Art. 549. 
 
  Oltre le norme generali di ventilazione di cui al titolo  VI,  alle
miniere non grisutose soggette alla classifica  di  cui  al  presente
capo si applicano anche le disposizioni sulla ventilazione  contenute
negli articoli 408, 415 primo comma, 418 primo comma, 419, 421,  422,
432 secondo e terzo comma e 433.