(CODICE CIVILE-art. 2138)
                             Art. 2138. 
 
                 (Dirigenti e fattori di campagna). 
 
  I poteri dei dirigenti preposti all'esercizio dell'impresa agricola
e quelli dei  fattori  di  campagna,  se  non  sono  determinati  per
iscritto dal preponente, sono regolati dalle norme corporative e,  in
mancanza, dagli usi.