Art. 1292 
                        Forme di avanzamento 
 
  1. L'avanzamento avviene: 
  a)  ad  anzianita',  per  il  grado  di  maresciallo  ordinario   e
maresciallo capo; 
  b) a  scelta,  per  il  grado  di  maresciallo  aiutante  sostituto
ufficiale di pubblica sicurezza; 
  c) a scelta  per  esami,  per  il  grado  di  maresciallo  aiutante
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.