(CODICE CIVILE-art. 2156)
                             Art. 2156. 
 
                       (Vendita dei prodotti). 
 
  La vendita dei prodotti,  che  in  conformita'  degli  usi  non  si
dividono in natura,  e'  fatta  dal  concedente  previo  accordo  col
mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato. 
 
  La divisione si effettua sul ricavato  della  vendita,  dedotte  le
spese.