(CODICE CIVILE-art. 2141)
                             Art. 2141. 
 
                             (Nozione). 
 
  Nella mezzadria il concedente ed il mezzadro, in  proprio  e  quale
capo di una famiglia colonica, si associano per la coltivazione di un
podere  e  per  l'esercizio  delle  attivita'  connesse  al  fine  di
dividerne a meta' i prodotti e gli utili. E' valido tuttavia il patto
con il quale taluni prodotti si dividono in proporzioni diverse.