(CODICE CIVILE-art. 2145)
                             Art. 2145. 
 
                (Diritti ed obblighi del concedente). 
 
  Il concedente conferisce il godimento del podere, dotato di  quanto
occorre per l'esercizio dell'impresa e di  un'adeguata  casa  per  la
famiglia colonica. 
 
  La direzione dell'impresa  spetta  al  concedente,  il  quale  deve
osservare le norme della buona tecnica agraria.