(CODICE CIVILE-art. 2137)
                             Art. 2137. 
 
            (Responsabilita' dell'imprenditore agricolo). 
 
  L'imprenditore, anche se esercita l'impresa  su  fondo  altrui,  e'
soggetto  agli  obblighi  stabiliti  dalla  legge   e   dalle   norme
corporative concernenti l'esercizio dell'agricoltura.