(CODICE CIVILE-art. 2151)
                             Art. 2151. 
 
                    (Spese per la coltivazione). 
 
  Le spese per la coltivazione del podere  e  per  l'esercizio  delle
attivita' connesse, escluse  quelle  per  la  mano  d'opera  previste
dall'art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in  parti
eguali, se non  dispongono  diversamente  le  norme  corporative,  la
convenzione o gli usi. 
 
  Se il mezzadro e' sfornito di  mezzi  propri,  il  concedente  deve
anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno  agrario  in
corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante
prelevamento sui prodotti e sugli utili.