(CODICE CIVILE-art. 2146)
                             Art. 2146. 
 
                    (Conferimento delle scorte). 
 
  Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro
in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme  corporative,
della convenzione o degli usi. 
 
  Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei  rispettivi
conferimenti.