Art. 341. 
 
  Nei  locali  delle  officine  o  cabine  elettriche   deve   essere
predisposto un mezzo di illuminazione sussidiaria indipendente. 
  Detto mezzo e i dispositivi che lo azionano devono essere collocati
in luoghi prontamente  reperibili  in  caso  di  bisogno  e  noti  al
personale.