(CODICE CIVILE-art. 2160)
                             Art. 2160. 
 
         (Trasferimento del diritto di godimento del fondo). 
 
  Se viene trasferito il diritto di godimento del fondo, la mezzadria
continua nei confronti di chi subentra al concedente,  salvo  che  il
mezzadro, entro un mese dalla notizia del trasferimento, dichiari  di
recedere dal contratto. In tal caso il recesso ha effetto  alla  fine
dell'anno agrario  in  corso  o  di  quello  successivo,  se  non  e'
comunicato almeno tre mesi prima  della  fine  dell'anno  agrario  in
corso. 
 
  I crediti e i debiti del concedente verso  il  mezzadro  risultanti
dal libretto colonico passano a chi subentra nel godimento del fondo,
salva per i debiti  la  responsabilita'  sussidiaria  dell'originario
concedente.