(CODICE CIVILE-art. 2135)
                             Art. 2135. 
 
                      (Imprenditore agricolo). 
 
  E' imprenditore agricolo chi  esercita  un'attivita'  diretta  alla
coltivazione  del  fondo,  alla  silvicoltura,  all'allevamento   del
bestiame e attivita' connesse. 
 
  Si reputano connesse le attivita'  dirette  alla  trasformazione  o
all'alienazione   dei    prodotti    agricoli,    quando    rientrano
nell'esercizio normale dell'agricoltura.