(CODICE CIVILE-art. 2148)
                             Art. 2148. 
 
               (Obblighi di residenza e di custodia). 
 
  Il mezzadro ha l'obbligo di risiedere stabilmente nel podere con la
famiglia colonica. 
 
  Egli deve custodire il podere e  mantenerlo  in  normale  stato  di
produttivita'. Egli deve altresi' custodire  e  conservare  le  altre
cose affidategli dal concedente, con la diligenza del buon  padre  di
famiglia, e non puo', senza il consenso del concedente  o  salvo  uso
contrario, svolgere attivita' a suo  esclusivo  profitto  o  compiere
prestazioni a favore di terzi.