(CODICE CIVILE-art. 2161)
                             Art. 2161. 
 
                        (Libretto colonico). 
 
  Il concedente deve istituire un libretto colonico da tenersi in due
esemplari, uno per ciascuna delle parti. 
 
  Il concedente deve annotare di  volta  in  volta  su  entrambi  gli
esemplari i crediti e i debiti delle parti relativi  alla  mezzadria,
con indicazione della data e del fatto che li ha determinati. 
 
  Le  annotazioni  devono,  alla  fine  dell'anno   agrario,   essere
sottoscritte per accettazione dal concedente e dal mezzadro. 
 
  Il mezzadro deve presentare il libretto colonico al concedente  per
le annotazioni e per i saldi annuali.