(CODICE CIVILE-art. 2152)
                             Art. 2152. 
 
                          (Miglioramenti). 
 
  Il concedente che intende compiere miglioramenti  sul  podere  deve
valersi del lavoro dei componenti della famiglia colonica  che  siano
forniti della necessaria capacita' lavorativa, e questi sono tenuti a
prestarlo verso compenso. 
 
  La  misura  del  compenso,  se  non  e'   stabilita   dalle   norme
corporative, dalla  convenzione  o  dagli  usi,  e'  determinata  dal
giudice, sentite, ove occorra, le associazioni professionali e tenuto
conto dell'eventuale incremento di reddito realizzato dal mezzadro.