(CODICE CIVILE-art. 2147)
                             Art. 2147. 
 
                      (Obblighi del mezzadro). 
 
  Il mezzadro e' obbligato  a  prestare,  secondo  le  direttive  del
concedente e le necessita' della coltivazione, il  lavoro  proprio  e
quello della famiglia colonica. 
 
  E' a carico del mezzadro, salvo diverse  disposizioni  delle  norme
corporative, della convenzione o  degli  usi,  la  spesa  della  mano
d'opera eventualmente necessaria  per  la  normale  coltivazione  del
podere.