(CODICE CIVILE-art. 2144)
                             Art. 2144. 
 
                  (Mezzadria a tempo determinato). 
 
  La mezzadria a tempo determinato non cessa di diritto alla scadenza
del termine. 
 
  Se non e' comunicata disdetta a norma dell'articolo precedente,  il
contratto s'intende rinnovato di anno in anno.