Art. 1292 Forme di avanzamento 1. L'avanzamento avviene: a) ad anzianita', per il grado di maresciallo ordinario e maresciallo capo; b) a scelta, per il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza; c) a scelta per esami, per il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.