Art. 1294 
      Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli 
 
  1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da
maresciallo ordinario a maresciallo capo sono determinati in un  anno
di  comando  di  stazione,  ovvero  di  impiego   in   incarichi   di
specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado  di
maresciallo. 
  2. Gli incarichi tecnici e le specializzazioni sono  stabiliti  con
determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con
facolta' di delega, in base alle esigenze di impiego del personale.