(CODICE CIVILE-art. 2155)
                             Art. 2155. 
 
                (Raccolta e divisione dei prodotti). 
 
  Il mezzadro non puo' iniziare le operazioni di  raccolta  senza  il
consenso del concedente ed e' obbligato a custodire i  prodotti  sino
alla divisione. 
 
  I prodotti sono divisi in natura sul fondo con  l'intervento  delle
parti. 
 
  Salvo  diverse  disposizioni   delle   norme   corporative,   della
convenzione o degli usi, il mezzadro deve  trasportare  ai  magazzini
del concedente la quota a questo assegnata nella divisione.