e domicilio del soggetto che esercisce la pratica; qualora si tratti di societa' debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale; b) sede (o sedi), comprese le eventuali installazioni, dove la pratica di importazione o di esportazione verra' svolta; c) descrizione della pratica, con l'indicazione delle finalita' della pratica; d) in caso di materie radioattive, quantita' delle stesse (massa per le materie fissili speciali, le materie grezze ed i minerali) che si prevede di importare o produrre, con l'indicazione dei radionuclidi, dello stato fisico e della forma chimica; e) in caso di macchine radiogene, il tipo, l'energia massima di accelerazione delle particelle e la potenza del generatore; f) evidenza dell'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 comma 4 del presente decreto. 2. La variazione dei dati comunicati o la cessazione della pratica di importazione o produzione devono essere preventivamente comunicate, entro i termini e con le modalita' e alle amministrazioni di cui al punto 1. 3. Copia della notifica e della documentazione atta a dimostrare il regolare invio deve essere conservata presso la sede di svolgimento della pratica per cinque anni a partire dalla data di spedizione. In caso di cessazione dell'impresa prima di tale termine la copia della notifica e la relativa documentazione devono essere consegnati (e' stato abrogato dal decreto legislativo 31/03 1998 n. 112) al Ministero dello sviluppo economico che lo conserva fino alla scadenza dei cinque anni. DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 38 DEL PRESENTE DECRETO, DELLE DISPOSIZIONI PROCEDURALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONE PER L'AGGIUNTA INTENZIONALE DI MATERIE RADIOATTIVE NELLA PRODUZIONE E MANIFATTURA DI PRODOTTI DI CONSUMO E PER L'IMPORTAZIONE O L'ESPORTAZIONE DI TALI PRODOTTI 2.1. Il produttore, l'importatore o l'esportatore che intenda ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 38 deve inoltrare domanda, sottoscritta dal richiedente, al Ministero dello sviluppo economico. Copie della domanda e della documentazione tecnica di cui al punto 2.3 devono essere contemporaneamente trasmesse dal richiedente alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui all'articolo 38. 2.2. La domanda di cui al punto 2.1 deve contenere almeno i dati e gli elementi seguenti: a) generalita', codice fiscale e domicilio del richiedente; per le societa', devono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale; b) sede (o sedi) delle installazioni dove sara' svolta l'attivita'; c) descrizione della pratica con particolare riferimento all'utilizzo previsto del prodotto; d) tutte le informazioni che consentono di effettuare le valutazioni di cui al punto 2.5 ed in particolare evidenza dell'applicazione dei principi di cui all'articolo 1 comma 4 del presente decreto con specifico riferimento al principio di giustificazione; e) equivalente di dose ambientale a 0.1 m da ogni superficie accessibile del prodotto di consumo e a distanze significative in relazione all'uso del prodotto, nonche' i valori massimi di dose efficace o equivalente individuale attesi a seguito del suo impiego e del suo smaltimento; f) quantita' di radioattivita', concentrazione, stato fisico e forma chimica delle materie radioattive che saranno oggetto della pratica; g) descrizione e caratteristiche dei prodotti di consumo prodotti, importati o esportati e le informazioni riguardo le modalita' di aggiunta delle sostanze radioattive nei prodotti stessi; h) Paesi di importazione ed esportazione dei prodotti di consumo; i) individuazione degli obblighi di cui al presente decreto dai quali l'utente finale del prodotto di consumo puo' essere esonerato con il provvedimento di autorizzazione Parte di provvedimento in formato grafico 2.3. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del versamento prescritto. 2.4. La documentazione tecnica, di cui al punto 2.2 deve essere redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto di radioprotezione. 2.5. Le amministrazioni e gli organismi tecnici di cui al punto 2.1 esaminano le informazioni di cui al punto 2.2 ed in particolare valutano se: a) le prestazioni del prodotto di consumo giustificano il suo utilizzo; b) il progetto del prodotto di consumo e' adeguato al fine di garantire la non rilevanza radiologica in tutte le possibili condizioni di utilizzo, nell'uso improprio e nelle situazioni incidentali ovvero se e' necessario formulare prescrizioni sulle caratteristiche tecniche e fisiche del prodotto o sulle sue condizioni di utilizzo; c) il prodotto di consumo e' adeguatamente progettato per soddisfare i criteri di esenzione e, se del caso, se e' di tipo approvato e non necessita di specifiche precauzioni per lo smaltimento quando non piu' in uso; d) il prodotto di consumo e' etichettato in modo appropriato e se viene fornita al consumatore idonea informativa ai sensi dell'articolo 41. 2.6. Le amministrazioni e gli organismi tecnici di cui al punto 2.1, esaminano e valutano la documentazione di cui al punto 2.2 e trasmettono il proprio parere al Ministero dello sviluppo economico. 2.7. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza dei servizi di cui alla legge 241/90, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo, provvede al rilascio dell'autorizzazione. 2.8. Nell'autorizzazione sono inserite specifiche prescrizioni tecniche relative: a) ai valori massimi di dose derivanti dalla pratica per gli individui rappresentativi della popolazione ad essa interessata, a seguito dell'impiego dei prodotti di consumo; b) all'obbligo di inoltrare, ogni sette anni, a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione al Ministero dello sviluppo economico ed alle amministrazioni e agli organismi tecnici consultati ai sensi del punto 2.1, una relazione tecnica, eventualmente redatta e sottoscritta per la parte di competenza, dall'esperto di radioprotezione incaricato. 2.9 la relazione di cui al punto 2.8 deve contenere almeno: a) l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione tecnica prodotta ai sensi del punto 2.2; b) i dati e gli elementi relativi alle quantita' di radioattivita' utilizzate, importate o esportate. 2.10. L'autorizzazione puo' essere modificata in accordo alle disposizioni di cui al presente paragrafo su richiesta presentata al Ministero dello sviluppo economico da parte: a) del titolare dell'autorizzazione nel caso di variazioni nello svolgimento della pratica, che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque nelle prescrizioni tecniche in esso presenti; b) delle Amministrazioni o degli organismi tecnici di cui al punto 2.1, ove ritenuto necessario, a seguito della comunicazione di cui al punto 2.12 oppure sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica di cui al punto 2.8.b) tenuto conto anche del progresso scientifico e tecnologico; c) degli organi di vigilanza. 2.11. L'istanza di modifica di cui al punto 2.10.a) deve essere inoltrata, con i dati e gli elementi di cui al punto 2.2 laddove applicabili, anche alle amministrazioni e agli organismi di cui al punto 2.1. 2.12. Il titolare dell'autorizzazione deve preventivamente comunicare all'amministrazione procedente ed alle Amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al punto 2.1 variazioni nello svolgimento delle attivita' rispetto a quanto risultante dalla documentazione tecnica allegata all'istanza di cui al punto 2.2. 2.13. Le variazioni di cui al punto 2.12 che non comportano modifiche del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni in esso contenute possono essere decorsi novanta giorni dalla comunicazione senza che una delle Amministrazioni o degli organismi tecnici di cui al punto 2.1 abbia comunicato al titolare dell'autorizzazione ed all'amministrazione procedente la richiesta di modifica dell'autorizzazione ai sensi del punto 2.10 lettera b). 2.14. Le amministrazioni e gli organismi tecnici consultanti trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, il proprio parere sull'istanza di modifica. 2.15. A seguito del ricevimento dei pareri o della conclusione della conferenza dei servizi di cui alla legge 241/90 il Ministero dello sviluppo economico comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo, provvede al rilascio dell'autorizzazione alla modifica. 2.16. L'esercente che intende cessare una pratica autorizzata deve darne al Ministero dello sviluppo economico, che provvede alla revoca di essa. DETERMINAZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 41 DEL PRESENTE DECRETO DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'OBBLIGO DI INFORMATIVA RELATIVO ALLE MATERIE RADIOATTIVE IMMESSE IN COMMERCIO, NONCHE' DELLE ESENZIONI DA TALE OBBLIGO. 3.1 Le informazioni scritte di cui all'articolo 41 comma 2 devono contenere, in lingua italiana, gli elementi seguenti. 3.1.1 Per le materie radioattive, i prodotti e apparecchiature contenenti dette materie: a) il simbolo di radioattivita' con la scritta ben visibile "MATERIALE RADIOATTIVO"; b) radionuclidi presenti; c) quantita' di radioattivita' ad una data di riferimento specificata; d) solo per le sorgenti sigillate, codice di identificazione della sorgente che indichi il fabbricante, il radionuclide, l'attivita' presente, la data cui l'attivita' viene riferita; e) precauzioni da adottare per prevenire eventuali esposizioni indebite, con indicazione delle modalita' di uso e/o di eventuale manutenzione; f) richiamo all'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riguardo alle modalita' dello smaltimento o di cessazione della detenzione; g) eventuale disponibilita' per il ritiro delle sorgenti da parte del fornitore e relative modalita'; h) eventuale dichiarazione attestante che la sorgente e' del tipo riconosciuto ed indicazione degli obblighi di sorveglianza fisica, notifica, registrazione, autorizzazione da cui la sorgente e' esente, ai sensi dell'articolo 49. 3.1.2 Per i generatori di radiazione: a) il simbolo di radioattivita' con la scritta ben visibile "MATERIALE RADIOATTIVO"; b) precauzioni da adottare per prevenire eventuali esposizioni indebite, con indicazione delle modalita' di uso e/o di eventuale manutenzione; c) richiamo all'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto, con particolare riguardo alle modalita' dello smaltimento o di cessazione della detenzione; d) eventuale disponibilita' per il ritiro dell'apparecchiatura e relative modalita'; e) il tipo e l'energia massima di accelerazione delle particelle cariche, la corrente massima e la potenza, nonche', nel caso di elettroni, il fattore di utilizzo. 3.2. L'obbligo di informativa di cui al punto 3.1 non si applica ai rifiuti radioattivi. DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA DELLE PRATICHE DI CUI AL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 46 E DEI VALORI DI ATTIVITA' E DEI VALORI DI CONCENTRAZIONE DI ATTIVITA' PER UNITA' DI MASSA DI CUI ALLE LETTERE A) E B) DEI COMMA 1 DELL'ARTICOLO 47 4. Notifica e cessazione delle pratiche 4.1. Chiunque intende intraprendere una pratica con sorgenti di radiazioni ionizzanti deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio della detenzione, alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al comma 2 dell'articolo 46, indicando almeno i dati e gli elementi seguenti, atti anche a dimostrare l'idoneita' della localita' dove la pratica verra' svolta: a) generalita', codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di societa' debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale; b) descrizione della pratica che si intende svolgere compresi gli elementi per effettuare il processo di giustificazione; c) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere; d) per ogni macchina radiogena: il tipo, l'energia massima di accelerazione delle particelle e la potenza del generatore; e) per le materie radioattive: le quantita' totali di radioattivita' dei radionuclidi, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, che si intende detenere contemporaneamente e ricevere in ragione di anno solare; f) se del caso, per tutte le sorgenti, l'eventuale produzione di neutroni; g) modalita' di produzione, gestione ed eventuale smaltimento di rifiuti, e in particolare, nel caso di produzione di rifiuti radioattivi solidi o liquidi che non siano conferiti ad un servizio di raccolta autorizzato, ovvero nel caso di produzione di effluenti liquidi ed aeriformi da scaricare in ambiente, fornire gli estremi dell'atto autorizzativo rilasciato ai sensi dell'articolo 54; h) l'eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali; i) copia della relazione redatta ai sensi dell'art. 109 comma 2; l) descrizione delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature; m) modalita' previste per la disattivazione dell'installazione; n) i vincoli di dose proposti al fine dell'applicazione del principio di ottimizzazione in conformita' all'art. 5 commi 2 e 3 e ai punti 3 e 4 dell'allegato XXV parte I, ove pertinenti. 4.2. La documentazione tecnica di cui al punto 4.1 deve essere redatta e firmata, per la parte di competenza, dall'esperto di radioprotezione e nel caso delle esposizioni mediche, dal responsabile dell'impianto radiologico. 4.3. Copia della comunicazione e della documentazione atta a dimostrare il regolare invio deve essere conservata presso la sede di svolgimento della pratica per cinque anni a partire dalla data di spedizione. 4.4. La variazione dei dati di cui alle lettere b) e seguenti del punto 4.1 deve essere preventivamente comunicata alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al comma 2 dell'articolo 46 fornendo, per quanto applicabili, i dati e gli elementi indicati nello stesso punto 4.1; la variazione dei dati amministrativi di cui al punto 4.1 lettera a) puo' essere comunicata entro trenta giorni dall'avvenuta modifica alle amministrazioni ed agli organismi tecnici di cui al comma 2 dell'articolo 46. 4.5. Sono escluse dall'obbligo di comunicazione di variazione della pratica gia' notificata le modifiche che comportano l'impiego di macchine radiogene a scopo medico che accelerano elettroni con potenziale massimo di accelerazione inferiore a 200 kVp in prova/visione/comodato, non reiterabile per la stessa macchina, per un periodo non superiore a trenta giorni fermo restando tutte le condizioni di utilizzo previste nella notifica. 4.6. L'interessato deve comunicare con almeno trenta giorni di anticipo la cessazione della pratica alle amministrazioni di cui al punto 4.1; nel caso di cessazione di una pratica comportante l'impiego di materie radioattive, alla comunicazione e' allegata una relazione, sottoscritta dall'esperto di radioprotezione per gli aspetti di propria competenza, che descriva le operazioni previste per la cessazione stessa, quali la destinazione prevista per le sorgenti di radiazioni detenute e per gli eventuali rifiuti prodotti durante la gestione della pratica e durante le operazioni connesse alla cessazione. Nel caso di cessazione di una pratica comportante l'impiego di apparecchiature Rx la comunicazione deve indicare la destinazione definitiva delle apparecchiature radiologiche detenute. 4.7. Al termine delle operazioni di cessazione di una pratica con materie radioattive l'esercente trasmette alle amministrazioni di cui al punto 4.1 una relazione, sottoscritta dall'esperto di radioprotezione per gli aspetti di propria competenza, che attesti l'assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica e' stata effettuata. La pratica si considera cessata, a tutti gli effetti, trascorsi sessanta giorni dall'invio, mediante raccomandata, della relazione, fermi gli obblighi e le responsabilita' dell'esercente conseguenti agli accertamenti effettuati, anche in data successiva al predetto termine, da parte degli organi di vigilanza. 5. Condizioni di applicazione e esenzioni dalla notifica di pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti. 5.1. Le condizioni di esenzione di cui all'art 47, comma 1, lettere a) e b), sono stabilite nell'allegato I con riferimento ai valori di concentrazione di attivita' per unita' di massa e di attivita' per i singoli radionuclidi, ai casi di radionuclidi in equilibrio con i loro prodotti di decadimento e alle miscele di radionuclidi, nonche' ai valori massimi di attivita' e concentrazione impiegati istantaneamente e annualmente nella pratica, tenendo conto della quantita' di radioattivita' eventualmente detenuta come rifiuto radioattivo; 5.2 Ai fini dell'applicazione delle condizioni di esenzione non si tiene conto: a. delle quantita' di radioattivita' prodotte da fenomeni di attivazione qualora la produzione delle stesse non rientri tra gli scopi dell'attivita'; b. della contemporanea presenza nell'installazione delle materie radioattive destinate a sostituire le sorgenti in uso, sempre che si tratti di sorgenti sigillate, la sostituzione avvenga nel tempo piu' breve tecnicamente possibile e le sorgenti in sostituzione e quelle da sostituire si trovino contemporaneamente al di fuori degli imballaggi di trasporto esclusivamente per il tempo tecnicamente necessario ad eseguire la sostituzione; c. delle materie radioattive contenute nelle sorgenti di tipo riconosciuto qualora l'esonero sia stato esplicitamente previsto nel conferimento di qualifica; d. delle materie radioattive naturali il cui impiego non sia lo scopo della pratica; e. delle materie radioattive presenti sotto forma di impurezza. ISTANZA AUTORIZZAZIONE ALL'ALLONTANAMENTO DI MATERIALI O DI RIFIUTI, SOLIDI, LIQUIDI O AERIFORMI, CONTENENTI SOSTANZE RADIOATTIVE PER LE PRATICHE SOGGETTE A NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 46 6.1. L'istanza per l'autorizzazione all'allontanamento dei materiali contenenti sostanze radioattive derivanti dall'esercizio di pratiche soggette a notifica ai sensi dell'articolo 46, deve essere sottoscritta e presentata dall'esercente all'autorita' individuata al comma 3 dell'articolo 54. 6.2. La domanda di cui al punto 6.1 deve contenere almeno i dati e gli elementi seguenti: a) generalita', codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di societa' debbono essere indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e la sede legale; b) estremi della notifica preventiva di pratica effettuata ai sensi dell'art. 46; c) tipo di pratica associata alla produzione di rifiuti radioattivi; d) ubicazione dell'installazione oggetto di produzione di rifiuti radioattivi; e) l'ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere; f) descrizione dei processi responsabili della produzione dei rifiuti radioattivi ed ogni altra indicazione ritenuta utile dimostrare la giustificazione della richiesta. 6.3. La domanda di cui al paragrafo 6.2 deve, inoltre, essere corredata dalla documentazione firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto di radioprotezione, contenete le informazioni relativa a: a) produzione e modalita' di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati, valutazioni di cui al comma 3 dell'articolo 151 del presente decreto, e, per i rifiuti solidi, liquidi e aeriformi, e per i materiali destinati al riciclo e riutilizzazione, le ulteriori informazioni di cui ai punti 6.4, 6.5. 6.6.; a) valutazione delle dosi per i lavoratori e per l'individuo rappresentativo della popolazione in condizioni di normale attivita'; b) programma di sorveglianza predisposto ai sensi dell'art. 150 e 151; c) procedure adottate e formazione dei soggetti eventualmente preposti allo svolgimento degli aspetti operativi legati alle operazioni di allontanamento. 6.4 Per i rifiuti solidi la documentazione di cui al punto 6.3 lettera a) riguarda: a) le modalita' di raccolta, confezionamento, deposito; b) i livelli di allontanamento proposti con le valutazioni atte a dimostrare il rispetto dei criteri di non rilevanza radiologica fissati nell'allegato I; c) le condizioni e le indicazioni tecniche che debbono essere soddisfatte per l'allontanamento, nonche' le modalita' e le procedure di verifica delle condizioni per l'allontanamento stesso; d) le modalita' di registrazione degli smaltimenti nell'ambiente o del conferimento a terzi, nonche' quelle di conservazione delle informazioni. 6.5 Per la produzione di rifiuti liquidi o aeriformi la documentazione di cui al punto 6.3 lettera a) riguarda: a) le modalita', ove applicabili, di raccolta, confezionamento, deposito; b) la formula di scarico proposta con le valutazioni atte a dimostrare il rispetto dei criteri di non rilevanza radiologica fissati nell'allegato I; c) le condizioni e le indicazioni tecniche che debbono essere soddisfatte ai fini dello smaltimento nell'ambiente, nonche' le modalita' e le procedure di verifica delle condizioni per lo smaltimento stesso; d) le modalita' di registrazione dello smaltimento o del conferimento a terzi, nonche' quelle di conservazione delle informazioni. 6.6 Per i materiali destinati al riciclo o alla riutilizzazione la documentazione di cui al punto 6.3 lettera a) riguarda: a) i livelli di allontanamento proposti con le valutazioni atte a dimostrare il rispetto dei criteri di non rilevanza radiologica fissati nell'allegato I; b) le condizioni e le indicazioni tecniche che debbono essere soddisfatte per l'allontanamento, nonche' le modalita' e le procedure di verifica delle condizioni per l'allontanamento stesso; c) le modalita', ove applicabili, di raccolta, confezionamento, deposito; d) le modalita' di registrazione del conferimento a terzi, nonche' quelle di conservazione delle informazioni. 6.7 L'Amministrazione procedente comunica all'interessato l'esito del procedimento e, in caso positivo, provvede al rilascio dell'autorizzazione con eventuali specifiche prescrizioni tecniche relative a: a) caratteristiche di pericolosita' dei rifiuti, diverse da quelle di natura radiologica; b) necessita' o meno di ulteriori controlli o verifiche da parte del sito ricevente; c) documentazione di accompagnamento di ogni partita di materiale allontanato che dimostri la rispondenza del materiale stesso alle condizioni per l'allontanamento stabilite nel provvedimento autorizzativo; d) destino definitivo del materiale allontanato costituito da rifiuti solidi che presentano e concentrazioni di attivita' per unita' di massa superiori ai valori stabiliti nell'allegato I; e) obbligo di inoltrare, ogni cinque anni a decorrere dalla data del rilascio dell'autorizzazione, una relazione tecnica, sottoscritta per la parte di propria competenza dall'esperto di radioprotezione. 6.8 La relazione tecnica di cui al punto 6.7, lettera e) contiene: a) l'aggiornamento, laddove necessario, della documentazione a suo tempo prodotta ai sensi del paragrafo 6.2. 6.9. L'autorizzazione e' modificata: a) su richiesta del titolare dell'autorizzazione nel caso di variazioni che comportino modifiche all'oggetto del provvedimento e comunque delle prescrizioni tecniche in esso presenti; b) dall'autorita' di cui al comma 2 dell'art. 54, ove ritenuto necessario, a seguito della comunicazione di cui al paragrafo 6.7 lettera e); c) su richiesta degli organi di vigilanza. 6.10. Il titolare dell'autorizzazione deve preventivamente comunicare all'autorita' di cui al comma 2 dell'art. 54 le variazioni rispetto a quanto risultante dalla documentazione tecnica di cui al paragrafo 6.2. 6.11. Le variazioni comunicate che non comportano modifiche del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni in esso contenute, possono essere adottate decorsi novanta giorni dalla comunicazione se l'autorita' di cui al comma 2 dell'art. 54 non abbia comunicato al titolare dell'autorizzazione la necessita' inoltrarne richiesta di modifica.