(CODICE CIVILE-art. 2142)
                             Art. 2142. 
 
                        (Famiglia colonica). 
 
  La composizione della famiglia colonica  non  puo'  volontariamente
essere modificata senza il consenso del concedente, salvi i  casi  di
matrimonio, di adozione e di riconoscimento  di  figli  naturali.  La
composizione e le variazioni della famiglia colonica devono risultare
dal libretto colonico.