(CODICE CIVILE-art. 2150)
                             Art. 2150. 
 
              (Rappresentanza della famiglia colonica). 
 
  Nei rapporti relativi alla mezzadria il mezzadro  rappresenta,  nei
confronti del concedente, i componenti della famiglia colonica. 
 
  Le  obbligazioni  contratte  dal  mezzadro   nell'esercizio   della
mezzadria sono garantite dai suoi  beni  e  da  quelli  comuni  della
famiglia  colonica.  I  componenti  della   famiglia   colonica   non
rispondono con i loro beni, se non hanno prestato espressa garanzia.